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DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. APPROVAZIONE TESTO DEFINITIVO (artt. 2 e 9)

Consiglio dei Ministri: 04/10/2012
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 237 del 10/10/2012

12. Il rendiconto e' trasmesso, entro venti giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti perche' si pronunci, nel termine di venti giorni, sulla regolarita' dello stesso con apposita delibera che viene trasmessa al Presidente dell'Assemblea regionale che ne cura la pubblicazione. Il rendiconto e', altresi', pubblicato come allegato al conto consuntivo dell'Assemblea.

13. Qualora la competente Sezione riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo invita, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto, il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. L'invito sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della Sezione. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, di risorse da parte dell'Assemblea. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio dell'Assemblea e non rendicontate.

14. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 12 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 3, ovvero alla delibera di non regolarita' del conto da parte della Sezione regionale di controllo.

15. Le medesime disposizioni si applicano al rendiconto generale dell'Assemblea regionale.

Art. 2

Riduzione dei costi della politica nelle regioni

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, nonche' al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, e' erogata a condizione che la regione, con le modalita' previste dal proprio ordinamento, entro il 30 novembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 48 del 04/10/2012
 

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