b) nel capoverso articolo 122, al comma 4, le parole: «commi 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5, 124-bis»;
c) nel capoverso articolo 124, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.».
Art. 2
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e' cosi' modificato:
a) nel capoverso articolo 127, al comma 01, le parole: «A questi fini possono essere dettate» sono sostituite dalle seguenti: «A questi fini la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, puo' dettare»;
b) nel capoverso articolo 127-bis, al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «Le», sono inserite le seguenti: «informazioni precontrattuali e le».
2. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso articolo 144 e' cosi' modificato:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Altre sanzioni amministrative»;
b) al comma 3, le parole: «la rilevante inosservanza» sono sostituite dalle seguenti: «l'inosservanza»;
c) al comma 3-bis, le parole: «qualora esse rivestano carattere rilevante» sono soppresse; alla lett. a), le parole «e 126-septies» sono sostituite dalle seguenti: «126-septies e 128-decies, comma 2»;