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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Approvazione della variante al Piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico per le aree in dissesto da versante, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Adige.

Consiglio dei Ministri: 13/12/2011
Proponenti: Ambiente territorio e mare
Status: Pubblicato in G.U. n. 93 del 20/04/2012

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il

riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e

successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18

della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalita' di

approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio

1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono

essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci

relativi a settori funzionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data

10 agosto 1989, recante la «Costituzione dell'Autorita' di Bacino del

Fiume Adige»;

Vista la legge 31 luglio 2002, 179;

Considerato che, in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 4,

del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381,

come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999,

n. 463, per le Province Autonome di Trento e di Bolzano il Piano

generale di utilizzazione delle acque pubbliche vale anche quale

Piano di bacino di rilievo nazionale;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante

«Norme in materia ambientale», ed in particolare il comma 2-bis

dell'art. 170, secondo il quale «le Autorita' di Bacino, di cui alla

legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, (...) fino alla data di

entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga

l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto

legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, recante

«Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3

aprile 2006 n. 152, che ha prorogato le Autorita' di Bacino, di cui

alla legge 183 del 1989;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008

n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,

n. 13, che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici,

proroga le Autorita' di bacino fino alla data di entrata in vigore

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma

2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 ed in

particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante

«Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato

e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite

da calamita' naturali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27

aprile 2006, recante «Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto

Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige - Regione del

Veneto»;

Vista la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorita' di

Bacino del Fiume Adige n. 1/2007 del 19 giugno 2007 di «Adozione del

Progetto di 1ª variante al piano stralcio per la tutela dal rischio

idrogeologico, bacino del fiume Adige - Regione del Veneto, approvato

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006,

per le aree in dissesto da versante. Approvazione misure di

salvaguardia» della cui adozione e' stata data notizia nella Gazzetta

Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2007 e sul Bollettino ufficiale della

Regione del Veneto n. 83 del 21 settembre 2007, avviando cosi' la

procedura di consultazione in Conferenza programmatica ai sensi

dell'art. 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365,

ed il procedimento ordinario di consultazione pubblica sul progetto

di variante;

Richiamato il parere favorevole espresso da parte del Comitato

Tecnico sul Progetto nelle sedute dell'11 aprile e 13 dicembre 2006;

Viste le osservazioni sul Progetto di variante del piano inoltrate

alla Regione del Veneto e comunicate, altresi', all'Autorita' di

bacino dell'Adige;

Visto l'esito della Conferenza programmatica svoltasi il giorno 11

giugno 2008;

Visto il parere regionale sul Progetto di variante riassunto nella

deliberazione del Consiglio regionale n. 10 del 12 gennaio 2010;

Visto l'art. 3, comma 6, dell'Ordinanza del Presidente del

Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3906, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2010, per cui le misure di

salvaguardia del Progetto di Variante, adottate con delibera n.

1/2007, del 19 giugno 2007, continuano ad applicarsi sino al

completamento degli iter di adozione della variante e comunque per un

periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione;

Vista la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorita' di

Bacino del Fiume Adige n. 2, del 21 dicembre 2010, con la quale, in

conformita' con quanto prescritto dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e

successive modificazioni e dal decreto legislativo n. 152 del 2006,

parte III, il Comitato stesso, tenendo conto delle osservazioni e dei

pareri sopra richiamati, ha adottato «Variante al piano stralcio per

la tutela dal rischio idrogeologico (approvato con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006) per le aree in

dissesto da versante»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 13 dicembre 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la «Variante al piano stralcio per la tutela dal

rischio idrogeologico (approvato con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006) per le aree in dissesto da

versante», che si compone dei seguenti elaborati:

a) Elaborati e tavole di perimetrazione delle aree di pericolo da

frana o colata detritica:

1) Relazione tecnica ed elenco degli interventi di mitigazione;

2) Carta geologica (scala 1:100.000);

3) Tavola di ubicazione dei dissesti storici da frana o colata

detritica - paleofrane (scala 1:100.000);

4) Tavola di individuazione dei dissesti da frana o colata

detritica per le classi di pericolosita' P4, P3 e P2 (scala

1:100.000);

5) Perimetrazione a scala di dettaglio delle aree a diversa

pericolosita' da frana o colata detritica e inquadramento a scala

comunale (scala 1:10.000);

b) Norme di attuazione e prescrizioni di piano.

2. Per la prevenzione del pericolo da frana o colata detritica la

variante assoggetta a disciplina le aree delimitate nella cartografia

a scala 1:10.000.

3. La variante riguarda aree di pericolosita' idrogeologica (P)

localizzate nei territori dei Comuni di cui all'allegato I.

4. I contenuti di carattere generale e gli indirizzi nonche' le

norme di attuazione del piano stralcio si applicano su tutto il

territorio del Bacino dell'Adige -Regione Veneto.

Art. 2

1. Il presente decreto e gli elaborati allegati di cui all'art. 1,

sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del

territorio e delle risorse idriche, nonche' presso la sede

dell'Autorita' di bacino del fiume Adige;

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana;

3. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei

competenti organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana ed, a cura delle Regioni

territorialmente competenti, nei rispettivi Bollettini Ufficiali.