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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Consiglio dei Ministri: 23/12/2011
Proponenti: Pol. Agr. Al. Forestali
Status: Pubblicato in G.U. n. 89 del 16/04/2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante

riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni,

ed in particolare gli articoli 33 e 34;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.

400, con cui si prevede l'organizzazione e la disciplina degli uffici

dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.

129, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma

dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del

decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, con i quali e'

stato disposto, anche per i Ministeri:

a) un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello

non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non

inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito

dell'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

b) la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale

non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al

10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di

organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del

predetto articolo 74;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare

l'articolo 7, comma 20, e l'allegata tabella, con il quale e' stata,

tra l'altro, disposta la soppressione del Centro per la formazione in

economia e politica dello sviluppo rurale e del Comitato nazionale

italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, disponendo il

subentro del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali alle attivita' ed ai rapporti giuridici dei predetti

organismi;

Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, con il quale si stabilisce che le amministrazioni indicate

nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti

organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2,

comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono,

anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del

decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione

degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative

dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di

quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo

2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale

non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,

apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento

della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di

tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto

articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

in data 18 luglio 2011;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 28 luglio 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 23 dicembre 2011;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e

per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Organizzazione del Ministero

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di

seguito denominato: "Ministero", per l'esercizio delle funzioni e dei

compiti statali ad esso spettanti in materia di agricoltura e

foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione, prima

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della

pesca, come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, nonche' dalla vigente normativa comunitaria e

nazionale, e' organizzato nei seguenti Dipartimenti:

a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello

sviluppo rurale;

b) Dipartimento delle politiche competitive, della qualita'

agroalimentare e della pesca;

c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della

qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

2. I capi dei Dipartimenti svolgono esclusivamente i compiti ed

esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e

collaborano tra loro e con gli altri uffici e organismi, di cui al

presente regolamento.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine

di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

regolamenti.

Si riporta il testo degli articoli 33 e 34 del D. Lgs.

30/07/1999 n. 300, recante riforma dell'organizzazione di

Governo:

"Art. 33. Attribuzioni.

1. Il Ministro per le politiche agricole e il ministero

per le politiche agricole assumono rispettivamente la

denominazione di ministro delle politiche agricole e

forestali e ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti

spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste,

caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto

legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto

previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto

legislativo.

3. Il ministero svolge in particolare, nei limiti

stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4

giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti

aree funzionali:

a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento,

di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in

coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e

rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura

nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria

ed internazionale; disciplina generale e coordinamento

delle politiche relative all'attivita' di pesca e

acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche

marine di interesse nazionale, di importazione e di

esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della

regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli

accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi

comunitari ed internazionali riferibili a livello statale;

adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e

Garanzia in Agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e

orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa

la verifica della regolarita' delle operazioni relative al

FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli

organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95

della Commissione del 7 luglio 1995;

b) qualita' dei prodotti agricoli e dei servizi:

riconoscimento degli organismi di controllo e

certificazione per la qualita'; trasformazione e

commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari

come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato

che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal

trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.

209; tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti

agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e

tutela della produzione ecocompatibile e delle attivita'

agricole nelle aree protette; certificazione delle

attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione

del codex alimentarius; valorizzazione economica dei

prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno

delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori

agricoli; accordi interprofessionali di dimensione

nazionale; prevenzione e repressione - attraverso

l'ispettorato centrale repressione frodi di cui

all'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282,

convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.

462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti

agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualita'

delle merci di importazione, nonche' lotta alla concorrenza

sleale."

"Art. 34. Ordinamento.

1. Il ministero si articola in dipartimenti

disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente

decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere

superiore a due, in riferimento alle aree funzionali

definite nel precedente articolo.".

Il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 reca le norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PA.

Si trascrive il testo del comma 4-bis dell'articolo 17

della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina

dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri):

"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici

dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai

sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente

d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con

il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei

criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con

i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che

tali uffici hanno esclusive competenze di supporto

dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo

e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale

generale, centrali e periferici, mediante diversificazione

tra strutture con funzioni finali e con funzioni

strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e

secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni

funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica

dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza

delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non

regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'

dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali

generali.".

Il DPR 22/07/2009, n. 129 ( Regolamento di

riorganizzazione del Ministero Politiche Agricole

Alimentari e Forestali.), abrogato dal presente decreto, e'

pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2009, n. 207.

