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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche.

Consiglio dei Ministri: 23/12/2011
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 30 del 06/02/2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117, 119 e 120 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di

contabilita' e finanza pubblica, e successive modificazioni, ed in

particolare l'articolo 30, commi 8 e 9, lettere a), b), c) e d), che

delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi, al fine

di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e

l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in

conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche;

Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39, recante modifiche alla legge

31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate

dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche

economiche degli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive

modificazioni;

Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 5 ottobre 2010, n.

207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in

particolare l'articolo 3, comma 4, in materia di controllo successivo

da parte della Corte dei conti sulla gestione del bilancio e del

patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni

fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per

lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di

decisione e di controllo, ed in particolare l'articolo 17, comma 14,

in materia di utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un

contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di

investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi

all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'

disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, ed in

particolare l'articolo 1, in materia di costituzione di unita'

tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al

monitoraggio degli investimenti pubblici;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo

in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed

altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in

materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della

Costituzione, ed in particolare l'articolo 22, che prevede la

predisposizione di una ricognizione degli interventi

infrastrutturali;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo

sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in

materia di processo civile, ed in particolare l'articolo 32, comma 1,

che dispone la pubblicazione da parte delle Amministrazioni pubbliche

di atti e provvedimenti amministrativi attraverso i propri siti

informatici;

Vista la Decisione della Commissione n. C (2007) 3329 del 13 luglio

2007, che, a norma del citato articolo 28 del regolamento (CE) del

Consiglio n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo e sul Fondo di coesione, prende atto della strategia

nazionale e dei temi prioritari del Quadro strategico nazionale

2007-2013;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante

disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali

per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma

dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 23 dicembre 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei

Ministri dell'economia e delle finanze e per la coesione

territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e

delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione e finalita'

1. I Ministeri sono tenuti a svolgere le attivita' di valutazione

ex ante ed ex post di cui al presente decreto al fine di garantire la

razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della

spesa in conto capitale destinata alla realizzazione di opere

pubbliche e di pubblica utilita', di seguito "opere pubbliche", a

valere sulle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente.

2. Le predette attivita' di valutazione sono obbligatorie per le

opere finanziate a valere sulle risorse iscritte negli stati di

previsione dei singoli Ministeri ovvero oggetto di trasferimento da

parte degli stessi a favore di soggetti attuatori, pubblici o

privati, in forza di specifica delega. Le predette attivita' sono

altresi' obbligatorie per le opere pubbliche che prevedono emissione

di garanzie a carico dello Stato.

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che

l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere

delegato al Governo se non con determinazione di principi e

criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per

oggetti definiti.

- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra

l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di

promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di

legge ed i regolamenti.

- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,

che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e

dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei

vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli

obblighi internazionali.

- Si riporta il testo degli articoli 119 e 120 della

Costituzione:

«Art. 119. I Comuni, le Province, le Citta'

metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di

entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le

Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano

tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e

secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica

e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni

al gettito di tributi erariali riferibile al loro

territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,

senza vincoli di destinazione, per i territori con minore

capacita' fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi

precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'

metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le

funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la

solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici

e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti

della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale

esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse

aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di

determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e

Regioni.

I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le

Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i

principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare

spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato

sui prestiti dagli stessi contratti.»

«Art. 120. La Regione non puo' istituire dazi di

importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne'

adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la

libera circolazione delle persone e delle cose tra le

Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in

qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,

delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel

caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali

o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per

l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo

richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'

economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,

prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

La legge definisce le procedure atte a garantire che i

poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del

principio di sussidiarieta' e del principio di leale

collaborazione.».

- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di

contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.

- Si riporta il testo dell'articolo 30, commi 8 e 9,

della citata legge n. 196 del 2009:

«8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro

ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di

garantire la razionalizzazione, la trasparenza,

l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa

relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla

realizzazione di opere pubbliche.»

