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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante modifiche al DPR 30 giugno 2000, n.230, in materia di carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell'internato.

Consiglio dei Ministri: 16/12/2011
Proponenti: Giustizia
Status: Pubblicato in G.U. n. 189 del 14/08/2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della liberta', e successive modificazioni, ed

in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 87, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n.

354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.

230;

Ritenuta la necessita' di garantire l'effettivo esercizio dei

diritti dei detenuti e degli internati e una maggiore consapevolezza

delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario mediante

l'introduzione della Carta dei diritti e dei doveri;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 gennaio 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 23 marzo 2012;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento :

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,

n. 230

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.

230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23 il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Il direttore dell'istituto, o un operatore penitenziario da

lui designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di

conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro,

previsto dall'articolo 7 del regolamento per l'esecuzione del codice

di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989,

n. 334, e per iniziare la compilazione della cartella personale,

nonche' allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal primo

comma dell'articolo 32 della legge e di consegnargli la carta dei

diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati prevista nel

comma 2 dell'articolo 69 del presente regolamento. In particolare,

vengono forniti chiarimenti sulla possibilita' di ammissione alle

misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari

e viene contestualmente richiesto al detenuto il consenso

all'eventuale utilizzo delle procedure di controllo mediante mezzi

elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis del

codice di procedura penale. Il verbale contenente la relativa

dichiarazione del detenuto viene trasmesso senza ritardo

all'autorita' giudiziaria competente.»;

b) all'articolo 69 il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato e'

consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli

internati, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei

detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi

riservati. Il contenuto della carta e' stabilito con decreto del

Ministro della giustizia da adottarsi entro centottanta giorni

decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione. Il decreto regola, altresi', le modalita' con le quali

la carta dei diritti deve essere portata a conoscenza dei familiari

del detenuto e dell'internato. La carta dei diritti e' fornita nelle

lingue piu' diffuse tra i detenuti e internati stranieri.».

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 5 giugno 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro dell'economia e

delle finanze

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2012

Registro n. 7, foglio n. 362

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine

di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce

al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i

regolamenti.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

2000, n. 230 reca: «Regolamento recante norme

sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e

limitative della liberta'».

- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 1 e 4,

della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina

dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri.):

«Art. 17.Regolamenti. - 1. Con decreto del Presidente

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve

pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono

essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,

nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei

decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi

quelli relativi a materie riservate alla competenza

regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di

leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si

tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle

amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate

dalla legge;

e) abrogato.

2. - 3. (omissis).

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti

ministeriali ed interministeriali, che devono recare la

denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere

del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla

registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale.".

- Si riporta il testo degli artt. 23 e 69 del citato

d.P.R. n. 230 del 2000, come modificati dal presente

regolamento:

«Art. 23. Modalita' dell'ingresso in istituto. - 1. La

direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del

suo ingresso dalla liberta' sia sottoposto a perquisizione

personale, al rilievo delle impronte digitali e messo in

grado di esercitare la facolta' prevista dal primo comma

dell'articolo 29 della legge, con le modalita' di cui

all'articolo 62 del presente regolamento. Il soggetto e'

sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4

dell'articolo 24, qualora dagli accertamenti sanitari o

altrimenti, risulti che una persona condannata si trovi in

una delle condizioni previste dagli articoli 146 e 147,

primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale, la

direzione dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di

sorveglianza e al tribunale di sorveglianza per i

provvedimenti di rispettiva competenza. La direzione

provvede analogamente, quando la persona interessata si

trovi in custodia cautelare, trasmettendo gli atti alla

autorita' giudiziaria procedente.

3. Un esperto dell'osservazione e trattamento effettua

un colloquio con il detenuto o internato all'atto del suo

ingresso in istituto, per verificare se, ed eventualmente

con quali cautele, possa affrontare adeguatamente lo stato

di restrizione. Il risultato di tali accertamenti e'

comunicato agli operatori incaricati per gli interventi

opportuni e al gruppo degli operatori dell'osservazione e

trattamento di cui all'articolo 29. Gli eventuali aspetti

di rischio sono anche segnalati agli organi giudiziari

indicati nel comma 2. Se la persona ha problemi di

tossicodipendenza, e' segnalata anche al Servizio

tossicodipendenze operante all'interno dell'istituto.

