l) dopo il comma 2 dell'articolo 227 e' inserito il seguente:
"2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.";
m) all'articolo 234 dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, presso le province, le citta' metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e quelli capoluogo di provincia, un componente del collegio dei revisori, con funzioni di Presidente, e' designato dal Prefetto ed e' scelto, di concerto, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri.";
n) al comma 2 dell'articolo 236, le parole: «dai membri dell'organo regionale di controllo,» sono soppresse;
o) all'articolo 239 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«b) pareri, con le modalita' stabilite dal regolamento, in materia di:
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
3) modalita' di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilita', economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 e' espresso un motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilita' delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.»;