«9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono

emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri

direttivi:

a) introduzione della valutazione nella fase di

pianificazione delle opere al fine di consentire procedure

di confronto e selezione dei progetti e definizione delle

priorita', in coerenza, per quanto riguarda le

infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella

definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1,

della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive

modificazioni;

b) predisposizione da parte del Ministero competente

di linee guida obbligatorie e standardizzate per la

valutazione degli investimenti;

c) garanzia di indipendenza e professionalita' dei

valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze

interne agli organismi di valutazione esistenti, con il

ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate

professionalita' e per valutazioni particolarmente

complesse;

d) potenziamento e sistematicita' della valutazione

ex post sull'efficacia e sull'utilita' degli interventi

infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti

rispetto alle valutazioni ex ante;

e) separazione del finanziamento dei progetti da

quello delle opere attraverso la costituzione di due

appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito

dell'esito positivo della procedura di valutazione

tecnico-economica degli studi di fattibilita'; al «fondo

opere» si accede solo dopo il completamento della

progettazione definitiva;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni

relative al finanziamento e ai costi delle opere;

previsione dell'invio di relazioni annuali in formato

telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo

stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi

con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti

e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato

di realizzazione delle opere;

g) previsione di un sistema di verifica per

l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con

automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle

opere entro i termini stabiliti.».

- La legge 7 aprile 2011, n. 39 (Modifiche alla legge

31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole

adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento

delle politiche economiche degli Stati membri), e'

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2011, n. 84.

- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2

maggio 2006, n. 100, S.O.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre

2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10

dicembre 2010, n. 288, S.O.

- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei

conti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio

1994, n. 10.

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4, della

citata legge n. 20 del 1994:

«4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di

esercizio, il controllo successivo sulla gestione del

bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,

nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di

provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la

regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei

controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,

anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza

dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi

stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,

modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di

riferimento del controllo sulla base delle priorita'

previamente deliberate dalle competenti Commissioni

parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche

tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del

sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli

organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni

di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,

autorita' amministrative indipendenti o societa' a

prevalente capitale pubblico.».

- La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per

lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei

procedimenti di decisione e di controllo), e' pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, S.O.

- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della

citata legge n. 127 del 1997:

«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o

regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le

amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in

posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni

di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di

fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla

richiesta.».

- La legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di

investimenti, delega al Governo per il riordino degli

incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina

l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti

previdenziali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22

maggio 1999, n. 118, S.O.

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata

legge n. 144 del 1999:

«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto

alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio

degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e

dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di

programmazione delle politiche di sviluppo, le

amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,

propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti

pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di

valutazione e verifica degli investimenti pubblici del

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di

programmazione, valutazione, attuazione e verifica di

piani, programmi e politiche di intervento promossi e

attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata

l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli

investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,

secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1

operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in

collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai

sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed

esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed

operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a

forte contenuto di specializzazione, con particolare

riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di

programmazione, formulazione e valutazione di documenti di

programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'

degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti

e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di

qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo

ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica

degli investimenti pubblici;

b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al

comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di

statistica delle rispettive amministrazioni;

c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle

tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei

programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,

con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,

monitoraggio e verifica.

3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di

valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate

autonomamente sotto il profilo amministrativo,

organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni

tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e

della necessita' di evitare duplicazioni. Le

amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche

sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un

programma di attuazione comprensivo delle connesse

attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla

costituzione e all'avvio dei nuclei.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche

organizzative comuni dei nuclei di cui al presente

articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli

eventuali componenti estranei alla pubblica

amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la

formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione

di cui al comma 3.

5. E' istituito presso il Comitato interministeriale

per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di

monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il

compito di fornire tempestivamente informazioni

sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con

particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i

fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di

monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale

attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di

investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,

finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di

monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale

all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito

dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema

informativo integrato del Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con

propria deliberazione, costituisce e definisce la

strutturazione del Sistema di monitoraggio degli

investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed

emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti

pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale

da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della

pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del

Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995 ,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre

1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di

monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia

nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno

1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale

dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle

rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali

e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al

Parlamento.

