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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio pres. Filippo PATRONI GRIFFI per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Consiglio dei Ministri: 13/12/2011
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 39 del 16/02/2012

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011,

con il quale il dott. Piero Gnudi e' stato nominato Ministro senza

portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25

novembre 2011, che modifica il decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 16 novembre 2011, con il quale al Dott. Piero Gnudi e'

stato conferito l'incarico per gli Affari Regionali, il Turismo e lo

Sport;

Visto l'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante

disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive

modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro senza portafoglio dott.

Piero Gnudi le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

Delega di funzioni

1. Al Ministro senza portafoglio dott. Piero Gnudi sono delegate le

funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di

affari regionali, turismo e sport, come anche specificate nei

successivi articoli.

Art. 2

Affari Regionali

1. Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali, il

turismo e lo sport dott. Piero Gnudi e' delegato ad esercitare le

funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative,

anche normative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e

rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, di vigilanza e

verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti

disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, fatte salve le

competenze del Ministro dell'interno, relativamente a tutte le

materie che riguardano le seguenti aree:

a) cura dell'azione di Governo in materia di rapporti con il

sistema delle autonomie, anche al fine di individuare modalita' di

efficiente svolgimento dei servizi;

b) agevolazione della collaborazione tra Stato, regioni ed

autonomie locali, nonche' del coordinamento dei rapporti diretti tra

le regioni e le istituzioni comunitarie, fatte salve le competenze

del Ministro per gli affari europei;

c) promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato

e sistema delle autonomie ed esercizio coordinato e coerente dei

poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche

ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui

all'art. 120 della Costituzione e agli articoli 137 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 19-bis della legge 11 febbraio

1992, n. 157; iniziativa normativa, in raccordo con i Ministri

interessati, in materia di servizi pubblici locali, nonche'

monitoraggio e impulso alla relativa attuazione;

d) esame delle leggi regionali e provinciali e questioni di

legittimita' costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 127

della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai

sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione; questioni

di legittimita' costituzionale sugli Statuti regionali ai sensi

dell'art. 123 della Costituzione; partecipazione alle funzioni di

controllo della spesa sanitaria; collaborazione con i Ministri

competenti per settore ai fini dell'individuazione di azioni

coordinate del Governo con il sistema della autonomie per l'esame in

sede di Conferenza;

e) azione di Governo inerente ai rapporti con le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano, anche relativamente ai

rapporti tra queste e gli enti locali, nonche' il particolare

procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali,

conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto speciale di

autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

f) elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed

amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli

Statuti;

g) minoranze linguistiche e territori di confine e relativa

iniziativa legislativa;

h) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali

inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell'art. 118 della

Costituzione ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le

relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per

settore;

i) attivita' dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il

sistema delle autonomie, nelle regioni a statuto ordinario, dei

Commissari di Governo e delle corrispondenti rappresentanze dello

Stato nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di

Trento e Bolzano, inerenti alla dipendenza funzionale di cui all'art.

4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche ai

fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10 della legge 5

giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza, fatte salve le

competenze del Ministro dell'interno, nonche' i relativi profili

organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria;

supporto all'emanazione di direttive generali del Presidente del

Consiglio dei Ministri di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per le parti di

interesse regionale;

l) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano e della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, e regolamentazione dell'organizzazione e

funzionamento delle relative segreterie;

m) copresidenza della sessione comunitaria della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 17 della legge 4

febbraio 2005, n. 11, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale

relative all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze

rappresentate dalle autonomie territoriali e relativa convocazione

d'intesa con il Ministro per gli affari europei;

n) rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri

organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le

determinazioni dei quali incidono su competenze e funzioni delle

autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da

parte di amministrazioni statali, enti pubblici e societa' a

partecipazione pubblica; partecipazione alla Conferenza permanente

tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed al Consiglio

generale degli italiani all'estero, con riferimento alle funzioni di

cui all'art. 17, comma 6 della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti

all'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle

politiche delle regioni per le comunita' italiane all'estero;

o) valutazione, definizione e raccordo delle attivita' delle

regioni di rilievo internazionale e comunitario;

p) partecipazione ai lavori del Consiglio d'Europa e dei suoi

organismi, in materia di autonomie regionali;

q) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento

dell'attivita' amministrativa nelle regioni, ove sia previsto

l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

r) azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia

ed alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44 della

Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la

montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai

sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonche'

proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la

montagna ai sensi dell'art. 2 della legge citata; problemi

concernenti le piccole isole, comprese le azioni governative, anche

normative, dirette anche agli interventi di cui all'articolo 2, comma

41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;

s) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra Stato

e sistema delle autonomie anche ai fini del raggiungimento di

accordi, nonche' delle intese di cui all'art. 8, comma 6, della legge

5 giugno 2003, n. 131;

t) supporto conoscitivo alle regioni anche per l'individuazione

delle modalita' per l'esercizio associato delle funzioni e dei

servizi e relative iniziative legislative, nonche', d'intesa con i

Ministri interessati, iniziative nell'ambito del PON "Governane e

azioni di sistema" relative alla cooperazione interistituzionale ed

alla capacita' negoziale del sistema delle autonomie;

u) attivita' anche normative connesse all'attuazione del

conferimento delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 della

Costituzione e al trasferimento di beni e risorse per l'esercizio

delle stesse; cura della realizzazione delle maggiori forme di

autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione;

v) attivita' di coordinamento e indirizzo delle funzioni di

gestione e certificazione dei Programmi Operativi Interregionali

"Attrattoti culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e

risparmio energetico";

z) coordinamento dei tavoli interistituzionali con le regioni e

gli enti locali ai fini dell'adozione di provvedimenti aventi valenza

generale.

2. Il Ministro e' altresi' delegato a:

a) definire iniziative, anche a livello normativo, inerenti

all'attuazione o riformulazione ed aggiornamento del capo I della

legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti,

con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n,

112, nonche' al monitoraggio sulla sua attuazione;

b) promuovere iniziative per la introduzione di strumenti di

conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare

riguardo alle attivita' di mediazione dei conflitti e del contenzioso

costituzionale.

3. Il Ministro, in qualita' di Presidente della Conferenza

unificata, partecipa alla Commissione permanente per l'innovazione

tecnologica nelle regioni e negli enti locali, di cui all'art. 14,

comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed in

raccordo con il Ministro delegato all'innovazione, provvede alla

realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 893,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere

esercitate anche per il tramite, ai sensi dell'articolo 10, comma 5,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Sottosegretario di Stato alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Carlo Malinconico

Castriota Scanderbeg.

Art. 3

Turismo

1. Al dott. Piero Gnudi sono delegate in materia di turismo, in

particolare, le funzioni strumentali al perseguimento dei seguenti

obiettivi:

a) coordinamento, nel rispetto del principio di leale

collaborazione con i diversi livelli territoriali di governo, della

politica nazionale in materia di turismo volta allo sviluppo

economico e produttivo del settore in Italia e all'estero; alla

promozione e comunicazione dell'immagine dell'Italia; alla promozione

degli investimenti, sia in Italia che all'estero per la promozione

del turismo e all'attrazione di capitali per investimenti nel

settore;

b) proposta e predisposizione, anche di concerto con i Ministri

competenti nei diversi settori, di testi normativi volti alla

disciplina del turismo, con particolare riferimento alle professioni

turistiche, alla semplificazione delle procedure, alla

programmazione, progettazione e realizzazione di progetti di

rilevanza strategica;

c) sviluppo e promozione delle attivita' volte alla

internazionalizzazione delle imprese turistiche italiane ed alla

realizzazione di grandi progetti infrastrutturali di interesse

turistico nazionale; promozione e sostegno del marchio Italia nel

mondo;

d) cooperazione istituzionale per la determinazione di un

indirizzo politico unitario mediante la fissazione, ai sensi

dell'art. 117 della Costituzione, di norme e principi generali per la

disciplina del turismo, nonche' mediante la individuazione dei

«livelli essenziali delle prestazioni» relativi ai diritti degli

utenti nel settore turistico;

e) coordinamento delle attivita' volte alla definizione di

standard minimi qualitativi e sistema di rating, nonche' di

misurazione e valutazione della qualita' del servizio turistico anche

con riferimento all'Unione europea;

f) sviluppo di politiche organiche, d'intesa con gli enti

competenti e con le associazioni delle imprese di settore, con

particolare riferimento alle reti, ai distretti turistici, ai

circuiti nazionali di eccellenza, ai percorsi, ai prodotti e agli

itinerari tematici omogenei volti a valorizzare il territorio, la

cultura, le produzioni tipiche e le tradizioni popolari;

