4. Le procedure di esame congiunto di cui al comma 3 si applicano anche in relazione ai processi di mobilita' conseguenti all'applicazione dell'articolo 17, commi 8 e 10-bis, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto.
Art. 7
Norme transitorie e finali
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli organi di governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario cessa il 31 dicembre 2013. Nelle medesime Province a decorrere dal 1° gennaio 2013 la giunta e' soppressa e le relative competenze sono svolte dal Presidente della Provincia, il quale puo' delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre.
2. Nei casi in cui in una data compresa tra quella di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle Province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle Province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, e' nominato un Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013.
3. La data delle elezioni per la costituzione degli organi delle Province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e delle Citta' metropolitane di cui all'articolo 18, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto, nonche' per il rinnovo degli organi delle Province di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), e' fissata dal Ministro dell'interno in una domenica compresa tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013.
4. Entro il 30 aprile 2013 le province oggetto di riordino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in attuazione dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, nonche' le Province di Firenze, di Prato, di Pistoia, di Milano e di Monza e della Brianza procedono alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche, dei rapporti di lavoro e di ogni altro dato utile ai fini dell'amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, delle Province istituite o aventi circoscrizione modificata, ai sensi dell'articolo 2, nonche' delle Citta' metropolitane di Firenze e di Milano. I risultati di tali adempimenti sono trasmessi, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, al prefetto della Provincia in cui ha sede il Comune capoluogo di Regione. Decorso inutilmente il predetto termine, il prefetto, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni dalla notifica della diffida medesima, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva.