b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unita' immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), per accedere al finanziamento di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7 la documentazione prevista dal comma 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012. A questi fini, per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), l'autodichiarazione, nella parte riguardante la "ripresa piena dell'attivita'", si intende riferita alla loro attivita' di lavoro autonomo ovvero agricola; la stessa parte di autodichiarazione e' omessa dai soggetti di cui al comma 2, lettera b).
4. Salvo quanto previsto dal presente decreto, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonche' da 10 a 13 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.