d) il comma 3-ter e' abrogato;
e) al comma 3-quater, le parole: «o, in mancanza, il 1° novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque il 1° ottobre 2013»;
f) al comma 4, lettera c), prima delle parole: «nel caso» e' inserita la parola: «solo» e dopo le parole: «comma 2-bis» sono inserite le seguenti: «e questa sia attuata, ai sensi del predetto comma, tramite il referendum e la legge regionale ovvero nel caso della Citta' metropolitana di Roma Capitale,»;
g) il comma 5 e' sostituito con il seguente:
«5. Il consiglio metropolitano e' composto da non piu' di dieci componenti.»;
h) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
«6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti:
a) nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), tra i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Citta' metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo le modalita' stabilite per l'elezione del consiglio provinciale;
b) nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. L'elezione del Consiglio metropolitano ha luogo entro cinquanta giorni dalla proclamazione del sindaco del Comune capoluogo nel caso di cui al comma 4, lettera a), o, nel caso di cui al comma 4, lettere b) e c), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della Citta' metropolitana, il Sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.»;