Viste le proposte delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata, trasmesse al Governo ai sensi del citato articolo 17, comma 3;
Considerato che le Regioni Lazio e Calabria non hanno inviato alcuna proposta di riordino e che nei confronti delle province ubicate nei rispettivi territori si applica quanto previsto dal comma 4, secondo periodo, del citato articolo 17, in base al quale sull'atto di riordino e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza, ai fini del contenimento della spesa pubblica e del processo di razionalizzazione della pubblica amministrazione, di attuare quanto prefigurato dall'articolo 23, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal citato articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012 in ordine al nuovo ordinamento provinciale, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dagli impegni assunti in sede europea, il cui rispetto e' indispensabile, nell'attuale quadro di contenimento della spesa pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita' e crescita;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Requisiti minimi delle Province
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: