Emblema della Repubblica
Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Servizi e ricerca nel sito

Ti trovi in: Home : Governo : Consiglio dei Ministri : Provvedimenti

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio prof. Andrea RICCARDI per la cooperazione internazionale e l'integrazione.

Consiglio dei Ministri: 13/12/2011
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 39 del 16/02/2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre

2011, con il quale il prof. Andrea Riccardi e' stato nominato

Ministro senza portafoglio;

VISTO il proprio decreto in data 16 novembre 2011, con il quale al

predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per

la cooperazione internazionale e l'integrazione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge,

con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008,

n. 121;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Articolo 1

Il Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e

l'integrazione prof. Andrea Riccardi (di seguito, Ministro) e'

delegato ad esercitare le funzioni e i compiti, ivi compresi quelli

di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche

normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili.

In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri

Ministri, il Ministro e' delegato a:

a) promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare

l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito,

ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello

sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della

cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati

dall'Unione europea;

b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di scambi

internazionali giovanili;

c) promuovere e coordinare le funzioni in tema di contrasto e

trattamento della devianza e del disagio giovanile in ogni ambito,

ivi compresi quelli economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo

umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura;

d) esercitare le funzioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettera

c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di

coordinamento delle politiche per le giovani generazioni;

e) esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia

nazionale italiana del programma comunitario gioventu', di cui

all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15,

nonche' a presiedere il Forum nazionale dei giovani;

f) esercitare le funzioni di cui all'articolo 1, comma 556, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificato

dall'articolo 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in

tema di sensibilizzazione e prevenzione dei giovani rispetto al

fenomeno delle dipendenze;

g) esercitare le funzioni di cui all'articolo 1, commi 72 e 73 della

legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati

per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita'

lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attivita' innovative e

imprenditoriali;

h) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'articolo 19,

comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Articolo 2

Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di

coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di

vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle

vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri,

relativamente alla materia delle politiche per la famiglia.

In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli

Ministri, il Ministro e' delegato:

a) a promuovere e coordinare le politiche governative volte a

garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue

componenti e le sue problematiche generazionali, nonche' ad

assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in

ogni ambito;

b) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione,

l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure di

sostegno alla famiglia;

c) a promuovere la comunicazione istituzionale in materia di

politiche della famiglia;

d) a promuovere e coordinare le azioni governative in materia di

regime giuridico delle relazioni familiari;

e) a promuovere e coordinare le azioni governative dirette a superare

la crisi demografica e a realizzare gli interventi per il sostegno

della maternita' e della paternita', nonche' a favorire le misure di

sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche

con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 1250, 1254

e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) a promuovere e coordinare, d'intesa con il Ministro delegato alle

pari opportunita' la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di

cura della famiglia;

g) a promuovere e a coordinare le attivita' in materia di consultori

familiari, ferme restando le competenze di carattere sanitario del

Ministro della salute.

Articolo 3.

Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e di

coordinamento nella materia delle adozioni dei minori italiani e

stranieri, nonche' quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei

Ministri nell'ambito della Commissione istituita dalla legge 31

dicembre 1998, n. 476, operante presso la Presidenza del Consiglio

dei Ministri.

Articolo 4

Il Ministro e' responsabile delle attivita' del Governo nell'ambito

dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1,

comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed esercita le

funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in

relazione all'attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e

l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e analisi

dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui agli articoli 1 e 3 del

decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

Articolo 5

Il Ministro e' delegato all'espressione del concerto in sede di

esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro

del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di

previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti

derivanti da responsabilita' familiari», di cui al decreto

legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

Articolo 6

Al Ministro sono delegate le funzioni relative alla promozione ed

all'indirizzo delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare

il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze

correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e

successive modificazioni.

Articolo 7

Il Ministro esercita le funzioni in materia di Servizio civile

nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo

2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

Articolo 8

Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro assiste il

Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del

potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di

carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai

sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi

internazionali e dell'Unione Europea aventi competenza nelle materie

oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e

dell'attuazione della normativa europea.

Articolo 9

Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro e' altresi'

delegato:

a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio,

commissioni e gruppi di lavoro, nonche' a designare rappresentanti

della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi

operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza

del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche

normative, di altre amministrazioni;

c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per

l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonche' tra gli

organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.

Articolo 10

Per l'esercizio delle funzioni citate negli articoli precedenti il

Ministro si avvale delle strutture della Presidenza del Consiglio dei

Ministri competenti in materia di politiche giovanili, politiche per

la famiglia, ivi comprese le adozioni internazionali, di politiche

antidroga, nonche' in materia di servizio civile nazionale.

Articolo 11

Il Ministro e' delegato a svolgere, di concerto con il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali delegato per le pari opportunita',

le azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le forme e le

cause di discriminazione di carattere religioso, razziale ed etnico

nonche' il sostegno alle vittime di tratta, di violenza e grave

sfruttamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14

maggio 2007, n. 102.

Articolo 12

Le funzioni ed i compiti di cui al presente decreto sono delegati a

decorrere dal 17 novembre 2011.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei

Conti.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Presidente: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 229