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DECRETO LEGISLATIVO: Ulteriori modifiche ed integrazioni al DLG 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo V del T.U. bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Consiglio dei Ministri: 14/09/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 230 del 02/10/2012

3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicita' di invio.

5. L'esercizio abusivo dell'attivita' di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 3.

7. L'Organismo dispone la cancellazione dalla sezione di cui al comma 1, nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita';

b) ripetuta violazione dell'obbligo di cui al comma 3;

c) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;

d) cessazione dell'attivita'.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sull'attivita' dell'Organismo indicata nel presente articolo.».

Art. 12

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «comma 2.» sono aggiunte le seguenti: «Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze puo' essere revocato in ogni tempo.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «I componenti» sono inserite le seguenti: «dell'organo di gestione»;

c) al comma 2, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Il voto del presidente prevale in caso di parita' nella votazione dei componenti l'Organismo.»;

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio del Ministri n.45 del 14/09/2012
 

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