IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011,
con il quale il dott. Piero Gnudi e' stato nominato Ministro senza
portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
novembre 2011, che modifica il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 16 novembre 2011, con il quale al Dott. Piero Gnudi e'
stato conferito l'incarico per gli Affari Regionali, il Turismo e lo
Sport;
Visto l'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Ritenuto opportuno delegare al Ministro senza portafoglio dott.
Piero Gnudi le funzioni di cui al presente decreto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1
Delega di funzioni
1. Al Ministro senza portafoglio dott. Piero Gnudi sono delegate le
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
affari regionali, turismo e sport, come anche specificate nei
successivi articoli.
Art. 2
Affari Regionali
1. Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali, il
turismo e lo sport dott. Piero Gnudi e' delegato ad esercitare le
funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative,
anche normative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e
rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, di vigilanza e
verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti
disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, fatte salve le
competenze del Ministro dell'interno, relativamente a tutte le
materie che riguardano le seguenti aree:
a) cura dell'azione di Governo in materia di rapporti con il
sistema delle autonomie, anche al fine di individuare modalita' di
efficiente svolgimento dei servizi;
b) agevolazione della collaborazione tra Stato, regioni ed
autonomie locali, nonche' del coordinamento dei rapporti diretti tra
le regioni e le istituzioni comunitarie, fatte salve le competenze
del Ministro per gli affari europei;
c) promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato
e sistema delle autonomie ed esercizio coordinato e coerente dei
poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche
ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui
all'art. 120 della Costituzione e agli articoli 137 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 19-bis della legge 11 febbraio
1992, n. 157; iniziativa normativa, in raccordo con i Ministri
interessati, in materia di servizi pubblici locali, nonche'
monitoraggio e impulso alla relativa attuazione;
d) esame delle leggi regionali e provinciali e questioni di
legittimita' costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 127
della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai
sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione; questioni
di legittimita' costituzionale sugli Statuti regionali ai sensi
dell'art. 123 della Costituzione; partecipazione alle funzioni di
controllo della spesa sanitaria; collaborazione con i Ministri
competenti per settore ai fini dell'individuazione di azioni
coordinate del Governo con il sistema della autonomie per l'esame in
sede di Conferenza;
e) azione di Governo inerente ai rapporti con le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, anche relativamente ai
rapporti tra queste e gli enti locali, nonche' il particolare
procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali,
conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto speciale di
autonomia della regione Trentino-Alto Adige;
f) elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed
amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli
Statuti;
g) minoranze linguistiche e territori di confine e relativa
iniziativa legislativa;
h) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali
inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell'art. 118 della
Costituzione ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le
relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per
settore;
i) attivita' dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il
sistema delle autonomie, nelle regioni a statuto ordinario, dei
Commissari di Governo e delle corrispondenti rappresentanze dello
Stato nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e Bolzano, inerenti alla dipendenza funzionale di cui all'art.
4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche ai
fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10 della legge 5
giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza, fatte salve le
competenze del Ministro dell'interno, nonche' i relativi profili
organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria;
supporto all'emanazione di direttive generali del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per le parti di
interesse regionale;
l) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e regolamentazione dell'organizzazione e
funzionamento delle relative segreterie;
m) copresidenza della sessione comunitaria della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 17 della legge 4
febbraio 2005, n. 11, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale
relative all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze
rappresentate dalle autonomie territoriali e relativa convocazione
d'intesa con il Ministro per gli affari europei;
n) rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri
organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le
determinazioni dei quali incidono su competenze e funzioni delle
autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da
parte di amministrazioni statali, enti pubblici e societa' a
partecipazione pubblica; partecipazione alla Conferenza permanente
tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed al Consiglio
generale degli italiani all'estero, con riferimento alle funzioni di
cui all'art. 17, comma 6 della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti
all'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle
politiche delle regioni per le comunita' italiane all'estero;
o) valutazione, definizione e raccordo delle attivita' delle
regioni di rilievo internazionale e comunitario;
p) partecipazione ai lavori del Consiglio d'Europa e dei suoi
organismi, in materia di autonomie regionali;
q) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento
dell'attivita' amministrativa nelle regioni, ove sia previsto
l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
r) azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia
ed alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44 della
Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la
montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai
sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonche'
proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la
montagna ai sensi dell'art. 2 della legge citata; problemi
concernenti le piccole isole, comprese le azioni governative, anche
normative, dirette anche agli interventi di cui all'articolo 2, comma
41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;
s) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra Stato
e sistema delle autonomie anche ai fini del raggiungimento di
accordi, nonche' delle intese di cui all'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131;
t) supporto conoscitivo alle regioni anche per l'individuazione
delle modalita' per l'esercizio associato delle funzioni e dei
servizi e relative iniziative legislative, nonche', d'intesa con i
Ministri interessati, iniziative nell'ambito del PON "Governane e
azioni di sistema" relative alla cooperazione interistituzionale ed
alla capacita' negoziale del sistema delle autonomie;
u) attivita' anche normative connesse all'attuazione del
conferimento delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 della
Costituzione e al trasferimento di beni e risorse per l'esercizio
delle stesse; cura della realizzazione delle maggiori forme di
autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione;
v) attivita' di coordinamento e indirizzo delle funzioni di
gestione e certificazione dei Programmi Operativi Interregionali
"Attrattoti culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e
risparmio energetico";
z) coordinamento dei tavoli interistituzionali con le regioni e
gli enti locali ai fini dell'adozione di provvedimenti aventi valenza
generale.
