IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" con il quale e' stato previsto il riordino delle province, disciplinandone il relativo procedimento che si conclude con un atto legislativo di iniziativa governativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 20 luglio 2012, recante: "Determinazione dei criteri per il riordino delle province a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95", che determina, in particolare, i requisiti minimi che devono possedere le province, stabiliti in una dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e in una popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti;
Atteso che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, la popolazione residente e' determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, ma che e' comunque opportuno fare salvi i casi in cui il requisito minimo della popolazione si raggiunge sulla base delle rilevazioni anagrafiche della popolazione residente nella Provincia pubblicate dal medesimo Istituto nazionale di statistica, disponibili alla data del 20 luglio 2012;
Rilevato che e' opportuno preservare la specificita' delle province il cui territorio e' integralmente montano, in virtu' della peculiarita' dei relativi territori;
Atteso che ai fini del riordino si tiene conto delle iniziative comunali assunte ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data del 20 luglio 2012, per le quali e' stato espresso il parere della Regione;