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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio prof. Piero GIARDA per i rapporti con il Parlamento.

Consiglio dei Ministri: 13/12/2011
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 47 del 25/02/2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16

novembre 2011 con il quale il professor Dino Piero Giarda e' stato

nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 2011 con il quale al

predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per

i rapporti con il Parlamento;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dal 17 novembre 2011 il Ministro senza portafoglio

per i rapporti con il Parlamento professor Dino Piero Giarda e'

delegato ad esercitare le seguenti funzioni:

a) provvedere agli adempimenti riguardanti l'assegnazione e la

presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa

governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la

programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del

Consiglio le difficolta' riscontrate;

b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la

programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorita'

governative e le deroghe durante la sessione di bilancio;

c) esercitare la facolta' del Governo di cui all'art. 72, terzo

comma, della Costituzione, nonche' quelle di opposizione

all'assegnazione o di assegnazione o di assenso sulla richiesta

parlamentare di trasferimento alla sede deliberante o redigente dei

disegni e delle proposte di legge, previa consultazione dei Ministri

competenti per materia;

d) assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo

nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di

mozioni e risoluzioni;

e) autorizzare la presentazione da parte dei Ministri nel corso

dei procedimenti di esame parlamentare di emendamenti del Governo,

ferme restando le relative attribuzioni del Presidente del Consiglio,

dopo aver effettuato la relativa attivita' istruttoria con gli altri

Ministri competenti, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno al

Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993;

f) assicurare l'espressione unitaria del parere del Governo sugli

emendamenti di iniziativa parlamentare;

g) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione delle

relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai sensi

dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato

dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

h) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione di

relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione,

sollecitate dalle Commissioni permanenti a norma dell'art. 5, comma

2, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

i) provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva

predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di

relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari

nel corso dei procedimenti legislativi;

j) curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti del

Governo competenti nelle sedi parlamentari, compresi i lavori del

Comitato per la legislazione;

k) curare gli adempimenti riguardanti gli atti di sindacato

ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del

Consiglio dei Ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di

eventuali conflitti di competenza in materia fra i Dicasteri;

l) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi

parlamentari, anche in riferimento alle questioni istituzionali di

carattere regolamentare relative al ruolo ed alle prerogative del

Governo in Parlamento;

m) fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri una costante

e tempestiva informazione sui lavori parlamentari;

n) curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la

trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi,

assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e

con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio;

o) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle

Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina

governativa di competenza del Consiglio dei Ministri, da sottoporre

al parere parlamentare;

p) curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con il

Parlamento degli Stati membri dell'Unione europea.

2. Il Ministro esercita altresi' le funzioni attribuitegli dal capo

III del Regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993.

3. Il Ministro per le finalita' di cui al presente articolo si

avvale del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.

Art. 2

1. Il Ministro professor Dino Piero Giarda e' inoltre delegato, a

decorrere dal 17 novembre 2011, ad esercitare le funzioni di impulso,

coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione, nonche' ogni

altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri in

relazione all'attuazione ed all'aggiornamento del programma di

Governo. Tali funzioni si esplicano in tutte le materie riguardanti

le seguenti aree di attivita':

a) coordinare l'azione del Governo, anche mediante la

formulazione di proposte e di iniziative, in materia di analisi e

studio per il riordino della spesa pubblica;

b) analisi del programma di Governo, ricognizione degli impegni

assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea ovvero

derivanti da accordi internazionali;

c) analisi delle direttive ministeriali volte a realizzare gli

indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo

e gli impegni assunti;

d) impulso e coordinamento delle attivita' e delle iniziative

necessarie per l'attuazione, la verifica delle necessita' di

adeguamento e il conseguente aggiornamento del programma, nonche' per

il conseguimento degli obiettivi stabiliti;

e) monitoraggio e verifica dell'attuazione, sia in via

legislativa che amministrativa, del programma e delle politiche

settoriali, nonche' del conseguimento degli obiettivi

economico-finanziari programmati;

f) segnalazione dei ritardi, delle difficolta' o degli

scostamenti eventualmente rilevati;

g) informazione, comunicazione e promozione dell'attivita' e

delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma

attraverso periodici rapporti, pubblicazioni e mezzi di comunicazione

di massa, anche al fine di assicurare la massima trasparenza

all'attivita' complessiva del Governo.

2. Al Ministro sono altresi' delegate le funzioni di coordinamento

in materia di valutazione e controllo strategico nelle

amministrazioni dello Stato.

3. In relazione allo svolgimento delle proprie funzioni, il

Ministro tiene conto anche di elementi di informazione e valutazione

forniti dal Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione e dai Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri.

4. In relazione allo svolgimento delle funzioni di cui alla lettera

f), il Ministro riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio

dei Ministri e, su mandato di questi, al Consiglio dei Ministri.

5. Il Ministro per le finalita' di cui al presente articolo si

avvale del Dipartimento per il programma di Governo e del Comitato

tecnico-scientifico di cui al DPR 12 dicembre 2006, n. 315, e

utilizza gli elementi informativi forniti dai Dipartimenti della

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Limitatamente alle materie oggetto del presente articolo, il

Ministro e' inoltre delegato:

a) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di

lavoro;

b) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei

Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri

organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti

presso altre amministrazioni ed istituzioni;

c) a convocare la Conferenza dei Capi di Gabinetto, ai sensi

dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri in data 1° marzo 2011.

Art. 3

1. Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere

esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari di Stato alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri Cons. Antonio Malaschini e

Prof. Giampaolo D'Andrea.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei

conti.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Presidente: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 354