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DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche ed integrazioni al DLG 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE.

Consiglio dei Ministri: 23/12/2011
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 31 del 07/02/2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante

attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di

pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive

97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la

direttiva 97/5/CE;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, relativo

all'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento

CE n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle Comunita' europee, legge comunitaria 2008, ed in particolare

l'articolo 1;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante

attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed

ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,

e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di

pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in

uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede

sociale fuori di tale Stato membro;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 22 settembre 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati;

Considerato che la competente Commissione del Senato della

Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 23 dicembre 2011;

Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e dell'economia

e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri,

della giustizia, dello sviluppo economico, dell'interno e per la

pubblica amministrazione e la semplificazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Normativa contabile

1. All'articolo 114-terdecies del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27

gennaio 2010, n. 11, dopo le parole: «4. Con riferimento al

patrimonio destinato l'istituto di pagamento tiene separatamente i

libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e

seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili

internazionali.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Gli

amministratori redigono un separato rendiconto per il patrimonio

destinato, da allegare al bilancio d'esercizio dell'istituto di

pagamento.».

2. All'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27

gennaio 1992, n. 87, le parole: «di cui ai titoli V e V-bis» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui ai titoli V, V-bis e V-ter».

3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: «le

societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1,

lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998» sono inserite le

seguenti: «le capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui

all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58 del

1998;»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: «gli

istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto

legislativo n. 385 del 1993» sono aggiunte le seguenti: «; gli

istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo

n. 385 del 1993»;

c) all'articolo 4, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. Le societa' di cui ai commi 1, 2 e 3 per le quali,

successivamente alla redazione di un bilancio in conformita' ai

principi contabili internazionali, vengono meno le condizioni per

l'applicazione obbligatoria di tali principi, hanno la facolta' di

continuare a redigere il bilancio in conformita' ai principi

contabili internazionali.»;

d) all'articolo 4, comma 7, le parole: «previste dai commi 4, 5 e

6» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 4, 5, 6 e

6-bis»;

e) all'articolo 8, dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il

seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i rendiconti dei

patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'articolo 114-novies,

comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono sempre redatti

in conformita' ai principi contabili internazionali.»;

f) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1,

e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati,

per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2,

per i patrimoni destinati di cui all'articolo 8, comma 1-bis, nonche'

per le societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo

106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che abbiano esercitato le

facolta' di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei principi

contabili internazionali.».

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che

l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere

delegato al Governo se non con determinazione di principi e

criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per

oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

regolamenti.

- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11

(Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi

di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle

direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e

che abroga la direttiva 97/5/CE), e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2010, n. 36, S.O.

- Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38

(Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del

regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi

contabili internazionali), e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66.

- La legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza

dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria

2008), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio

2009, n. 161, S.O.

- Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge n.

88 del 2009:

«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di

direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad

adottare, entro la scadenza del termine di recepimento

fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi

recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle

direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e

B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui

termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei

tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della

presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i

decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive

elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine

di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i

decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto

dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del

Ministro per le politiche europee e del Ministro con

competenza istituzionale prevalente per la materia, di

concerto con i Ministri degli affari esteri, della

giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri

Ministri interessati in relazione all'oggetto della

direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti

attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui

all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a

sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle

direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono

trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti

dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della

Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei

competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni

dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in

mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione

del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i

diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta

giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai

commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati

di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti

attuazione delle direttive che comportino conseguenze

finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui

all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.

468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto

anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti

per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda

conformarsi alle condizioni formulate con riferimento

all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto

comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,

corredati dei necessari elementi integrativi

d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni

parlamentari competenti per i profili finanziari, che

devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in

vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma

1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati

dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la

procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni

integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai

sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal

comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di

cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117,

quinto comma, della Costituzione, nelle materie di

competenza legislativa delle regioni e delle province

autonome, si applicano alle condizioni e secondo le

procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4

febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in

cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino

esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una

relazione che da' conto dei motivi addotti a

giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza

istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le

politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera

dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di

attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle

province autonome nelle materie di loro competenza, secondo

modalita' di individuazione delle stesse da definire con

accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri

parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali

contenute negli schemi di decreti legislativi recanti

attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui

agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e

con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni

dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche

in mancanza di nuovo parere.».

- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87

(Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai

conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli

altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE,

relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei

documenti contabili delle succursali, stabilite in uno

Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con

sede sociale fuori di tale Stato membro) e' pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.

- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),

e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,

n. 230, S.O.

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 114-terdecies del

citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato

dall'art. 4, comma 7, del presente decreto:

«Art. 114-terdecies (Patrimonio destinato). - 1. Gli

istituti di pagamento che svolgano anche attivita'

imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di

pagamento, autorizzati ai sensi dell'art. 114-novies, comma

4, devono costituire un patrimonio destinato per la

prestazione dei servizi di pagamento e per le relative

attivita' accessorie e strumentali. A tal fine essi

adottano apposita deliberazione contenente l'esatta

descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e

delle modalita' con le quali e' possibile disporre,

integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.

La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'art.

2436 del codice civile. Si applica il secondo comma

dell'art. 2447-quater del codice civile.

2. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'art.

2447-quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel

registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi

previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono

destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti

degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino

diritti derivanti dall'esercizio delle attivita' accessorie

e strumentali e costituiscono patrimonio separato a tutti

gli effetti da quello dell'istituto e dagli altri eventuali

patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei

diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e'

effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e

proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a

tutela dei diritti dei predetti soggetti. Si applica l'art.

114-duodecies, comma 2.

3. In caso di incapienza del patrimonio destinato

l'istituto di pagamento risponde anche con il proprio

patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli utenti

dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti

derivanti dall'esercizio delle attivita' accessorie e

strumentali.

4. Con riferimento al patrimonio destinato l'istituto

di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture

contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del

codice civile, nel rispetto dei principi contabili

internazionali. Gli amministratori redigono un separato

rendiconto per il patrimonio destinato, da allegare al

bilancio d'esercizio dell'istituto di pagamento.

5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale

del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di

pagamento ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4,

l'amministrazione del patrimonio destinato e' attribuita

agli organi della procedura, che provvedono con gestione

separata alla liquidazione dello stesso secondo le regole

ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attivita'

accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato

che siano state avviate prima dell'avvio della procedura

continuano ad avere esecuzione e ad esso continuano ad

applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A

decorrere dalla data di apertura della procedura non

possono essere accettati nuovi ordini di pagamento ne'

stipulati nuovi contratti. Gli organi della procedura

possono trasferire o affidare in gestione a banche o altri

intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di

pagamento, i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel

patrimonio destinato e le relative passivita'. Ai fini

della liquidazione del patrimonio destinato si applica

l'art. 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti

dei servizi di pagamento ai clienti aventi diritto alla

restituzione di strumenti finanziari.

6. La Banca d'Italia puo' nominare un liquidatore per

gli adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi

della procedura, ove cio' sia necessario per l'ordinata

liquidazione del patrimonio destinato.

7. Il tribunale competente per l'avvio della procedura

concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di

servizi di pagamento informa la Banca d'Italia della

pendenza del procedimento.

7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai sensi del

presente articolo si applicano esclusivamente le

disposizioni del codice civile espressamente richiamate.».

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del citato

decreto legislativo n. 87 del 1992, come modificato dal

presente decreto:

«Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni

del presente decreto si applicano:

a) alle banche;

b) alle societa' di gestione previste dalla legge 23

marzo 1983, n. 77;

c) alle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi

bancari iscritti nell'albo;

d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991,

n. 1;

e) ai soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19

febbraio 1992, n. 142, nonche' alle societa' esercenti

altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1,

lettera b), dello stesso testo unico.».