g) sostegno ad iniziative delle regioni, delle autonomie locali e

degli altri enti istituzionalmente competenti, volte allo sviluppo e

alla promozione del turismo sul territorio, anche attraverso progetti

strategici nazionali di interesse turistico coinvolgenti vaste aree

geografiche omogenee, al fine di una maggiore coesione economica e

sociale delle politiche di settore;

h) definizione ed attuazione di piani di sviluppo, progetti e

programmi, anche cofinanziati dall'Unione europea;

i) valorizzazione di beni demaniali di interesse turistico;

cooperazione istituzionale e coordinamento per la valorizzazione del

patrimonio di interesse turistico delle IPAB, ASP; valorizzazione, di

concerto con i Ministri competenti, del patrimonio d'interesse

turistico-religioso appartenente al Fondo edifici per il culto;

j) definizione, d'intesa con il Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, di norme generali in materia di

istruzione turistica e dei livelli essenziali delle prestazioni;

cooperazione istituzionale per la determinazione di indirizzi unitari

in tema di formazione professionale turistica e per la promozione di

interventi volti all'alta formazione di operatori turistici;

k) partecipazione agli organismi nazionali e internazionali che

operano in materia di turismo;

l) indirizzo e vigilanza su ENIT - Agenzia nazionale del turismo,

Automobile Club d'Italia, Club Alpino Italiano, nonche' su strutture

societarie pubbliche o partecipate a carattere nazionale le cui

competenze sono esclusivamente volte al settore del turismo;

m) sviluppo di iniziative volte alla promozione di forme di

vigilanza ed assistenza alla domanda turistica, con particolare

riferimento ai "Buoni Vacanze" e al "Fondo nazionale di garanzia";

n) sviluppo delle capacita', delle potenzialita' e dell'immagine

del «Sistema Italia» attraverso appropriate iniziative di

comunicazione istituzionale;

o) coordinamento delle attivita' volte alla promozione del

«Sistema Italia» connessa ai «grandi eventi», anche attraverso la

programmazione di iniziative volte alla presentazione al pubblico

delle opere e dei servizi realizzati in occasione dei predetti

«grandi eventi», con particolare attenzione all'Expo 2015, nonche'

alla ideazione, promozione e realizzazione di manifestazioni,

celebrazioni e rappresentazioni mediatiche ad essi collegati.

Art. 4

Sport

1. In materia di sport al Ministro, sono delegati, in particolare,

i seguenti compiti e funzioni:

a) proposta, coordinamento ed attuazione delle iniziative

normative, amministrative e culturali in materia di sport e di

professioni sportive;

b) cura dei rapporti internazionali con enti ed istituzioni che

hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo

all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e alla Agenzia

mondiale antidoping (WADA);

c) cura dei rapporti con enti istituzionali e territoriali,

organismi sportivi ed altri soggetti operanti nel settore dello

sport;

d) sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle

attivita' di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

e) vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), sul

Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e, unitamente al Ministro per i

beni e le attivita' culturali, in relazione alle rispettive

competenze, alla vigilanza e all'indirizzo sull'Istituto per il

credito sportivo; vigilanza sul Collegio nazionale dei maestri di

sci;

f) coordinamento delle attivita' dell'Osservatorio nazionale per

l'impiantistica sportiva e delle connesse attivita' per la

realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica

sportiva;

g) proposta, concertazione e definizione degli indirizzi di

governance in materia di sport, anche nell'ambito del Tavolo

nazionale per la governance;

h) adozione di iniziative volte a promuovere l'adesione ai valori

dello sport;

i) predisposizione di testi di livello comunitario e di

recepimento nella normativa nazionale in materia di sport e di

riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per

l'esercizio di professioni sportive;

l) attivita' connessa ai finanziamenti destinati dalla legge agli

interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla

costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento e

adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi e relative

iniziative normative.

Art. 5

Altre competenze

1. Il Ministro e' altresi' delegato a:

a) nominare i componenti delle Commissioni paritetiche per i

rapporti Stato - regioni e designare rappresentanti della Presidenza

del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi

di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e

consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto presso

altre amministrazioni ed istituzioni;

b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di

lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) provvedere nelle predette aree ad intese e concerti di

competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per

le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto il

Ministro si avvale, in relazione alle specifiche competenze, del

Dipartimento degli affari regionali, del Dipartimento per lo sviluppo

e la competitivita' del turismo, dell'Ufficio di Segreteria della

Conferenza Stato regioni e dell'Ufficio per lo Sport.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei

conti.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Presidente: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 227