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DECRETO LEGISLATIVO: Ulteriori modifiche ed integrazioni al DLG 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo V del T.U. bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Consiglio dei Ministri: 14/09/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 230 del 02/10/2012

d) al comma 3, alla lettera d) le parole: «ter decies» sono sostituite dalle seguenti: «duodecies»;

e) al comma 4, dopo le parole: «e pubblicazione.» sono aggiunte le seguenti: «L'Organismo pubblica annualmente una relazione sull'attivita' svolta.».

Art. 13

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole «mediatori creditizi,» sono aggiunte le seguenti «nonche' dai loro dipendenti e collaboratori»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dai promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

1-ter. L'Organismo, altresi', determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nell'articolo 17-bis, comma 1.

1-quater. I contributi fruiscono del medesimo regime agevolato delle quote associative ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

«3-bis. L'attivita' dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi, e' disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.».

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Comunicati Consiglio del Ministri n.45 del 14/09/2012
 

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