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del citato

decreto legislativo n. 38 del 2005, come modificato dal

presente decreto:

«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente

decreto si applica a:

a) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi

alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi

Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui

alla lettera d);

b) le societa' aventi strumenti finanziari diffusi

tra il pubblico di cui all'art. 116 testo unico delle

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di

cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e

successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla

lettera d);

c) le banche italiane di cui all'art. 1 del testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui

al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e

successive modificazioni; le societa' finanziarie

capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui

all'art. 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993; le

societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1,

comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58 del

1998; le capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di

cui all'art. 11, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58

del 1998; le societa' di gestione del risparmio di cui

all'art. 1, lettera o), del decreto legislativo n. 58 del

1998; le societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui

all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993; gli

istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del

decreto legislativo n. 385 del 1993; gli istituti di

pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo n.

385 del 1993;

d) le societa' che esercitano le imprese incluse

nell'ambito di applicazione dell'art. 88, commi 1 e 2, e

quelle di cui all'art. 95, comma 2, del codice delle

assicurazioni private;

e) le societa' incluse, secondo i metodi di

consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio

netto, nel bilancio consolidato redatto dalle societa'

indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che

possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi

dell'art. 2435-bis del codice civile, e diverse da quelle

indicate alle lettere da a) a d);

f) le societa' diverse da quelle indicate alle

lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono

redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi

dell'art. 2435-bis del codice civile, che redigono il

bilancio consolidato;

g) le societa' diverse da quelle indicate alle

lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono

redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi

dell'art. 2435-bis del codice civile.».

- Si riporta il testo degli articoli 4, 8 e 9 del

citato decreto legislativo n. 38 del 2005, come modificati

dal presente decreto:

«Art. 4 (Bilancio di esercizio). - 1. Le societa' di

cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 redigono il

bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili

internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso

al 31 dicembre 2006.

2. Le societa' di cui alle lettere a), b) e c)

dell'art. 2 hanno la facolta' di redigere il bilancio di

esercizio in conformita' ai principi contabili

internazionali, per l'esercizio chiuso o in corso al 31

dicembre 2005.

3. Le societa' di cui alla lettera d) dell'art. 2, che

emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in

mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione

europea e che non redigono il bilancio consolidato,

redigono il bilancio di esercizio in conformita' ai

principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio

chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.

4. Le societa' di cui alla lettera e) dell'art. 2 hanno

la facolta' di redigere il bilancio di esercizio in

conformita' ai principi contabili internazionali, a partire

dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

5. Le societa' di cui alla lettera f) dell'art. 2 che

esercitano la facolta' di cui all'art. 3, comma 2, e le

societa' di cui alla lettera g) dell'art. 2 incluse,

secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale

e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato dalle

prime redatto hanno la facolta' di redigere il bilancio di

esercizio in conformita' ai principi contabili

internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso

al 31 dicembre 2005.

6. Le societa' di cui alla lettera g) dell'art. 2,

diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno la

facolta' di redigere il bilancio di esercizio in

conformita' ai principi contabili internazionali, a partire

dall'esercizio individuato con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze e del Ministro della

giustizia.

6-bis. Le societa' di cui ai commi 1, 2 e 3 per le

quali, successivamente alla redazione di un bilancio in

conformita' ai principi contabili internazionali, vengono

meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di tali

principi, hanno la facolta' di continuare a redigere il

bilancio in conformita' ai principi contabili

internazionali.

7. La scelta effettuata in esercizio delle facolta'

previste dai commi 4, 5, 6 e 6-bis non e' revocabile, salvo

che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente

illustrate nella nota integrativa, unitamente

all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato

economico della societa'. In ogni caso, il bilancio

relativo all'esercizio nel corso del quale e' deliberata la

revoca della scelta e' redatto in conformita' ai principi

contabili internazionali.

7-bis. I principi contabili internazionali, che sono

adottati con regolamenti UE entrati in vigore

successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella

redazione dei bilanci d'esercizio con le modalita'

individuate a seguito della procedura prevista nel comma

7-ter.

