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DECRETO LEGISLATIVO: Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

Consiglio dei Ministri: 28/12/2011
Proponenti: Pol. Agr. Al. Forestali
Status: Pubblicato in G.U. n. 26 del 01/02/2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante

conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione

siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante

Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare

l'articolo 28;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della

pesca marittima;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al

sistema penale;

Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2

ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del regolamento per

l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la

disciplina della pesca marittima;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, recante

norme concernenti l'attivita' di acquacoltura;

Visto l'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante

norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria

giovanile in agricoltura;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.

226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e

dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001,

n. 57, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20

dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento

sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica

comune della pesca;

Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del

decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione

della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visti i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26

maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e

dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7

marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio

2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il regolamento (CE), n. 1967/2006 del Consiglio, del 21

dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento

sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante

modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento

(CE) n. 1626/94;

Visto l'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n.

244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008;

Visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29

settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire,

scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non

regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n.

1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94

e (CE) n. 1447/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20

novembre 2009, istitutivo di un regime di controllo comunitario per

garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,

che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.

811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005,

(CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.

1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i

regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione, 8 aprile

2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.

1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per

garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione dell'11 novembre 2011;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

espresso nella seduta del 21 dicembre 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 28 dicembre 2011;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli

affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle

infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita' e obiettivi

1. Il presente decreto legislativo in conformita' ai principi e

criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 4

giugno 2010, n. 96, provvede al riordino, al coordinamento ed

all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed

acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare

corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal

regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006,

nonche' dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29

settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire,

scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non

regolamentata.

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Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che

l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere

delegato al Governo se non con determinazione di principi e

criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per

oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i

regolamenti.

- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,

che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e

dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei

vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli

obblighi internazionali.

- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3

(Statuto speciale per la Sardegna) e' pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.

- La legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza

dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria

2009),e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno

2010, n. 146, S. O.

- La legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della

pesca marittima), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14

agosto 1965, n. 203.

- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30

novembre 1981, n. 329, S.O.

- Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della

Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per

l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963,

concernente la disciplina della pesca marittima),

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1969, n. 188,

S.O., cosi' recita:

«Art. 7 (Classi di pesca). - L'attivita' di pesca si

divide in rapporto al fine perseguito nelle seguenti

classi: pesca professionale, pesca scientifica, pesca

sportiva.

La pesca professionale e' l'attivita' economica

destinata alla produzione, per lo scambio, degli organismi

indicati nell'art. 2, esercitata dai pescatori e dalle

imprese di pesca di cui al titolo II del presente

regolamento.

La pesca scientifica e' l'attivita' diretta a scopi di

studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti

indicati nel capo III del presente titolo.

La pesca sportiva e' l'attivita' esercitata a scopo

ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi

forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo

di pesca.».

- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.

214, S.O., cosi' recita:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni

parlamentari competenti in materia, che si pronunciano

entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i

regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per

le quali le leggi della Repubblica, autorizzando

l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,

determinano le norme generali regolatrici della materia e

dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto

dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

- Il testo dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n.

102 (Norme concernenti l'attivita' di acquicoltura),

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n.

39, cosi' recita:

«Art. 1. - 1. Ai fini della presente legge per

attivita' di acquacoltura si intende l'insieme delle

pratiche volte alla produzione di proteine animali in

ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o

totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli

organismi acquatici.».

- Il testo dell'art. 8, della legge 15 dicembre 1998,

n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione

dell'imprenditoria giovanile in agricoltura), pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1998, n. 298, cosi'

recita:

«Art. 8 (Osservatorio per l'imprenditorialita'). - 1.

E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole

un Osservatorio per l'esame delle problematiche relative

all'imprenditorialita' giovanile in agricoltura e per il

monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di cui

sono chiamati a far parte anche rappresentanti degli ordini

e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e

forestali e delle organizzazioni agricole giovanili

rappresentative a livello nazionale. La partecipazione

all'Osservatorio non comporta oneri per lo Stato e per il

suo funzionamento e' autorizzata la spesa nel limite di un

miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.».

- Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo

18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del

settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art.

7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O., cosi' recita:

«Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. E' imprenditore

ittico chi esercita, in forma singola o associata o

societaria, l'attivita' di pesca professionale diretta alla

cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti

marini, salmastri o dolci e le attivita' connesse di cui

all'art. 3.

2. Si considerano, altresi', imprenditori di cui al

comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro

consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei

soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e

servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al

medesimo comma 1.

3. Sono considerati, altresi', imprenditori ittici gli

esercenti attivita' commerciali di prodotti ittici

derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle

attivita' di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di

cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente

normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed

autorizzazioni.

5. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di

legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore

agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate

all'imprenditore ittico.

6. L'autocertificazione di cui all'art. 6, comma 4, del

decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a

tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi

previsto."

7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali

e previdenziali e della concessione di contributi nazionali

e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i

contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme

restando le previsioni dell'art. 3 della legge 3 aprile

2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro

pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate

all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono

rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore

a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui

pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri

per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi

dell'art. 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.

152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

«Art. 3 (Attivita' connesse a quelle di pesca). - 1. Si

considerano connesse alle attivita' di pesca, purche' non

prevalenti rispetto a queste ed effettuate

dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti

provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca,

ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente

impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita':

a) imbarco di persone non facenti parte

dell'equipaggio su navi da pesca a scopo

turistico-ricreativo, denominata: "pesca turismo";

b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche,

culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione

degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della

pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli

aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di

acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o

associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o

di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso,

denominata: "ittiturismo";

c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e

dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la

distribuzione e la commercializzazione, nonche' le azioni

di promozione e valorizzazione.