Si riporta il testo dell'art. 74 del D.L. 25/06/2008,

n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008

n 133:

"Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi

In vigore dal 28 febbraio 2010

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento

autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui

agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli

enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'

gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30

novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi

esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed

economicita', operando la riduzione degli uffici

dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non

generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e

al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le

amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni

istituzionali, attraverso il riordino delle competenze

degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni

logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze

organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la

rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli

uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di

livello non generale adibiti allo svolgimento di tali

compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica

dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma

restando la possibilita' dell'immissione di nuovi

dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,

lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo

svolgimento di compiti logistico - strumentali e di

supporto in misura non inferiore al dieci per cento con

contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti

tale limite negli uffici che svolgono funzioni

istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del

personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli

enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al

dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero

dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma

1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante

appositi accordi, forme di esercizio unitario delle

funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del

personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane

in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le

amministrazioni dello Stato rideterminano la rete

periferica su base regionale o interregionale, oppure, in

alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle

esistenti strutture periferiche nell'ambito delle

prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto

delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404,

lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal

comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere

computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti

emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'

articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre

2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti

anteriormente alla data di entrata in vigore del

decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni

caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i

predetti regolamenti resta salva la possibilita' di

provvedere alla copertura dei posti di funzione

dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative

disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario

successive alla data di entrata in vigore della citata

legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze

generali di compatibilita' nonche' degli assetti

istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri

assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a

una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per

cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al

15 per cento di quella di livello non generale, con

l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del

Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che

tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al

presente articolo.

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al

comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente

individuate in misura pari ai posti coperti alla data del

30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure

concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in

vigore del presente decreto.

5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della

disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva

proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici

periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli

enti previdenziali situati sul territorio della provincia

autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad

assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito

di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari

a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' articolo

1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a

quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di

procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e

con qualsiasi contratto.

6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente

articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze

Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi

restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente

articolo da conseguire da parte di ciascuna

amministrazione.".

Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 8 bis, 8

quater ed 8 quinquies, del D.L. 30/12/2009 n 194,

convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/2010 n 25 :

"8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma

8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

successive modificazioni, all'esito della riduzione degli

assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74,

provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo

41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore

riduzione degli uffici dirigenziali di livello non

generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura

non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a

seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del

personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli

enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non

inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa

al numero dei posti di organico di tale personale

risultante a seguito dell'applicazione del predetto

articolo 74."

"8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano

adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30

giugno 2010 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla

predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a

qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad

essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti

ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui

al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente

individuate in misura pari ai posti coperti alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di

mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi

dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo

n. 165 del 2001 avviate alla predetta data."

"8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei

commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano

subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo

17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,

n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il

personale amministrativo operante presso gli Uffici

giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le

Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della

polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del

farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente,

nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze

armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle

del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato

decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresi'

escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui

all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto

2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale

reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di

formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica

amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre

2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in

via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure

assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e

8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.".

Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 20, del D.L.

31/05/2010 n 78, convertito con modificazioni dalla Legge

30/07/2010 n 122:

"20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i

compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle

amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale

a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i

predetti enti e' trasferito alle amministrazioni e agli

enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto

allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita

tabella di corrispondenza approvata con decreto del

Ministro interessato di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la

pubblica amministrazione e l'innovazione. Le

amministrazioni di destinazione adeguano le proprie

dotazioni organiche in relazione al personale trasferito

mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.

I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico

fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e

continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello

previsto per il personale dell'amministrazione di

destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad

personam riassorbibile con i successivi miglioramenti

economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione

delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli

stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato

previsti, alla data di entrata in vigore del presente

provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei

predetti enti pubblici confluiscono nello stato di

previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni

alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed

attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico

degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi

enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi'

trasferite tutte le risorse strumentali attualmente

utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di

destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti

capo agli enti soppressi con le articolazioni

amministrative individuate mediante le ordinarie misure di

definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di

garantire la continuita' delle attivita' di interesse

pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente

comma fino al perfezionamento del processo di

riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai

predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi

e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi restando i

risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco

nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le

munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le

conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2, con

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono individuati

tempi e concrete modalita' di trasferimento dei compiti e

delle attribuzioni, nonche' del personale e delle risorse

strumentali e finanziarie.

