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DECRETO LEGISLATIVO: Ulteriori modifiche ed integrazioni al DLG 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo V del T.U. bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Consiglio dei Ministri: 14/09/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 230 del 02/10/2012

«1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie.»;

2) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.»;

d) nel capoverso articolo 109, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o piu' intermediari finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle societa' finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Societa' capogruppo e' l'intermediario finanziario o la societa' finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.»;

e) nel capoverso articolo 111, al comma 1:

1) dopo la parola: «elenco,» le parole: «tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113,» sono soppresse;

2) dopo le parole: «societa' di persone» sono inserite le seguenti: «o societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni»;

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Comunicati Consiglio del Ministri n.45 del 14/09/2012
 

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