7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia,

emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilita'

e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono

stabilite eventuali disposizioni applicative volte a

realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i

principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del

libro V del codice civile, con particolare riguardo alla

funzione del bilancio di esercizio.

7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze

provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad

emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la

determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.

In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma

7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono

emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata

in vigore del regolamento UE.».

«Art. 8 (Patrimoni destinati). - 1. Se il bilancio di

esercizio o il bilancio consolidato sono redatti, ai sensi

del presente decreto, in conformita' ai principi contabili

internazionali, ad essi e' allegato, per ciascun patrimonio

destinato costituito ai sensi dell'art. 2447-bis, primo

comma, lettera a), del codice civile, un separato

rendiconto redatto in conformita' ai principi contabili

internazionali.

1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i

rendiconti dei patrimoni destinati costituiti ai sensi

dell'art. 114-novies, comma 4, del decreto legislativo n.

385 del 1993 sono sempre redatti in conformita' ai principi

contabili internazionali.».

«Art. 9 (Poteri delle autorita'). - 1. I poteri della

Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono

esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma

1 dell'art. 2, per i patrimoni destinati di cui all'art. 8,

comma 1-bis, nonche' per le societa' finanziarie iscritte

nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n.

385 del 1993 che abbiano esercitato le facolta' di cui agli

articoli 3 e 4, nel rispetto dei principi contabili

internazionali.

2.

3. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa

predispone gli schemi di bilancio per le societa' di cui

alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2, diverse da

quelle di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art.

2.».

Art. 2

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11

1. All'articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27

gennaio 2010, n. 11, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei

commi 1 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono

credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito

nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Quando

queste ultime non ricorrono, l'esercizio di tale attivita' e'

subordinato al rilascio dell'autorizzazione; si applica, in quanto

compatibile, l'articolo 114-novies.».

2. All'articolo 126-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio

2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «addebitare» e' sostituita dalla

seguente: «richiedere»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore possono

concordare le spese relative a informazioni supplementari o piu'

frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle

relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi

rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Le spese sono

adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal prestatore dei

servizi di pagamento.».

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 114-decies del citato

decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal

presente decreto:

«Art. 114-decies (Operativita' transfrontaliera). - 1.

Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire

succursali nel territorio della Repubblica e degli altri

Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla

Banca d'Italia.

2. Gli istituti di pagamento comunitari possono

stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il

primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla

Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello

Stato di appartenenza.

3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare

i servizi di pagamento ammessi al mutuo riconoscimento in

uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel

rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.

4. Gli istituti di pagamento comunitari possono

prestare i servizi di pagamento nel territorio della

Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca

d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente

dello Stato di appartenenza.

4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai

sensi dei commi 1 e 4 prestano servizi di pagamento in

Italia, concedono credito collegato all'emissione o alla

gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni

stabilite dalla Banca d'Italia. Quando queste ultime non

ricorrono, l'esercizio di tale attivita' e' subordinato al

rilascio dell'autorizzazione; si applica, in quanto

compatibile, l'art. 114-novies.

5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire

succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato

extracomunitario senza stabilirvi succursali previa

autorizzazione della Banca d'Italia.

6. Il presente articolo si applica anche nel caso di

operativita' transfrontaliera mediante l'impiego di

agenti.».

- Si riporta il testo dell'art. 126-ter del citato

decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal

presente decreto:

«Art. 126-ter (Spese applicabili). - 1. Il prestatore

dei servizi di pagamento non puo' richiedere

all'utilizzatore spese inerenti all'informativa resa ai

sensi di legge.

2. Il prestatore di servizi di pagamento e

l'utilizzatore possono concordare le spese relative a

informazioni supplementari o piu' frequenti, rispetto a

quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla

trasmissione con strumenti di comunicazione diversi

rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Le spese

sono adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal

prestatore dei servizi di pagamento.».