Allegato 2

|==========================|=============================|

| | amministrazione |

| | subentrante |

| enti soppressi | nell'esercizio |

| | dei relativi |

| | compiti e |

| | attribuzioni |

|==========================|=============================|

|Stazione Sperimentale per | |

|l'industria delle Conserve| CCIAA Parma |

|Alimentari (SSICA) | |

|--------------------------|-----------------------------|

|Stazione Sperimentale | CCIAA Venezia |

|del vetro | |

|--------------------------|-----------------------------|

|Stazione Sperimentale | |

|per la seta | |

|--------------------------|-----------------------------|

|Stazione Sperimentale | CCIAA Milano |

|per i combustibili | |

|--------------------------|-----------------------------|

|Stazione Sperimentale | |

|Carta, Cartoni e Paste | |

|per carta (SSCCP) | |

|--------------------------|-----------------------------|

|Stazione Sperimentale | |

|per le Industrie degli | |

|Oli e dei Grassi (SSOG) | |

|--------------------------|-----------------------------|

|Stazione Sperimentale | |

|per le Industrie delle | CCIAA Reggio |

|Essenze e dei Derivati | Calabria |

|dagli Agrumi (SSEA) | |

|--------------------------|-----------------------------|

|Stazione Sperimentale | |

|delle Pelli e Materie | |

|Concianti, di cui al | CCIAA Napoli |

|decreto legislativo | |

|29 ottobre 1999, n. 540 | |

|--------------------------|-----------------------------|

|Banco nazionale di prova | |

|per le armi da fuoco | CCIAA Brescia |

|portatili e per le | |

|munizioni commerciali | |

|--------------------------|-----------------------------|

|IPI, Istituto per la | |

|promozione industriale | Ministero dello sviluppo |

| | economico |

|--------------------------|-----------------------------|

|Centro per la Formazione | |

|in Economia e Politica | |

|dello Sviluppo Rurale, | Ministero |

|istituito ai sensi | per le politiche |

|dell'articolo 13 del | agricole e forestali |

|decreto legislativo | |

|29 ottobre 1999, n. 454 | |

|--------------------------|-----------------------------|

|Comitato Nazionale | |

|Italiano per il | |

|collegamento tra il | |

|Governo e la FAO, | |

|istituito con decreto | |

|legislativo 7 maggio | |

|1948, n. 1182 | |

|--------------------------|-----------------------------|

|Ente teatrale italiano, | |

|di cui alla legge | Ministero per i beni |

|14 dicembre 1978, n. 836 | e le attivita' culturali |

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|Ente Nazionale delle | |

|Sementi Elette (ENSE), | |

|istituito con decreto | Istituto Nazionale |

|del Presidente della | di Ricerca per gli Alimenti |

|Repubblica 12 novembre | e la Nutrizione |

|1955, n. 1461 | |

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|Istituto Nazionale | (INRAN), di cui |

|Conserve Alimentari | all'articolo 11 del |

| | decreto legislativo |

| | 29 ottobre 1999, n. 454". |

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Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, numero 3,

del D.L. 13/08/2011 n 138, convertito con modificazioni

dalla Legge 14/09/2011 n 148 :

"3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma

1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

successive modificazioni, all'esito della riduzione degli

assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e

dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre

2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26

febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita'

indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30

dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore

riduzione degli uffici dirigenziali di livello non

generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura

non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a

seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma

8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del

personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli

enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non

inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa

al numero dei posti di organico di tale personale

risultante a seguito dell'applicazione del predetto

articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del

2009.".

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'articolo 38 del Trattato sul

Funzionamento dell'Unione Europea, recante le disposizioni

sulla PAC:

"Art. 38.

1. L'Unione definisce e attua una politica comune

dell'agricoltura e della pesca.

Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e

il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli

si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della

pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che

sono in diretta connessione con tali prodotti. I

riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura

e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili

anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche

specifiche di questo settore.

2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a

44 inclusi, le norme previste per l'instaurazione o il

funzionamento del mercato interno sono applicabili ai

prodotti agricoli.

3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli

articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco che

costituisce l'allegato I.

4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno

per i prodotti agricoli devono essere accompagnati

dall'instaurazione di una politica agricola comune.".

Si riporta il testo dell'articolo 5 del D. Lgs.

30/07/1999 n. 300, sulla riforma dell'organizzazione di

Governo:

"Art. 5. I dipartimenti.

1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare

l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del

ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali

concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi

compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e

coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano

i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di

gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad

essi attribuite.

2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito

in conformita' alle disposizioni, di cui all'articolo 19

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive

modificazioni ed integrazioni.

3. Il capo del dipartimento svolge compiti di

coordinamento, direzione e controllo degli uffici di

livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento

stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni

dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati

complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,

in attuazione degli indirizzi del ministro.

4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente

gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel

dipartimento stesso.

5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi

3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli

indirizzi del ministro;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi

di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di

rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di

controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del

dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi

competenti dell'Unione europea per la trattazione di

questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del

personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli

opportuni trasferimenti di personale all'interno del

dipartimento;

f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del

potere di proposta per il conferimento degli incarichi di

direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai

sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29;

g) puo' proporre al ministro l'adozione dei

provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli

uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi

dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel

relativo procedimento;

h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle

attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1,

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5,

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono

essere definiti ulteriori compiti del capo del

dipartimento.".