Art. 5
Disposizioni relative alle Citta' metropolitane
1. All'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative Citta' metropolitane, dal 1° gennaio 2014. La Citta' metropolitana di Milano comprende altresi' il territorio gia' appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza; la Citta' metropolitana di Firenze comprende altresi' il territorio gia' appartenente alla Provincia di Prato e alla Provincia di Pistoia. La Provincia di Reggio Calabria e' soppressa, con contestuale istituzione della relativa Citta' metropolitana, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al rinnovo degli organi del Comune di Reggio Calabria a completamento della procedura di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.»;
b) al comma 2-bis, nel quinto periodo, le parole: «le regioni provvedono con proprie leggi» sono sostituite dalle seguenti: «la regione provvede con legge» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comune di Roma Capitale.»;
c) al comma 3-bis, nel primo periodo, le parole: «entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia o del Commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2013»;