12. All'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' abrogato;
b) al comma 4, lettera a), le parole: «nei commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 2»;
c) al comma 4, lettera d), le parole: «, che nel caso previsto dal comma 3 possono avere carattere periodico» sono soppresse.
13. All'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-bis del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell'articolo 120, comma 2, la societa' che ha superato il limite successivamente non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite.».
14. L'articolo 134, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.
15. All'articolo 154-ter, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «della relazione finanziaria semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni finanziarie».
16. All'articolo 158, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «da un revisore legale o da una societa' di revisione legale».
17. L'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«1. Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, da internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari ne' offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II.».