s) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 8, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita' e onorabilita', dei componenti degli organi di gestione e controllo dell'Organismo.»;
t) nel capoverso articolo 112-bis, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Le Autorita' di vigilanza e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalita' non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte delle Autorita' di vigilanza.»;
u) nel capoverso articolo 113, l'articolo 113 e' sostituito dal seguente:
«Art. 113 (Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111). - 1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonche' effettuare ispezioni.
2. La Banca d'Italia puo' disporre la cancellazione dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
c) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia puo' imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attivita'.