Art. 3

Deroga alle disposizioni sull'identificazione dell'ordinante

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6,

lettera b), del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi

relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, il

regolamento medesimo non trova applicazione nel caso di trasferimenti

di fondi effettuati in ambito nazionale sul conto di un beneficiario

che permette il pagamento della fornitura di beni o servizi qualora

ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia

soggetto agli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre

2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la

prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di

riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento

del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure

di esecuzione;

b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in

grado, mediante un numero unico d'identificazione, di risalire,

attraverso il medesimo beneficiario, al trasferimento di fondi

effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un

accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi;

c) l'importo della transazione non superi 1000 euro.

2. Con le istruzioni di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, possono essere identificate le

fattispecie di trasferimento di fondi rientranti nella deroga di cui

al comma 1.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6, del

Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati

informativi relativi all'ordinante che accompagnano i

trasferimenti di fondi (Testo rilevante ai fini del SEE):

«6. Gli Stati membri possono decidere di non applicare

il presente regolamento a trasferimenti di fondi nel loro

territorio sul conto di un beneficiario che permette il

pagamento della fornitura di beni o servizi, qualora:

a) il prestatore di servizi di pagamento del

beneficiario sia soggetto agli obblighi di cui alla

direttiva 2005/60/CE;

b) il fornitore di servizi di pagamento del

beneficiario sia in grado, mediante un numero unico

d'identificazione, di risalire, attraverso il beneficiario,

al trasferimento di fondi effettuato dalla persona fisica o

giuridica che ha concluso un accordo con il beneficiario

per la fornitura di beni e servizi;

c) l'importo della transazione non superi 1000 EUR.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga ne

informano la Commissione.».

- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la

prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo

di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di

finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva

2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), e' pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.

- Si riporta il testo dell'art. 61 del citato decreto

legislativo n. 231 del 2007:

«Art. 61 (Regolamento (CE) n. 1781/2006). - 1. Per i

trasferimenti di fondi di cui all'art. 2, numero 7), del

regolamento (CE) n. 1781/2006, restano fermi gli obblighi

di verifica della completezza dei dati informativi relativi

all'ordinante, nonche' quelli relativi alla loro

registrazione e conservazione previsti dal medesimo

regolamento.

2. Al fine di assicurare un approccio adeguato al

rischio delle misure di prevenzione del riciclaggio dei

proventi da attivita' illecite o del finanziamento del

terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento di cui

all'art. 2, numero 5), del regolamento (CE) n. 1781/2006,

non sono tenuti ad adottare i provvedimenti di cui all'art.

9, paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti dei

prestatori di servizi di pagamento dei Paesi che hanno

previsto una soglia di esenzione per gli obblighi di invio

dei dati informativi relativi all'ordinante, previsti dalla

raccomandazione speciale VII del Gruppo d'azione

finanziaria internazione (GAFI). La presente disposizione

non si applica nel caso di trasferimento di fondi superiore

a mille euro o mille USD.

3. La Banca d'Italia emana istruzioni per

l'applicazione del regolamento (CE) n. 1781/2006 nei

confronti dei prestatori di servizi di pagamento.».

Art. 4

Modifiche al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385

1. All'articolo 114-novies, comma 1, del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, le lettere a), c) ed e) sono sostituite dalle

seguenti:

«a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di societa' in

accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di

societa' cooperativa;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello

determinato dalla Banca d'Italia;

e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli

esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti

ai sensi degli articoli 25 e 26;».

2. All'articolo 114-novies, del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di servizi di

pagamento soggetti che esercitino altre attivita' imprenditoriali

quando:

a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del

possesso dei requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali;

b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative

attivita' accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio

destinato con le modalita' e agli effetti stabiliti dall'articolo

114-terdecies;

c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili del

patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26,

limitatamente ai requisiti di onorabilita' e professionalita'.».

3. L'articolo 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Se lo svolgimento delle altre attivita' imprenditoriali rischia

di danneggiare la solidita' finanziaria dell'istituto di pagamento o

l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia puo' imporre

la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente l'attivita'

di prestazione dei servizi di pagamento.».

4. All'articolo 114-novies del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente

articolo.».

