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DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonchè sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

Consiglio dei Ministri: 16/12/2011
Proponenti: Giustizia

Art.1

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di cui all’articolo 2, l’introduzione nel codice di procedura penale della sospensione del procedimento con messa alla prova e della sospensione del processo per assenza dell’imputato, nonché per l’introduzione nel codice penale e nella normativa complementare delle pene detentive non carcerarie, secondo i principi e criteri direttivi specificati negli articoli 2, 3, 4 e 5.

Art. 2

(Depenalizzazione)

1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è adottata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:

1) delitti contro la personalità dello Stato;

2) edilizia e urbanistica;

3) ambiente, territorio e paesaggio;

4) immigrazione;

5) alimenti e bevande;

6) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

7) sicurezza pubblica;

b) trasformare in illeciti amministrativi le seguenti contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda:

1) articoli 652, 659, 661, 668 e 726 del codice penale;

2) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

3) articolo 171-quater, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633;

4) articolo 3, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;

5) articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

6) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

7) articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

8) articolo 16, comma 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108;

9) articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

10) articolo 7, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173;

11) articoli 37, comma 5, 38, comma 4, e 55-quinquies, comma 9, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

c) per i reati trasformati in illeciti amministrativi, prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma di denaro compresa tra un minimo di euro 300,00 ed un massimo di euro 15.000 e, nelle ipotesi di cui alla lettera b), eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione;

d) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera c) siano commisurate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell’illecito, all’opera svolta per eliminare o attenuare le sue conseguenze, nonché alla personalità dell’agente e alle sue condizioni economiche;

e) individuare l’autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) secondo i criteri di riparto indicati nell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

f) prevedere che, nei casi in cui sia stata irrogata la sola sanzione pecuniaria, il procedimento possa essere definito mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

Art. 3

(Sospensione del procedimento con messa alla prova)

1. L’introduzione nel codice di procedura penale della sospensione del procedimento con messa alla prova è effettuata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, nei procedimenti relativi a contravvenzioni o a delitti puniti con la pena pecuniaria o con la pena detentiva, sola o congiunta alla pena pecuniaria, non superiore a quattro anni, il giudice, su richiesta dell’imputato, possa disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova;

b) prevedere che la richiesta di cui alla lettera a) possa essere effettuata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

c) prevedere che la messa alla prova consista nella prestazione di lavoro di pubblica utilità, nonché nell’osservanza di eventuali prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con la struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali, all’eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato; prevedere che nel corso della messa alla prova, le prescrizioni possano essere modificate dal giudice, anche su segnalazione dei servizi sociali;

d) prevedere che la sospensione del procedimento con messa alla prova non possa essere concessa più di due volte, o più di una volta se si tratta di reato della stessa indole;

e) prevedere che il lavoro di pubblica utilità consista in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a dieci giorni, in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; che la prestazione debba essere svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e che la sua durata giornaliera non possa superare le otto ore;

f) prevedere che al termine della messa alla prova, il giudice dichiari con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato, ritenga che la prova abbia avuto esito positivo;

g) prevedere che la messa alla prova sia revocata nei casi di grave o reiterata trasgressione alle prescrizioni imposte, di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, o di commissione, durante la messa alla prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della medesima indole;

h) prevedere che in caso di esito negativo della messa alla prova, il processo riprenda il suo corso e che, ai fini della determinazione della pena, cinque giorni di prova siano equiparati a un giorno di pena detentiva ovvero a 250 euro di pena pecuniaria.

Art. 4

(Sospensione del processo per assenza dell’imputato)

1. L’introduzione nel codice di procedura penale della sospensione del processo per assenza dell’imputato è attuata attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che alla prima udienza dibattimentale il giudice, se l’imputato non è presente, disponga che la citazione gli venga notificata personalmente o a mani di persona convivente quando la stessa sia stata notificata in modo da non garantire l’effettiva conoscenza del procedimento;

b) prevedere che, quando la notificazione disposta ai sensi della lettera a) non sia possibile, il giudice disponga con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell’imputato assente, sempre che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere;

c) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino, salvo che l’imputato provi di non aver avuto conoscenza del procedimento, non per sua colpa, nei seguenti casi:

1) se l’imputato nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;

2) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l’imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti o che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento;

3) nei procedimenti per delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

d) prevedere che, quando l’imputato non compare alla prima udienza e non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, il giudice dispone che si proceda in assenza dell’imputato;

e) prevedere che la rinnovazione del dibattimento in appello nel caso in cui l’imputato, assente in primo grado, ne faccia richiesta e provi di non essere potuto comparire per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa; prevedere che, in tale caso, l’imputato è rimesso in termini per formulare richiesta di riti alternativi;

f) prevedere che, a seguito della sospensione del dibattimento, la prescrizione sia sospesa per un periodo pari al termine massimo previsto per la prescrizione del reato;

g) prevedere che, nei casi previsti dalla lettera b), l’ordinanza che dispone la sospensione del processo venga trasmessa alla locale sezione di polizia giudiziaria per l’inserimento nella banca dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni; valuti il Governo l’opportunità di prevedere, tramite le opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, l’iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo e la cancellazione della relativa iscrizione quando il provvedimento è revocato;

h) disciplinare le modalità di notificazione dell’ordinanza di sospensione e del decreto di citazione a giudizio nei casi in cui la polizia giudiziaria abbia individuato l’imputato nei cui confronti il processo è stato sospeso ai sensi della lettera b), nonché della successiva comunicazione all’autorità giudiziaria procedente dell’avvenuta notificazione;

i) stabilire che con decreto adottato dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell’interno, siano determinate le modalità ed i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all’ordinanza di sospensione del processo per assenza dell’imputato, al decreto di citazione a giudizio del medesimo e alle successive informazioni all’autorità giudiziaria.

Art. 5

(Pene detentive non carcerarie)

1. L’introduzione nel codice penale e nella normativa complementare delle pene detentive non carcerarie è attuata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, la pena detentiva principale sia la reclusione presso l’abitazione o altro luogo di privata dimora, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni, salvo che si tratti del reato di cui all’articolo 612-bis c.p;

b) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell’arresto, la pena detentiva principale sia l’arresto presso l’abitazione o altro luogo di privata dimora, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;

c) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere a) e b) il giudice possa prescrivere particolari modalità di controllo, mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici;

d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino qualora la reclusione e l’arresto presso l’abitazione o altro luogo di privata dimora non siano idonei ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

e) prevedere che, nella fase dell’esecuzione della pena, il giudice possa sostituire le pene previste nelle lettere a) e b) con la pena della reclusione o dell’arresto, qualora non risulti disponibile un’abitazione o un altro luogo di privata dimora idonei ad assicurare la custodia del condannato.

Art. 6

(Disposizioni comuni)

1. I decreti legislativi previsti dall’articolo 1 sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.

2. Nella stesura dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 1.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione della delega di cui all’articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall’esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.