Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e
successive modifiche ed integrazioni;
Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18
della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalita' di
approvazione dei piani di bacino nazionali;
Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio
1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono
essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci
relativi a settori funzionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 agosto 1989, recante la «Costituzione dell'Autorita' di Bacino del
Fiume Adige»;
Vista la legge 31 luglio 2002, 179;
Considerato che, in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381,
come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999,
n. 463, per le Province Autonome di Trento e di Bolzano il Piano
generale di utilizzazione delle acque pubbliche vale anche quale
Piano di bacino di rilievo nazionale;
Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante
«Norme in materia ambientale», ed in particolare il comma 2-bis
dell'art. 170, secondo il quale «le Autorita' di Bacino, di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, (...) fino alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»;
Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga
l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, recante
«Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3
aprile 2006 n. 152, che ha prorogato le Autorita' di Bacino, di cui
alla legge 183 del 1989;
Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008
n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 13, che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici,
proroga le Autorita' di bacino fino alla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 ed in
particolare l'art. 4;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante
«Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato
e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite
da calamita' naturali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
aprile 2006, recante «Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto
Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige - Regione del
Veneto»;
Vista la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorita' di
Bacino del Fiume Adige n. 1/2007 del 19 giugno 2007 di «Adozione del
Progetto di 1ª variante al piano stralcio per la tutela dal rischio
idrogeologico, bacino del fiume Adige - Regione del Veneto, approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006,
per le aree in dissesto da versante. Approvazione misure di
salvaguardia» della cui adozione e' stata data notizia nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2007 e sul Bollettino ufficiale della
Regione del Veneto n. 83 del 21 settembre 2007, avviando cosi' la
procedura di consultazione in Conferenza programmatica ai sensi
dell'art. 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365,
ed il procedimento ordinario di consultazione pubblica sul progetto
di variante;
Richiamato il parere favorevole espresso da parte del Comitato
Tecnico sul Progetto nelle sedute dell'11 aprile e 13 dicembre 2006;
Viste le osservazioni sul Progetto di variante del piano inoltrate
alla Regione del Veneto e comunicate, altresi', all'Autorita' di
bacino dell'Adige;
Visto l'esito della Conferenza programmatica svoltasi il giorno 11
giugno 2008;
Visto il parere regionale sul Progetto di variante riassunto nella
deliberazione del Consiglio regionale n. 10 del 12 gennaio 2010;
Visto l'art. 3, comma 6, dell'Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3906, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2010, per cui le misure di
salvaguardia del Progetto di Variante, adottate con delibera n.
1/2007, del 19 giugno 2007, continuano ad applicarsi sino al
completamento degli iter di adozione della variante e comunque per un
periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione;
Vista la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorita' di
Bacino del Fiume Adige n. 2, del 21 dicembre 2010, con la quale, in
conformita' con quanto prescritto dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e
successive modificazioni e dal decreto legislativo n. 152 del 2006,
parte III, il Comitato stesso, tenendo conto delle osservazioni e dei
pareri sopra richiamati, ha adottato «Variante al piano stralcio per
la tutela dal rischio idrogeologico (approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006) per le aree in
dissesto da versante»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata la «Variante al piano stralcio per la tutela dal
rischio idrogeologico (approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006) per le aree in dissesto da
versante», che si compone dei seguenti elaborati:
a) Elaborati e tavole di perimetrazione delle aree di pericolo da
frana o colata detritica:
1) Relazione tecnica ed elenco degli interventi di mitigazione;
2) Carta geologica (scala 1:100.000);
3) Tavola di ubicazione dei dissesti storici da frana o colata
detritica - paleofrane (scala 1:100.000);
4) Tavola di individuazione dei dissesti da frana o colata
detritica per le classi di pericolosita' P4, P3 e P2 (scala
1:100.000);
5) Perimetrazione a scala di dettaglio delle aree a diversa
pericolosita' da frana o colata detritica e inquadramento a scala
comunale (scala 1:10.000);
b) Norme di attuazione e prescrizioni di piano.
2. Per la prevenzione del pericolo da frana o colata detritica la
variante assoggetta a disciplina le aree delimitate nella cartografia
a scala 1:10.000.
3. La variante riguarda aree di pericolosita' idrogeologica (P)
localizzate nei territori dei Comuni di cui all'allegato I.
4. I contenuti di carattere generale e gli indirizzi nonche' le
norme di attuazione del piano stralcio si applicano su tutto il
territorio del Bacino dell'Adige -Regione Veneto.
Art. 2
1. Il presente decreto e gli elaborati allegati di cui all'art. 1,
sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del
territorio e delle risorse idriche, nonche' presso la sede
dell'Autorita' di bacino del fiume Adige;
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
3. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei
competenti organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed, a cura delle Regioni
territorialmente competenti, nei rispettivi Bollettini Ufficiali.