IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16
novembre 2011, con il quale l'avv. Enzo Moavero Milanesi e' stato
nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 16 novembre 2011, con il quale al
predetto Ministro e' stato conferito l'incarico per gli affari
europei;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Ritenuto opportuno delegare al Ministro per gli affari europei avv.
Enzo Moavero Milanesi le funzioni di cui al presente decreto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 17 novembre 2011, il Ministro per gli affari
europei Enzo Moavero Milanesi e' delegato ad esercitare le funzioni e
le attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei
Ministri finalizzate a promuovere e coordinare l'azione del Governo
diretta ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'Unione
europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea, cosi'
come definite dall'art. 5, comma 3, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400 e dall'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303.
Art. 2
Fermo quanto previsto dall'articolo 1, il Ministro e' in
particolare delegato all'esercizio delle funzioni relative:
a) alle attivita' inerenti all'attuazione delle politiche
dell'Unione europea di carattere generale o per specifici settori,
assicurandone coerenza e tempestivita', nonche' alle attivita'
inerenti alla partecipazione dell'Italia alla formazione di atti e
normative dell'Unione;
b) alle attivita' inerenti alla partecipazione del Parlamento al
processo di formazione della normativa dell'Unione europea, di cui
alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 e all'Accordo interistituzionale
del 28 gennaio 2008;
c) alla convocazione e presidenza del Comitato interministeriale
per gli affari comunitari europei (CIACE) di cui all'art. 2 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, al fine di concordare le linee
politiche del Governo nel processo di formazione della posizione
italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione
europea, nonche' al fine di consentire il puntuale adempimento dei
compiti di cui alla medesima legge n. 11 del 2005;
d) alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, formazione
Affari generali, rappresentando l'Italia con riferimento agli
argomenti all'ordine del giorno;
e) alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, formazione
Competitivita', rappresentando l'Italia con riferimento agli
argomenti all'ordine del giorno relativi al mercato interno
dell'Unione europea;
f) allo svolgimento, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, dell'azione di coordinamento, di cui alla lettera c),
delle attivita' propedeutiche alla elaborazione e alla presentazione
del Programma nazionale di riforma, secondo quanto previsto dalla
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche e
integrazioni;
g) all'armonizzazione fra legislazione dell'Unione europea e
legislazione nazionale, tenuto altresi' conto della verifica di
conformita' europea dei disegni di legge governativi, di cui all'art.
7, comma 5-bis, del Regolamento del Consiglio dei Ministri, nonche'
alla presidenza della Commissione per l'attuazione della normativa
comunitaria e del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
91;
h) alla valutazione, d'intesa con i Ministri competenti per
materia, dell'iniziativa ad essi spettante in ordine alla
presentazione di ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea
per la tutela di situazioni d'interesse nazionale e alla decisione
d'intervenire in procedimenti in corso avanti a detta istanza;
i) al coordinamento, nella fase di predisposizione della
normativa dell'Unione europea, delle amministrazioni dello Stato
competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e
delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della
posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministro degli
affari esteri, in sede di Unione europea;
l) all'adeguamento coerente e tempestivo, da parte delle
amministrazioni pubbliche, agli obblighi dell'Unione europea, nonche'
alla conformita' e alla tempestivita' delle azioni volte a prevenire
l'insorgere di contenzioso e ad adempiere le pronunce della Corte di
giustizia dell'Unione europea;
m) alla convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli
affari regionali, e alla copresidenza della sessione comunitaria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 17 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, e all'art. 5 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica
nazionale relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea
con le esigenze delle autonomie territoriali;
n) alla convocazione, sentito il Ministro dell'interno, e alla
copresidenza della sessione speciale della Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle
politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali di cui
all'art. 18 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
o) alla predisposizione, sulla base delle indicazioni delle
amministrazioni interessate, degli indirizzi del Parlamento e del
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del disegno di
legge comunitaria annuale e degli altri provvedimenti, anche urgenti,
di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, idonei a recepire
nell'ordinamento interno gli atti dell'Unione europea, seguendone
anche il relativo iter parlamentare, nonche' la successiva
attuazione;
p) alle attivita' inerenti alla predisposizione delle relazioni
annuali al Parlamento e delle altre relazioni di cui alla legge 4
febbraio 2005, n. 11;
q) al coordinamento in ambito nazionale dell'attivita'
conseguente ai lavori delle Agenzie europee di regolamentazione;
r) alla proposta delle candidature italiane relative alle nomine
da effettuarsi presso le Istituzioni, i comitati, gli enti e le
Agenzie dell'Unione europea;
s) alla diffusione, con i mezzi piu' opportuni, delle notizie
relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno
all'ordinamento dell'Unione europea, che conferiscono diritti ai
cittadini dell'Unione in materia di libera circolazione delle persone
e dei servizi, o ne agevolano l'esercizio;
t) alla promozione dell'informazione sulle attivita' dell'Unione
europea e delle iniziative volte a rafforzare la coscienza della
cittadinanza dell'Unione, in collaborazione con le istituzioni
europee, con le amministrazioni pubbliche competenti per settore, con
le regioni e gli altri enti territoriali, con le parti sociali e con
le organizzazioni non governative interessate;
u) alla formazione di operatori pubblici e privati alla
promozione nelle tematiche europee, nonche' ad altre iniziative di
sostegno alle politiche europee, sia a livello nazionale sia, ove
occorra, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, nei confronti
dei paesi candidati e terzi a vocazione europea, promuovendo anche
strumenti di formazione a distanza e gemellaggi.
Art. 3
Il Ministro e' altresi' e in particolare delegato a:
a) provvedere, nelle materie delegate, a intese e concerti di
competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;
b) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri
organismi di studio, tecnico-amministrativi consultivi, operanti,
nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre
amministrazioni e istituzioni;
c) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di
lavoro nelle materie delegate;
d) promuovere e predisporre tutti gli strumenti di consulenza,
formativi e applicativi che agevolino le amministrazioni dello Stato,
le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati
e le organizzazioni non governative nell'utilizzo delle risorse dei
fondi strutturali e dei finanziamenti tematici dell'Unione europea
nella misura piu' celere e corretta.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei
Conti.
Roma, 13 dicembre 2011