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DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. APPROVAZIONE TESTO DEFINITIVO (artt. 2 e 9)

Consiglio dei Ministri: 09/10/2012
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 237 del 10/10/2012

6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 83, secondo periodo, le parole: "il presidente della regione commissario ad acta", sono sostituite dalla seguenti: "un commissario ad acta";

b) al comma 84, le parole: "ai sensi dei commi 79 o 83" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 79";

c) dopo il comma 84, e' inserito il seguente: "84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.".

7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, dopo le parole: "Camera dei deputati" sono inserite le seguenti: "o di un Consiglio regionale".

Titolo II

PROVINCE E COMUNI

Art. 3

Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente:

«Art. 41-bis. - (Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo). - 1. Gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalita' di pubblicita' e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in societa' quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilita' finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 49 del 09/10/2012
 

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