5. Limitatamente all'anno 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 151, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province di cui al comma 4 approvano il bilancio di previsione improrogabilmente entro il 30 maggio 2013 e per le medesime non trova applicazione il differimento eventualmente disposto ai sensi dello stesso articolo 151, comma 1. Decorso inutilmente il predetto termine, il prefetto individuato nel medesimo comma 4, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni dalla notifica, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva.
6. Entro due mesi dall'insediamento dei nuovi organi le Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), adottano il bilancio e le misure necessarie a garantire la piena operativita' con riferimento all'esercizio delle funzioni attribuite.
7. Le prime elezioni del Consiglio metropolitano nonche', salva l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, del sindaco metropolitano si svolgono secondo le modalita' stabilite dallo statuto provvisorio ai sensi del medesimo articolo 18, comma 4. In caso di mancata approvazione dello statuto provvisorio entro il termine di cui al comma 3-bis del predetto articolo 18, come modificato dal presente decreto, e' di diritto sindaco metropolitano il sindaco del Comune capoluogo ed il Consiglio metropolitano e' eletto secondo le modalita' di cui al comma 6, lettera a), del medesimo articolo 18, come modificato dal presente decreto; in tali casi entro tre mesi dalla data di approvazione dello statuto definitivo della Citta' metropolitana, ove lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalita' di cui al citato articolo 18, comma 4, lettere b) e c), si procede a nuove elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio metropolitani.
Art. 8
Disposizione finanziaria