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DECRETO LEGISLATIVO: Ulteriori modifiche ed integrazioni al DLG 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo V del T.U. bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Consiglio dei Ministri: 14/09/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 230 del 02/10/2012

Art. 8

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.».

Art. 9

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al comma 1, le parole: «comma 1» sono soppresse e dopo le parole: «128-septies» sono inserite le seguenti: «e le modalita' di verifica dell'avveramento delle condizioni previste dagli articoli 128-quinquies e 128-septies.».

Art. 10

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. L'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria e' compatibile con l'attivita' di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1-bis, nonche' i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti e' verificato per via informatica. L'esercizio di tali attivita' rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio del Ministri n.45 del 14/09/2012
 

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