f) nel capoverso articolo 111, al comma 2, lettera a), le parole: «societa' di capitali» sono sostituite dalle seguenti: «societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa»;
g) nel capoverso articolo 111, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di cui al comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente»;
h) nel capoverso articolo 111, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonche' dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.»;
i) nel capoverso articolo 111, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito e' subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.»;
l) nel capoverso articolo 112, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-bis.»;
m) nel capoverso articolo 112, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e le societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.»;