ART. 1
(Autorizzazione all'adesione)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, di seguito denominata: “Convenzione”.
ART. 2
(Ordine di esecuzione)
1. Conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n.782/2003 relativo al divieto di composti organostannici applicati sulle navi, piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.
ART. 3
(Autorità responsabile alle ispezioni ed al rilascio dei certificati)
1. Le Autorità responsabili per l’espletamento dei compiti di ispezione e controllo, previsti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione, sono i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti, che provvedono attraverso organismi di classifica riconosciuti dall’Italia e tramite il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera.
ART. 4
(Violazioni alle disposizioni contenute nella Convenzione)
1. Il comandante di una nave che applichi, riapplichi, installi o utilizzi sistemi di pulizia nocivi in violazione dell’articolo 4 della Convenzione e dell’allegato 1 della medesima, nonché dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n.782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da euro1500 a euro 15000.
2. La medesima sanzione si applica al proprietario e all’armatore della nave nel caso in cui la violazione di cui al comma 1 sia avvenuta con il loro concorso;
3. Per il comandante di nazionalità italiana della nave, la condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata viene determinata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1083 del codice della navigazione.
4. Ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne in relazione al reato di cui al comma 1 è inibito l’attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, commisurato alla gravità del reato commesso ed alla pena inflitta.
5. Alle visite e alle ispezioni delle navi previste dall’articolo 11 della Convenzione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1186 del codice della navigazione.
6. Si applica altresì l’articolo 1193 del codice della navigazione nell’ipotesi di rilascio di un certificato internazionale del sistema antivegetativi nocivi applicati sulle navi, di cui all’allegato 4 della Convenzione.
ART. 5
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in euro 7.740,00 annui a decorrere dall’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.196, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito della missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” e, comunque, del programma “Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino” dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all’importo dello scostamento il limite di cui all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART.6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.