IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre
2011, con il quale la professoressa Elsa Fornero e' stata nominata
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; VISTO il decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo
2011, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art. 17 relativo al
Dipartimento per le pari opportunita';
VISTA la Piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale
delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del
1995, e la correlata Dichiarazione;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;
DECRETA:
1. A decorrere dal 17 novembre 2011 il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, professoressa Elsa Fornero, e' delegato ad
esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento
di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
Ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della
persona, delle pari opportunita' e della parita' di trattamento,
nonche' la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di
discriminazione.
In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri
Ministri, il Ministro e' delegato:
a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare
l'attuazione delle politiche concernenti la materia dei diritti e
delle pari opportunita' di genere con riferimento, in particolare,
alle aree critiche e agli obiettivi individuati dalla Piattaforma di
Pechino, e dalla correlata Dichiarazione, particolarmente rispetto ai
temi della salute, della ricerca, della scuola e della formazione,
dell'ambiente, della famiglia, del lavoro, delle cariche elettive e
della rappresentanza di genere nei luoghi decisionali economici e
politici;
b) a promuovere la cultura dei diritti e delle pari opportunita' nel
settore dell'informazione e della comunicazione, con particolare
riferimento al diritto alla salute delle donne, alla prevenzione
sanitaria e alla maternita';
c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare
la piena attuazione delle politiche in materia di pari opportunita'
tra uomo e donna sul tema dell'imprenditoria, dell'autoimpiego e del
lavoro, con particolare riferimento alle materie della conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro e delle carriere;
d) a promuovere la parita' e le pari opportunita' tra uomini e donne
nelle Amministrazioni pubbliche;
e) ad esercitare le funzioni di competenza statale di cui agli
articoli 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198 nonche' quelle previste dal DPR 14 maggio 2007, n. 101;
f) ad esercitare le funzioni di cui al Decreto Legge 18 maggio 2006,
n. 181 , art. 1, comma 19, lett. f, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri convertito in legge 17 luglio 2006, n.
233;
g) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in tema di diritti
umani delle donne e diritti delle persone, nonche' volte a prevenire
e rimuovere le discriminazioni per cause direttamente o
indirettamente fondate, in particolare, sul sesso, la razza o
l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la
disabilita', l'eta', l'orientamento sessuale;
h) a promuovere, d'intesa con il ministro delegato per le politiche
per la famiglia, le politiche governative per sostenere la
conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia;
i) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione,
l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio dei fondi
strutturali europei e delle risorse per le aree sottoutilizzate in
materia di pari opportunita', compresa la compartecipazione al gruppo
di alto livello per il gender mainstreaming nei fondi strutturali
dell'Unione europea e a tutti gli altri organismi rilevanti, nonche'
la partecipazione all'attivita' di integrazione delle pari
opportunita' nelle politiche europee;
l) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione,
progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi a valere sul
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita';
m) a promuovere la verifica dell'impatto di genere in tutte le
iniziative di Governo, nonche' l'evidenziazione del genere nei dati
di bilancio delle pubbliche amministrazioni, anche non statali, e in
quelli attinenti alla ricerca e alle indagini statistiche;
n) a coordinare, anche in sede europea ed internazionale, le
politiche di Governo relative alla tutela dei diritti umani delle
donne, particolarmente in relazione a tutti gli obiettivi e le aree
della Piattaforma di Pechino e della correlata Dichiarazione,
d'intesa con il Ministro degli affari esteri,
o) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di
sfruttamento e tratta delle persone;
p) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di
violenza sessuale e di genere e atti persecutori;
q) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia
mutilazioni genitali femminili nonche' di violazione dei diritti
fondamentali all'integrita' della persona e alla salute delle donne e
delle bambine;
r) a promuovere e coordinare le attivita' finalizzate all'attuazione
del principio di parita' di trattamento e pari opportunita' nei
confronti delle persone disabili, al fine di garantire loro il pieno
godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali;
s) a sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la proposta
di esercitare i poteri previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera c),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte le materie delegate, in
caso di persistente violazione del principio della non
discriminazione;
t) ad esercitare tutte le attribuzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri previste in materia di Commissione per le pari
opportunita' fra uomo e donna di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 115.
2. Al Ministro sono delegate le funzioni di coordinamento delle
attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori
dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonche' relative al
contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n.
38.
3. Nelle materie oggetto della presente delega, il Ministro assiste
il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio del
potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di
carattere nazionale ed internazionale, di competenza
dell'amministrazione statale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari europei,
e' delegato ad adottare tutte le iniziative di competenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri volte all'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per
l'emanazione dei regolamenti volti ad adeguare l'ordinamento
nazionale all'ordinamento dell'Unione Europea e per la realizzazione
dei programmi del'Unione Europea in materia di parita', pari
opportunita', azioni positive.
5. Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti i gruppi,
comitati e organismi europei ed internazionali aventi competenza in
materia di diritti e pari opportunita', anche ai fini della
formazione e dell'attuazione della normativa europea ed
internazionale e dell'implementazione di programmi e piani d'azione
delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea e
delle altre organizzazioni internazionali.
6. Nelle materie oggetto del presente decreto, il Ministro e'
altresi' delegato:
a) a promuovere azioni di sistema, progetti pilota, indagini, studi
di genere, rilevazioni in tema di bilanci e statistiche di genere; a
nominare esperti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi
di lavoro, nonche' a designare rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre
amministrazioni o istituzioni;
b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche
normative, di altre amministrazioni;
c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per
l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonche' tra gli
organismi nazionali di parita' e pari opportunita'.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio
delle funzioni attribuite dalla presente delega si avvale del
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei
conti.
Roma, 13 dicembre 2011
Il Presidente: Monti
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 232