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TITOLO LEGGE : Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa. N.B. Contiene sanatoria del DL 16/11/2012 n. 194 DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. APPROVAZIONE TESTO DEFINITIVO (artt. 2 e 9)

Consiglio dei Ministri: 04/10/2012
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 237 del 10/10/2012

3. Il rendiconto generale della Regione e' sottoposto al giudizio di parifica da parte della Corte dei conti in conformita' degli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4. Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione, nelle forme di cui al comma 3, sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

5. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo mediante modifica delle norme di attuazione dei relativi statuti.

6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, con le modalita' disciplinate dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'attendibilita' dei bilanci di previsione proposti dalle giunte regionali in relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, al rispetto del patto di stabilita' interno e alla sostenibilita' dell'indebitamento. A tale fine, entro il termine di venti giorni dalla trasmissione della proposta della giunta regionale alla sezione competente, la sezione regionale esprime le proprie valutazioni con pronuncia specifica nelle forme di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

7. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascuna Regione. A tale fine, il Presidente della Regione trasmette trimestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto e', altresi', inviato al Presidente del consiglio regionale. Per i medesimi controlli, la Corte dei conti puo' avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche trimestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalita' e cadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del presente comma, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 48 del 04/10/2012
 

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