2. Il Ministro e' altresi' delegato a:
a) definire iniziative, anche a livello normativo, inerenti
all'attuazione o riformulazione ed aggiornamento del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti,
con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n,
112, nonche' al monitoraggio sulla sua attuazione;
b) promuovere iniziative per la introduzione di strumenti di
conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare
riguardo alle attivita' di mediazione dei conflitti e del contenzioso
costituzionale.
3. Il Ministro, in qualita' di Presidente della Conferenza
unificata, partecipa alla Commissione permanente per l'innovazione
tecnologica nelle regioni e negli enti locali, di cui all'art. 14,
comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed in
raccordo con il Ministro delegato all'innovazione, provvede alla
realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 893,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere
esercitate anche per il tramite, ai sensi dell'articolo 10, comma 5,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Carlo Malinconico
Castriota Scanderbeg.
Art. 3
Turismo
1. Al dott. Piero Gnudi sono delegate in materia di turismo, in
particolare, le funzioni strumentali al perseguimento dei seguenti
obiettivi:
a) coordinamento, nel rispetto del principio di leale
collaborazione con i diversi livelli territoriali di governo, della
politica nazionale in materia di turismo volta allo sviluppo
economico e produttivo del settore in Italia e all'estero; alla
promozione e comunicazione dell'immagine dell'Italia; alla promozione
degli investimenti, sia in Italia che all'estero per la promozione
del turismo e all'attrazione di capitali per investimenti nel
settore;
b) proposta e predisposizione, anche di concerto con i Ministri
competenti nei diversi settori, di testi normativi volti alla
disciplina del turismo, con particolare riferimento alle professioni
turistiche, alla semplificazione delle procedure, alla
programmazione, progettazione e realizzazione di progetti di
rilevanza strategica;
c) sviluppo e promozione delle attivita' volte alla
internazionalizzazione delle imprese turistiche italiane ed alla
realizzazione di grandi progetti infrastrutturali di interesse
turistico nazionale; promozione e sostegno del marchio Italia nel
mondo;
d) cooperazione istituzionale per la determinazione di un
indirizzo politico unitario mediante la fissazione, ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione, di norme e principi generali per la
disciplina del turismo, nonche' mediante la individuazione dei
«livelli essenziali delle prestazioni» relativi ai diritti degli
utenti nel settore turistico;
e) coordinamento delle attivita' volte alla definizione di
standard minimi qualitativi e sistema di rating, nonche' di
misurazione e valutazione della qualita' del servizio turistico anche
con riferimento all'Unione europea;
f) sviluppo di politiche organiche, d'intesa con gli enti
competenti e con le associazioni delle imprese di settore, con
particolare riferimento alle reti, ai distretti turistici, ai
circuiti nazionali di eccellenza, ai percorsi, ai prodotti e agli
itinerari tematici omogenei volti a valorizzare il territorio, la
cultura, le produzioni tipiche e le tradizioni popolari;
g) sostegno ad iniziative delle regioni, delle autonomie locali e
degli altri enti istituzionalmente competenti, volte allo sviluppo e
alla promozione del turismo sul territorio, anche attraverso progetti
strategici nazionali di interesse turistico coinvolgenti vaste aree
geografiche omogenee, al fine di una maggiore coesione economica e
sociale delle politiche di settore;
h) definizione ed attuazione di piani di sviluppo, progetti e
programmi, anche cofinanziati dall'Unione europea;
i) valorizzazione di beni demaniali di interesse turistico;
cooperazione istituzionale e coordinamento per la valorizzazione del
patrimonio di interesse turistico delle IPAB, ASP; valorizzazione, di
concerto con i Ministri competenti, del patrimonio d'interesse
turistico-religioso appartenente al Fondo edifici per il culto;
j) definizione, d'intesa con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di norme generali in materia di
istruzione turistica e dei livelli essenziali delle prestazioni;
