IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre
2011, con il quale il prof. Andrea Riccardi e' stato nominato
Ministro senza portafoglio;
VISTO il proprio decreto in data 16 novembre 2011, con il quale al
predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per
la cooperazione internazionale e l'integrazione;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008,
n. 121;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;
DECRETA:
Articolo 1
Il Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e
l'integrazione prof. Andrea Riccardi (di seguito, Ministro) e'
delegato ad esercitare le funzioni e i compiti, ivi compresi quelli
di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche
normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili.
In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri
Ministri, il Ministro e' delegato a:
a) promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare
l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito,
ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello
sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della
cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati
dall'Unione europea;
b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di scambi
internazionali giovanili;
c) promuovere e coordinare le funzioni in tema di contrasto e
trattamento della devianza e del disagio giovanile in ogni ambito,
ivi compresi quelli economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo
umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura;
d) esercitare le funzioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
coordinamento delle politiche per le giovani generazioni;
e) esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia
nazionale italiana del programma comunitario gioventu', di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15,
nonche' a presiedere il Forum nazionale dei giovani;
f) esercitare le funzioni di cui all'articolo 1, comma 556, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificato
dall'articolo 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in
tema di sensibilizzazione e prevenzione dei giovani rispetto al
fenomeno delle dipendenze;
g) esercitare le funzioni di cui all'articolo 1, commi 72 e 73 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati
per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita'
lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attivita' innovative e
imprenditoriali;
h) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'articolo 19,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Articolo 2
Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di
coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di
vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle
vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri,
relativamente alla materia delle politiche per la famiglia.
In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli
Ministri, il Ministro e' delegato:
a) a promuovere e coordinare le politiche governative volte a
garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue
componenti e le sue problematiche generazionali, nonche' ad
assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in
ogni ambito;
b) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione,
l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure di
sostegno alla famiglia;
c) a promuovere la comunicazione istituzionale in materia di
politiche della famiglia;
d) a promuovere e coordinare le azioni governative in materia di
regime giuridico delle relazioni familiari;
e) a promuovere e coordinare le azioni governative dirette a superare
la crisi demografica e a realizzare gli interventi per il sostegno
della maternita' e della paternita', nonche' a favorire le misure di
sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche
con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 1250, 1254
e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
f) a promuovere e coordinare, d'intesa con il Ministro delegato alle
pari opportunita' la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di
cura della famiglia;
g) a promuovere e a coordinare le attivita' in materia di consultori
familiari, ferme restando le competenze di carattere sanitario del
Ministro della salute.
Articolo 3.
Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e di
coordinamento nella materia delle adozioni dei minori italiani e
stranieri, nonche' quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri nell'ambito della Commissione istituita dalla legge 31
dicembre 1998, n. 476, operante presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Articolo 4
Il Ministro e' responsabile delle attivita' del Governo nell'ambito
dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1,
comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed esercita le
funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in
relazione all'attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e analisi
dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui agli articoli 1 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.
Articolo 5
Il Ministro e' delegato all'espressione del concerto in sede di
esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di
previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti
derivanti da responsabilita' familiari», di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
Articolo 6
Al Ministro sono delegate le funzioni relative alla promozione ed
all'indirizzo delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare
il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze
correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
Articolo 7
Il Ministro esercita le funzioni in materia di Servizio civile
nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo
2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
Articolo 8
Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro assiste il
Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del
potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di
carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi
internazionali e dell'Unione Europea aventi competenza nelle materie
oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e
dell'attuazione della normativa europea.
Articolo 9
Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro e' altresi'
delegato:
a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio,
commissioni e gruppi di lavoro, nonche' a designare rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi
operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;
b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche
normative, di altre amministrazioni;
c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per
l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonche' tra gli
organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.
Articolo 10
Per l'esercizio delle funzioni citate negli articoli precedenti il
Ministro si avvale delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri competenti in materia di politiche giovanili, politiche per
la famiglia, ivi comprese le adozioni internazionali, di politiche
antidroga, nonche' in materia di servizio civile nazionale.
Articolo 11
Il Ministro e' delegato a svolgere, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali delegato per le pari opportunita',
le azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le forme e le
cause di discriminazione di carattere religioso, razziale ed etnico
nonche' il sostegno alle vittime di tratta, di violenza e grave
sfruttamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 102.
Articolo 12
Le funzioni ed i compiti di cui al presente decreto sono delegati a
decorrere dal 17 novembre 2011.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei
Conti.
Roma, 13 dicembre 2011
Il Presidente: Monti
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 229