4. Dopo l'espletamento delle operazioni di cui ai commi

precedenti e nel piu' breve tempo possibile, la direzione

dell'istituto richiede al Dipartimento dell'amministrazione

penitenziaria notizia su eventuali precedenti detenzioni,

al fine di acquisire la preesistente cartella personale.

5. Il direttore dell'istituto, o un operatore

penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il

soggetto, al fine di conoscere le notizie necessarie per le

iscrizioni nel registro, previsto dall'articolo 7 del

regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale

di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, e

per iniziare la compilazione della cartella personale,

nonche' allo scopo di fornirgli le informazioni previste

dal primo comma dell'articolo 32 della legge e di

consegnargli la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti

e degli internati prevista dal comma 2 dell'articolo 69 del

presente regolamento. In particolare, vengono forniti

chiarimenti sulla possibilita' di ammissione alle misure

alternative alla detenzione e agli altri benefici

penitenziari e viene contestualmente richiesto al detenuto

il consenso all'eventuale utilizzo delle procedure di

controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti

tecnici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura

penale. Il verbale contenente la relativa dichiarazione del

detenuto viene trasmesso senza ritardo all'autorita'

giudiziaria competente.

6. Qualora il detenuto o l'internato si rifiuti di

fornire le sue generalita' o quando vi siano fondati motivi

per ritenere che le generalita' fornite siano false, e

sempre che non si riesca a conoscere altrimenti le esatte

generalita', il soggetto e' identificato sotto la

provvisoria denominazione di «sconosciuto» a mezzo di

fotografia e di riferimenti a connotati e contrassegni

fisici e ne e' fatto rapporto all'autorita' giudiziaria.

7. Nel corso del colloquio il soggetto e' invitato a

segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che

richiedono interventi immediati. Di tali problemi la

direzione informa il centro di servizio sociale.

8. Gli oggetti consegnati dal detenuto o

dall'internato, nonche' quelli rinvenuti sulla sua persona

e che non possono essere lasciati in suo possesso, sono

ritirati e depositati presso la direzione. Gli oggetti che

non possono essere conservati sono venduti a beneficio del

soggetto o inviati, a sue spese, alla persona da lui

designata. Delle predette operazioni viene redatto verbale.

9. Degli oggetti consegnati dall'imputato o rinvenuti

sulla sua persona e' data notizia all'autorita' giudiziaria

che procede.

10. I contatti e gli interventi degli operatori

penitenziari, degli assistenti volontari di cui

all'articolo 78 della legge, dei rappresentanti della

comunita' esterna autorizzati ai sensi dell'articolo 17

della legge, nonche' quelli degli operatori sociali e

sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali

territoriali intesi alla prosecuzione dei programmi

terapeutici o di trattamento educativo-sociale,

istituzionalmente svolti con gli imputati, i condannati e

gli internati, non si considerano colloqui e ad essi non si

applicano pertanto le disposizioni contenute nell'articolo

18 della legge e nell'articolo 37 del presente

regolamento.»

«Art. 69. Informazioni sulle norme e sulle disposizioni

che regolano la vita penitenziaria. - 1. In ogni istituto

penitenziario devono essere tenuti, presso la biblioteca o

altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi

della legge, del presente regolamento, del regolamento

interno nonche' delle altre disposizioni attinenti ai

diritti e ai doveri dei detenuti e degli internati, alla

disciplina e al trattamento.

2. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o

internato e' consegnata la carta dei diritti e dei doveri

dei detenuti e degli internati, contenente l'indicazione

dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati,

delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Il

contenuto della carta e' stabilito con decreto del Ministro

della giustizia da adottarsi entro centottanta giorni

decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione. Il decreto regola, altresi', le modalita' con

le quali la carta dei diritti deve essere portata a

conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato. La

carta dei diritti e' fornita nelle lingue piu' diffuse tra

i detenuti e internati stranieri.

3. Di ogni successiva disposizione nelle materie

indicate nel comma 1 e' data notizia ai detenuti e agli

internati.

4. L'osservanza, da parte dei detenuti e degli

internati delle norme e delle disposizioni che regolano la

vita penitenziaria, deve essere ottenuta anche attraverso

il chiarimento delle ragioni delle medesime.»