7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi

compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'

istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del

CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica. Per la dotazione del

fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno

1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno

2000.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente

articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10

miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si

provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito

dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo

speciale» dello stato di previsione del Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e

previo parere delle competenti Commissioni parlamentari

permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, indica i criteri ai quali

dovranno attenersi le regioni e le province autonome al

fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi

locali del lavoro, individuando tra questi i distretti

economico-produttivi sulla base di una metodologia e di

indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica

(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.

Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,

sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e

la presenza di fattori di localizzazione, situazione

orografica e condizione ambientale ai fini della

programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma

1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,

delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti

locali.».

- La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo

in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi

strategici ed altri interventi per il rilancio delle

attivita' produttive), e' pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.

- La legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in

materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo

119 della Costituzione), e' pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103.

- Si riporta il testo dell'articolo 22 della citata

legge n. 42 del 2009:

«Art. 22 (Perequazione infrastrutturale). - 1. In sede

di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle

finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il

federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa,

il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri

Ministri competenti per materia, predispone una

ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base

delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie,

assistenziali, scolastiche nonche' la rete stradale,

autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete

idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas,

le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione e'

effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti

elementi:

a) estensione delle superfici territoriali;

b) valutazione della rete viaria con particolare

riferimento a quella del Mezzogiorno;

c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;

d) densita' della popolazione e densita' delle unita'

produttive;

e) particolari requisiti delle zone di montagna;

f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente

in ciascun territorio;

g) specificita' insulare con definizione di parametri

oggettivi relativi alla misurazione degli effetti

conseguenti al divario di sviluppo economico derivante

dall'insularita', anche con riguardo all'entita' delle

risorse per gli interventi speciali di cui all' articolo

119, quinto comma, della Costituzione.

2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21,

al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi

compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e

i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base

della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo,

interventi finalizzati agli obiettivi di cui all' articolo

119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto

anche della virtuosita' degli enti nell'adeguamento al

processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard.

Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle

aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da

inserire nel Documento di programmazione

economico-finanziaria ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e

1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.».

- La legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo

sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'

nonche' in materia di processo civile), e' pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, S.O.

- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 1, della

citata legge n. 69 del 2009:

«Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al

mantenimento di documenti in forma cartacea). - 1. A far

data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di

atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di

pubblicita' legale si intendono assolti con la

pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle

amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.».

- Si riporta il testo dell'articolo 28 del regolamento

(CE) del Consiglio n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006

(Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di

coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999):

«Art. 28 (Preparazione e adozione). - 1. Il quadro di

riferimento strategico nazionale e' preparato dallo Stato

membro, previa consultazione con i pertinenti partner

conformemente all'articolo 11, mediante la procedura che

considera piu' appropriata e in base al proprio

ordinamento. Esso copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al

31 dicembre 2013.

Lo Stato membro elabora il quadro di riferimento

strategico nazionale in dialogo con la Commissione, al fine

di garantire un approccio comune.

2. Ciascuno Stato membro trasmette il quadro di

riferimento strategico nazionale alla Commissione entro

cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici

comunitari per la coesione. La Commissione prende atto

della strategia nazionale e dei temi prioritari prescelti

per l'intervento dei Fondi e formula le osservazioni che

ritiene opportune entro tre mesi dalla data di ricezione

del quadro di riferimento.

Lo Stato membro puo' presentare contestualmente il

quadro di riferimento strategico nazionale e i programmi

operativi di cui all'articolo 32.

3. Prima o al momento dell'adozione dei programmi

operativi di cui all'articolo 32, paragrafo 5, la

Commissione, previa consultazione dello Stato membro,

adotta una decisione riguardante i seguenti aspetti:

a) l'elenco dei programmi operativi di cui

all'articolo 27, paragrafo 4, lettera c);

b) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo

per programma di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera

e); e

c) per il solo obiettivo "Convergenza", il livello di

spesa che garantisce il rispetto del principio di

addizionalita' di cui all'articolo 15 e l'azione prevista

per rafforzare l'efficienza amministrativa, di cui

all'articolo 27, paragrafo 4), lettera f), punto i).».

- Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88

(Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed

interventi speciali per la rimozione di squilibri economici

e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio

2009, n. 42), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22

giugno 2011, n. 143.