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TITOLO LEGGE : Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa. N.B. Contiene sanatoria del DL 16/11/2012 n. 194 DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. APPROVAZIONE TESTO DEFINITIVO (artt. 2 e 9)

Consiglio dei Ministri: 04/10/2012
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 237 del 10/10/2012

a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d), e), f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) abbia definito l'importo dell'indennita' di funzione e dell'indennita' di carica dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtu' del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione piu' virtuosa. La regione piu' virtuosa e' individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 30 ottobre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione piu' virtuosa e' individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato nei successivi quindici giorni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

c) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennita' o emolumenti, ivi comprese le indennita' di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di presidente della Regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di piu' cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennita';

d) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuita' della partecipazione alle commissioni permanenti, con l'esclusione anche di diarie, indennita' di presenza e rimborsi spese comunque denominati;

e) abbia disciplinato le modalita' di pubblicita' e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguardi: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in societa' quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilita' finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresi' sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 48 del 04/10/2012
 

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