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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio avv. Enzo MOAVERO MILANESI per gli affari europei.

Consiglio dei Ministri: 13/12/2011
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 39 del 16/02/2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16

novembre 2011, con il quale l'avv. Enzo Moavero Milanesi e' stato

nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 2011, con il quale al

predetto Ministro e' stato conferito l'incarico per gli affari

europei;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina

dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive

modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per gli affari europei avv.

Enzo Moavero Milanesi le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 17 novembre 2011, il Ministro per gli affari

europei Enzo Moavero Milanesi e' delegato ad esercitare le funzioni e

le attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei

Ministri finalizzate a promuovere e coordinare l'azione del Governo

diretta ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'Unione

europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea, cosi'

come definite dall'art. 5, comma 3, lettera a), della legge 23 agosto

1988, n. 400 e dall'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

303.

Art. 2

Fermo quanto previsto dall'articolo 1, il Ministro e' in

particolare delegato all'esercizio delle funzioni relative:

a) alle attivita' inerenti all'attuazione delle politiche

dell'Unione europea di carattere generale o per specifici settori,

assicurandone coerenza e tempestivita', nonche' alle attivita'

inerenti alla partecipazione dell'Italia alla formazione di atti e

normative dell'Unione;

b) alle attivita' inerenti alla partecipazione del Parlamento al

processo di formazione della normativa dell'Unione europea, di cui

alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 e all'Accordo interistituzionale

del 28 gennaio 2008;

c) alla convocazione e presidenza del Comitato interministeriale

per gli affari comunitari europei (CIACE) di cui all'art. 2 della

legge 4 febbraio 2005, n. 11, al fine di concordare le linee

politiche del Governo nel processo di formazione della posizione

italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione

europea, nonche' al fine di consentire il puntuale adempimento dei

compiti di cui alla medesima legge n. 11 del 2005;

d) alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, formazione

Affari generali, rappresentando l'Italia con riferimento agli

argomenti all'ordine del giorno;

e) alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, formazione

Competitivita', rappresentando l'Italia con riferimento agli

argomenti all'ordine del giorno relativi al mercato interno

dell'Unione europea;

f) allo svolgimento, d'intesa con il Ministro dell'economia e

delle finanze, dell'azione di coordinamento, di cui alla lettera c),

delle attivita' propedeutiche alla elaborazione e alla presentazione

del Programma nazionale di riforma, secondo quanto previsto dalla

legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche e

integrazioni;

g) all'armonizzazione fra legislazione dell'Unione europea e

legislazione nazionale, tenuto altresi' conto della verifica di

conformita' europea dei disegni di legge governativi, di cui all'art.

7, comma 5-bis, del Regolamento del Consiglio dei Ministri, nonche'

alla presidenza della Commissione per l'attuazione della normativa

comunitaria e del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.

91;

h) alla valutazione, d'intesa con i Ministri competenti per

materia, dell'iniziativa ad essi spettante in ordine alla

presentazione di ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea

per la tutela di situazioni d'interesse nazionale e alla decisione

d'intervenire in procedimenti in corso avanti a detta istanza;

i) al coordinamento, nella fase di predisposizione della

normativa dell'Unione europea, delle amministrazioni dello Stato

competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e

delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della

posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministro degli

affari esteri, in sede di Unione europea;

l) all'adeguamento coerente e tempestivo, da parte delle

amministrazioni pubbliche, agli obblighi dell'Unione europea, nonche'

alla conformita' e alla tempestivita' delle azioni volte a prevenire

l'insorgere di contenzioso e ad adempiere le pronunce della Corte di

giustizia dell'Unione europea;

m) alla convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli

affari regionali, e alla copresidenza della sessione comunitaria

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 17 della

legge 4 febbraio 2005, n. 11, e all'art. 5 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica

nazionale relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea

con le esigenze delle autonomie territoriali;

n) alla convocazione, sentito il Ministro dell'interno, e alla

copresidenza della sessione speciale della Conferenza Stato-citta' e

autonomie locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle

politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali di cui

all'art. 18 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

o) alla predisposizione, sulla base delle indicazioni delle

amministrazioni interessate, degli indirizzi del Parlamento e del

parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del disegno di

legge comunitaria annuale e degli altri provvedimenti, anche urgenti,

di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, idonei a recepire

nell'ordinamento interno gli atti dell'Unione europea, seguendone

anche il relativo iter parlamentare, nonche' la successiva

attuazione;

p) alle attivita' inerenti alla predisposizione delle relazioni

annuali al Parlamento e delle altre relazioni di cui alla legge 4

febbraio 2005, n. 11;

q) al coordinamento in ambito nazionale dell'attivita'

conseguente ai lavori delle Agenzie europee di regolamentazione;

r) alla proposta delle candidature italiane relative alle nomine

da effettuarsi presso le Istituzioni, i comitati, gli enti e le

Agenzie dell'Unione europea;

s) alla diffusione, con i mezzi piu' opportuni, delle notizie

relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno

all'ordinamento dell'Unione europea, che conferiscono diritti ai

cittadini dell'Unione in materia di libera circolazione delle persone

e dei servizi, o ne agevolano l'esercizio;

t) alla promozione dell'informazione sulle attivita' dell'Unione

europea e delle iniziative volte a rafforzare la coscienza della

cittadinanza dell'Unione, in collaborazione con le istituzioni

europee, con le amministrazioni pubbliche competenti per settore, con

le regioni e gli altri enti territoriali, con le parti sociali e con

le organizzazioni non governative interessate;

u) alla formazione di operatori pubblici e privati alla

promozione nelle tematiche europee, nonche' ad altre iniziative di

sostegno alle politiche europee, sia a livello nazionale sia, ove

occorra, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, nei confronti

dei paesi candidati e terzi a vocazione europea, promuovendo anche

strumenti di formazione a distanza e gemellaggi.

Art. 3

Il Ministro e' altresi' e in particolare delegato a:

a) provvedere, nelle materie delegate, a intese e concerti di

competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per

le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

b) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei

Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri

organismi di studio, tecnico-amministrativi consultivi, operanti,

nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre

amministrazioni e istituzioni;

c) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di

lavoro nelle materie delegate;

d) promuovere e predisporre tutti gli strumenti di consulenza,

formativi e applicativi che agevolino le amministrazioni dello Stato,

le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati

e le organizzazioni non governative nell'utilizzo delle risorse dei

fondi strutturali e dei finanziamenti tematici dell'Unione europea

nella misura piu' celere e corretta.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei

Conti.

Roma, 13 dicembre 2011