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DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. APPROVAZIONE TESTO DEFINITIVO (artt. 2 e 9)

Consiglio dei Ministri: 04/10/2012
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 237 del 10/10/2012

f) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e piu' in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.";

2) al comma 6, dopo le parole: "organo di revisione" sono inserite le seguenti: ", nonche' alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti";

g) all'articolo 166, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. La meta' della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter e' riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 e' stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.";

h) all'articolo 187, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:

"3-bis. L'avanzo di amministrazione non puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222.";

i) all'articolo 191 il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita' previste dall'articolo 194, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessita' per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.";

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 48 del 04/10/2012
 

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