4. All'articolo 94-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nei termini» sono inserite le seguenti: «e secondo le modalita' e le procedure»;
b) il comma 3 e' abrogato.
5. All'articolo 95, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «le caratteristiche della nota di sintesi,» sono soppresse;
b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) le procedure organizzative e decisionali interne per l'adozione dell'atto finale di approvazione del prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a personale con qualifica dirigenziale.».
6. All'articolo 95-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli investitori che hanno gia' accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari. Tale termine puo' essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca e' esercitabile e' indicata nel supplemento.».
7. All'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «possono essere pubblicati in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sono validi».
8. All'articolo 100, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole:«comprese le persone fisiche e le piccole e medie imprese,» sono soppresse.