2. Alle opere ed alle strutture destinate

all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui

all'art. 19, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di

edilizia, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'art. 24,

comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente

all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed

il superamento delle barriere architettoniche.

3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a),

e' autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di

iscrizione della nave da pesca secondo le modalita' fissate

dalle disposizioni vigenti.».

- Il Regolamento (CE) n. 2371/2002 e' pubblicato nella

G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. L 358.

- Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3 del decreto

legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della L. 7

marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima),

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2004, n. 145,

cosi' recita:

«2. La pesca marittima e' l'attivita' diretta alla

cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare,

svolta dai soggetti di cui al comma 1, per finalita'

professionali o sportive.

3. Il sistema di controllo sulle attivita' di pesca

sportiva e di pesca subacquea professionale e' disciplinato

con il regolamento di cui all'art. 10.».

- Il testo degli articoli 6, 7, 8 e 9 del citato

decreto legislativo n. 153 del 2004, cosi' recitano:

«Art. 6 (Tutela di esemplari di specie ittiche al di

sotto della taglia minima). - 1. Sono vietati lo sbarco, il

trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di

esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima

prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali

applicabili.

2. Non e' sanzionabile la cattura accidentale o

accessoria degli esemplari di cui al comma 1, realizzata

con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali,

autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari

eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia

minima devono essere rigettati in mare.

3. La commercializzazione e la somministrazione di

esemplari di specie di cui al comma 1 ovvero di cui e'

vietata la cattura e' sanzionata con la sospensione

dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.».

«Art. 7 (Vigilanza sulla pesca). - 1. L'attivita'

amministrativa legata alla vigilanza e controllo sulla

pesca marittima e' esercitata dal Ministero delle politiche

agricole e forestali che si avvale del Corpo delle

capitanerie di porto, e dalle regioni, province e comuni,

nel rispetto dei principi di cui all'art. 118 della

Costituzione.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali,

avvalendosi del Comando generale del Corpo delle

capitanerie di porto quale centro di controllo nazionale

della pesca, coordina l'attivita' di cui al comma 1, sulla

base degli indirizzi concertati con le regioni.».

«Art. 8 (Responsabilita' civile). - 1. L'armatore e'

solidalmente e civilmente responsabile con il comandante

della nave da pesca per le sanzioni amministrative

pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per

illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.».

«Art. 9 (Autorita' competente a ricevere il rapporto ai

sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689). -

1. In relazione alle violazioni individuate dal presente

decreto legislativo, l'autorita' competente a ricevere il

rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo.».

- Il testo dell'art. 11, commi 2 e 2-bis, del decreto

legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del

settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1,

comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.), pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2004, n. 146, cosi' recita:

«2. L'imprenditore ittico di cui all'art. 6, titolare

di licenza di pesca in qualita' di armatore, e' tenuto a

presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti

norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti

le catture e gli sbarchi.

2-bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni

di cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. Tale sanzione e'

triplicata nel caso di violazione di dichiarazione

concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche

tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o

pescate fuori dalle acque mediterranee.».

- Il Regolamento (CE) n. 1198/2006 e' pubblicato nella

G.U.U.E. 15 agosto 2006, n. L 223.

- Il Regolamento (CE) n. 1967/2006 e' pubblicato nella

G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 409.

- Il testo dell'art. 2, comma 120, della legge 24

dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria 2008)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28

dicembre 2007, n. 300, S.O., cosi' recita:

«120. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria

giovanile in agricoltura, istituito dall'art. 1, comma

1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' altresi'

destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle

imprese giovanili nel settore della pesca.».

- Il Regolamento (CE) n. 1005/2008 e' pubblicato nella

G.U.U.E. 29 ottobre 2008, n. L 286.

- Il Regolamento (CE) n. 1224/2009 e' pubblicato nella

G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 343.

- Il Regolamento (CE) n. 404/2011 e' pubblicato nella

G.U.U.E. 30 aprile 2011, n. L 112.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 28, comma 1, della citata legge n.

96 del 2010, cosi' recita:

«Art. 28 (Delega al Governo per il riassetto della

normativa in materia di pesca e acquacoltura). - 1. Il

Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri

e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n.

1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, dei nuovi

orientamenti in materia di aiuti di Stato nonche' del

regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29

settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per

prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non

dichiarata e non regolamentata, e' delegato ad adottare,

entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica, uno o piu' decreti legislativi per

il riassetto, il riordino, il coordinamento e

l'integrazione della normativa nazionale in materia di

pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico

testo normativo, nel rispetto dei seguenti principi e

criteri direttivi:

a) favorire il ricambio generazionale e la

valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di

pesca e acquacoltura, anche attraverso la concentrazione

dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in

materia di concorrenza;

b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa

in materia di pesca e di acquacoltura;

c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e

dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative

dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della

multifunzionalita' dell'azienda di pesca e di acquacoltura

anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

d) armonizzare e razionalizzare la normativa in

materia di controlli e di frodi nel settore ittico e

dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i

consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;

e) individuare idonee misure tecniche di

conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo

sviluppo sostenibile del settore della pesca e

dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse

biologiche del mare;

f) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca

illegale, non dichiarata e non regolamentata;

g) assicurare la coerenza della pesca non

professionale con le disposizioni comunitarie in materia di

pesca.».

- Per i riferimenti al Regolamento (CE) n. 1198/2006,

si veda nelle note alle premesse.

- Per i riferimenti al Regolamento (CE) n. 1005/2008,

si veda nelle note alle premesse.