cooperazione istituzionale per la determinazione di indirizzi unitari
in tema di formazione professionale turistica e per la promozione di
interventi volti all'alta formazione di operatori turistici;
k) partecipazione agli organismi nazionali e internazionali che
operano in materia di turismo;
l) indirizzo e vigilanza su ENIT - Agenzia nazionale del turismo,
Automobile Club d'Italia, Club Alpino Italiano, nonche' su strutture
societarie pubbliche o partecipate a carattere nazionale le cui
competenze sono esclusivamente volte al settore del turismo;
m) sviluppo di iniziative volte alla promozione di forme di
vigilanza ed assistenza alla domanda turistica, con particolare
riferimento ai "Buoni Vacanze" e al "Fondo nazionale di garanzia";
n) sviluppo delle capacita', delle potenzialita' e dell'immagine
del «Sistema Italia» attraverso appropriate iniziative di
comunicazione istituzionale;
o) coordinamento delle attivita' volte alla promozione del
«Sistema Italia» connessa ai «grandi eventi», anche attraverso la
programmazione di iniziative volte alla presentazione al pubblico
delle opere e dei servizi realizzati in occasione dei predetti
«grandi eventi», con particolare attenzione all'Expo 2015, nonche'
alla ideazione, promozione e realizzazione di manifestazioni,
celebrazioni e rappresentazioni mediatiche ad essi collegati.
Art. 4
Sport
1. In materia di sport al Ministro, sono delegati, in particolare,
i seguenti compiti e funzioni:
a) proposta, coordinamento ed attuazione delle iniziative
normative, amministrative e culturali in materia di sport e di
professioni sportive;
b) cura dei rapporti internazionali con enti ed istituzioni che
hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo
all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e alla Agenzia
mondiale antidoping (WADA);
c) cura dei rapporti con enti istituzionali e territoriali,
organismi sportivi ed altri soggetti operanti nel settore dello
sport;
d) sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle
attivita' di prevenzione del doping e della violenza nello sport;
e) vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), sul
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e, unitamente al Ministro per i
beni e le attivita' culturali, in relazione alle rispettive
competenze, alla vigilanza e all'indirizzo sull'Istituto per il
credito sportivo; vigilanza sul Collegio nazionale dei maestri di
sci;
f) coordinamento delle attivita' dell'Osservatorio nazionale per
l'impiantistica sportiva e delle connesse attivita' per la
realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica
sportiva;
g) proposta, concertazione e definizione degli indirizzi di
governance in materia di sport, anche nell'ambito del Tavolo
nazionale per la governance;
h) adozione di iniziative volte a promuovere l'adesione ai valori
dello sport;
i) predisposizione di testi di livello comunitario e di
recepimento nella normativa nazionale in materia di sport e di
riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per
l'esercizio di professioni sportive;
l) attivita' connessa ai finanziamenti destinati dalla legge agli
interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla
costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento e
adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi e relative
iniziative normative.
Art. 5
Altre competenze
1. Il Ministro e' altresi' delegato a:
a) nominare i componenti delle Commissioni paritetiche per i
rapporti Stato - regioni e designare rappresentanti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi
di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e
consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto presso
altre amministrazioni ed istituzioni;
b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di
lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;
c) provvedere nelle predette aree ad intese e concerti di
competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto il
Ministro si avvale, in relazione alle specifiche competenze, del
Dipartimento degli affari regionali, del Dipartimento per lo sviluppo
e la competitivita' del turismo, dell'Ufficio di Segreteria della
Conferenza Stato regioni e dell'Ufficio per lo Sport.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei
conti.
Roma, 13 dicembre 2011
Il Presidente: Monti