5. L'articolo 114-undecies del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:

«Art. 114-undecies

Rinvio

1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili,

le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 52, 139 e 140 nonche' nel Titolo VI.

2. Agli istituti di pagamento che non esercitano attivita'

imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai

sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresi' gli

articoli 78, 79, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7.

3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative ai fini

dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.».

6. L'articolo 114-duodecies del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:

«Art. 114-duodecies

Conti di pagamento e forme di tutela

1. Gli istituti di pagamento registrano per ciascun cliente in

poste del passivo, nel rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca

d'Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento

utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di

pagamento.

2. Le somme di denaro sono investite, nel rispetto delle modalita'

stabilite dalla Banca d'Italia, in attivita' che costituiscono

patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di

pagamento. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei

creditori dell'istituto di pagamento o nell'interesse degli stessi,

ne' quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le

somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti

degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite di quanto

registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro registrate nei

conti di pagamento sono depositate presso terzi non operano le

compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la

compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal

depositario nei confronti dell'istituto di pagamento.

3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione

coatta amministrativa, i titolari di conti di pagamento sono

equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti

finanziari.».

7. All'articolo 114-terdecies del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:

«7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai sensi del presente

articolo si applicano esclusivamente le disposizioni del codice

civile espressamente richiamate.».

8. All'articolo 114-quaterdecies, comma 3, del decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, la lettera d) e' sostituita dalla

seguente:

«d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la

situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di

singoli istituti di pagamento, riguardanti anche la restrizione delle

attivita' o della struttura territoriale, nonche' il divieto di

effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri

elementi del patrimonio nonche', con riferimento a strumenti

finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto

di pagare interessi.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2011

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro dell'economia e

delle finanze

Moavero Milanesi, Ministro per gli

affari europei

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli

affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Passera, Ministro dello sviluppo

economico

Cancellieri, Ministro dell'interno

Patroni Griffi, Ministro per la

pubblica amministrazione e la

semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'art. 114-novies del citato

decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal

presente decreto:

«Art. 114-novies (Autorizzazione). - 1. La Banca

d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando

ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di

societa' in accomandita per azioni, di societa' a

responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;

b) la sede legale e la direzione generale siano

situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore

a quello determinato dalla Banca d'Italia;

d) venga presentato un programma concernente

l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa,

unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

e) i titolari di partecipazioni di cui all'art. 19 e

gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i

requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;

f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i

soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti,

stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle

funzioni di vigilanza.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla

verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti

garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare

funzionamento del sistema dei pagamenti.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di

autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza

quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato

l'esercizio dell'attivita'.

4. La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di

servizi di pagamento soggetti che esercitino altre

attivita' imprenditoriali quando:

a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad

eccezione del possesso dei requisiti di professionalita'

degli esponenti aziendali;

b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per

le relative attivita' accessorie e strumentali sia

costituito un patrimonio destinato con le modalita' e agli

effetti stabiliti dall'art. 114-terdecies;

c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili

del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica

l'art. 26, limitatamente ai requisiti di onorabilita' e

professionalita'.

5. Se lo svolgimento delle altre attivita'

imprenditoriali rischia di danneggiare la solidita'

finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio

effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia puo' imporre

la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente

l'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento.

5-bis. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative

del presente articolo.».

- Per il testo aggiornato dell'art. 114-terdecies del

citato decreto legislativo n. 385 del 1993, si veda nelle

note all'art. 1.

- Si riporta il testo dell'art. 114-quaterdecies, comma

3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come

modificato dal presente decreto:

«3. La Banca d'Italia puo':

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i

dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la

situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali

degli istituti di pagamento, fissandone l'ordine del

giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli

organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli

organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto

dalla lettera b);

d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove

la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei

confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti

anche la restrizione delle attivita' o della struttura

territoriale, nonche' il divieto di effettuare determinate

operazioni e di distribuire utili o altri elementi del

patrimonio nonche', con riferimento a strumenti finanziari

computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto

di pagare interessi.».