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DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane.

Consiglio dei Ministri: 31/10/2012
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 259 del 06/11/2012

b) Provincia di Cuneo, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di La Spezia, Provincia di Ferrara, Provincia di Arezzo, Provincia di Ancona, Provincia di Pesaro-Urbino, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia di Lecce, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria.

2. Dalla data di cui al comma 1 si determina il mutamento di circoscrizione provinciale di appartenenza per i Comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto, come in essa specificato. La tabella costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Disposizioni concernenti il Comune capoluogo e la denominazione delle Province

1. In esito al riordino di cui all'articolo 2, nelle Province istituite ai sensi della lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 2, assume il ruolo di Comune capoluogo il Comune capoluogo di regione nel caso in cui questo coincide con uno dei Comuni gia' capoluogo di una delle Province oggetto di riordino; negli altri casi diviene capoluogo di Provincia il Comune, tra quelli gia' capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni. Ai fini di quanto previsto nel primo periodo, la popolazione residente e' determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

2. Gli organi di governo delle province hanno sede esclusivamente nel Comune capoluogo di Provincia e non possono essere istituite sedi decentrate.

3. La denominazione delle Province puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Consiglio provinciale deliberata a maggioranza assoluta dei propri componenti e sentita la Regione.

4. Ai Comuni gia' capoluogo di Provincia continuano ad applicarsi, limitatamente alla durata di due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni relative al numero dei consiglieri e degli assessori comunali vigenti alla predetta data.

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Tipo Argomento
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