Art. 2
Modifiche al codice civile
1. All'articolo 2441 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano gia' stati integralmente venduti»;
b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: «dal revisore legale o dalla societa' di revisione legale» sono sostituite dalle seguenti: «da un revisore legale o da una societa' di revisione legale»;
c) al quinto comma, le parole: «, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la meta' del capitale sociale, anche se la deliberazione e' presa in assemblea di convocazione successiva alla prima» sono soppresse;
d) all'ottavo comma le parole: «limitatamente a un quarto delle» sono sostituite dalle seguenti: «per le», e il secondo periodo e' soppresso.
2. All'articolo 2443, secondo comma, del codice civile, le parole: «approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441,» sono soppresse.
Art. 3
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
1. All'articolo 111-bis, primo comma, primo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, le parole: « , e risultante alla data del 1° gennaio 2004» sono soppresse.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.