IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante
conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione
siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante
Statuto speciale per la Sardegna;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare
l'articolo 28;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della
pesca marittima;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2
ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del regolamento per
l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la
disciplina della pesca marittima;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, recante
norme concernenti l'attivita' di acquacoltura;
Visto l'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante
norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria
giovanile in agricoltura;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001,
n. 57, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20
dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica
comune della pesca;
Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione
della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;
Visti i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26
maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7
marzo 2003, n. 38;
Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio
2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;
Visto il regolamento (CE), n. 1967/2006 del Consiglio, del 21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94;
Visto l'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008;
Visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29
settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94
e (CE) n. 1447/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20
novembre 2009, istitutivo di un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005,
(CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione, 8 aprile
2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2011;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 21 dicembre 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e obiettivi
1. Il presente decreto legislativo in conformita' ai principi e
criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 4
giugno 2010, n. 96, provvede al riordino, al coordinamento ed
all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed
acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare
corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal
regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006,
nonche' dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29
settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata.
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
(Statuto speciale per la Sardegna) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
- La legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2009),e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2010, n. 146, S. O.
- La legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della
pesca marittima), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
agosto 1965, n. 203.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per
l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963,
concernente la disciplina della pesca marittima),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1969, n. 188,
S.O., cosi' recita:
«Art. 7 (Classi di pesca). - L'attivita' di pesca si
divide in rapporto al fine perseguito nelle seguenti
classi: pesca professionale, pesca scientifica, pesca
sportiva.
La pesca professionale e' l'attivita' economica
destinata alla produzione, per lo scambio, degli organismi
indicati nell'art. 2, esercitata dai pescatori e dalle
imprese di pesca di cui al titolo II del presente
regolamento.
La pesca scientifica e' l'attivita' diretta a scopi di
studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti
indicati nel capo III del presente titolo.
La pesca sportiva e' l'attivita' esercitata a scopo
ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi
forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo
di pesca.».
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., cosi' recita:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n.
102 (Norme concernenti l'attivita' di acquicoltura),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n.
39, cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Ai fini della presente legge per
attivita' di acquacoltura si intende l'insieme delle
pratiche volte alla produzione di proteine animali in
ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o
totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli
organismi acquatici.».
- Il testo dell'art. 8, della legge 15 dicembre 1998,
n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione
dell'imprenditoria giovanile in agricoltura), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1998, n. 298, cosi'
recita:
«Art. 8 (Osservatorio per l'imprenditorialita'). - 1.
E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole
un Osservatorio per l'esame delle problematiche relative
all'imprenditorialita' giovanile in agricoltura e per il
monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di cui
sono chiamati a far parte anche rappresentanti degli ordini
e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e
forestali e delle organizzazioni agricole giovanili
rappresentative a livello nazionale. La partecipazione
all'Osservatorio non comporta oneri per lo Stato e per il
suo funzionamento e' autorizzata la spesa nel limite di un
miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.».
- Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del
settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art.
7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O., cosi' recita:
«Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. E' imprenditore
ittico chi esercita, in forma singola o associata o
societaria, l'attivita' di pesca professionale diretta alla
cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti
marini, salmastri o dolci e le attivita' connesse di cui
all'art. 3.
2. Si considerano, altresi', imprenditori di cui al
comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro
consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei
soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e
servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al
medesimo comma 1.
3. Sono considerati, altresi', imprenditori ittici gli
esercenti attivita' commerciali di prodotti ittici
derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle
attivita' di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente
normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed
autorizzazioni.
5. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di
legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore
agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate
all'imprenditore ittico.
6. L'autocertificazione di cui all'art. 6, comma 4, del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a
tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi
previsto."
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali
e previdenziali e della concessione di contributi nazionali
e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i
contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme
restando le previsioni dell'art. 3 della legge 3 aprile
2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro
pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate
all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono
rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore
a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui
pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri
per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi
dell'art. 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».
«Art. 3 (Attivita' connesse a quelle di pesca). - 1. Si
considerano connesse alle attivita' di pesca, purche' non
prevalenti rispetto a queste ed effettuate
dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti
provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca,
ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita':
a) imbarco di persone non facenti parte
dell'equipaggio su navi da pesca a scopo
turistico-ricreativo, denominata: "pesca turismo";
b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche,
culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione
degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della
pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli
aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di
acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o
associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o
di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso,
denominata: "ittiturismo";
c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e
dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la
distribuzione e la commercializzazione, nonche' le azioni
di promozione e valorizzazione.
2. Alle opere ed alle strutture destinate
all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui
all'art. 19, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'art. 24,
comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente
all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed
il superamento delle barriere architettoniche.
3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a),
e' autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di
iscrizione della nave da pesca secondo le modalita' fissate
dalle disposizioni vigenti.».
- Il Regolamento (CE) n. 2371/2002 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. L 358.
- Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della L. 7
marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2004, n. 145,
cosi' recita:
«2. La pesca marittima e' l'attivita' diretta alla
cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare,
svolta dai soggetti di cui al comma 1, per finalita'
professionali o sportive.
3. Il sistema di controllo sulle attivita' di pesca
sportiva e di pesca subacquea professionale e' disciplinato
con il regolamento di cui all'art. 10.».
- Il testo degli articoli 6, 7, 8 e 9 del citato
decreto legislativo n. 153 del 2004, cosi' recitano:
«Art. 6 (Tutela di esemplari di specie ittiche al di
sotto della taglia minima). - 1. Sono vietati lo sbarco, il
trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di
esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima
prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali
applicabili.
2. Non e' sanzionabile la cattura accidentale o
accessoria degli esemplari di cui al comma 1, realizzata
con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali,
autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari
eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia
minima devono essere rigettati in mare.
3. La commercializzazione e la somministrazione di
esemplari di specie di cui al comma 1 ovvero di cui e'
vietata la cattura e' sanzionata con la sospensione
dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.».
«Art. 7 (Vigilanza sulla pesca). - 1. L'attivita'
amministrativa legata alla vigilanza e controllo sulla
pesca marittima e' esercitata dal Ministero delle politiche
agricole e forestali che si avvale del Corpo delle
capitanerie di porto, e dalle regioni, province e comuni,
nel rispetto dei principi di cui all'art. 118 della
Costituzione.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali,
avvalendosi del Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto quale centro di controllo nazionale
della pesca, coordina l'attivita' di cui al comma 1, sulla
base degli indirizzi concertati con le regioni.».
«Art. 8 (Responsabilita' civile). - 1. L'armatore e'
solidalmente e civilmente responsabile con il comandante
della nave da pesca per le sanzioni amministrative
pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per
illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.».
«Art. 9 (Autorita' competente a ricevere il rapporto ai
sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689). -
1. In relazione alle violazioni individuate dal presente
decreto legislativo, l'autorita' competente a ricevere il
rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo.».
- Il testo dell'art. 11, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del
settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1,
comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2004, n. 146, cosi' recita:
«2. L'imprenditore ittico di cui all'art. 6, titolare
di licenza di pesca in qualita' di armatore, e' tenuto a
presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti
norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti
le catture e gli sbarchi.
2-bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni
di cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. Tale sanzione e'
triplicata nel caso di violazione di dichiarazione
concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche
tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o
pescate fuori dalle acque mediterranee.».
- Il Regolamento (CE) n. 1198/2006 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 15 agosto 2006, n. L 223.
- Il Regolamento (CE) n. 1967/2006 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 409.
- Il testo dell'art. 2, comma 120, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 2007, n. 300, S.O., cosi' recita:
«120. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria
giovanile in agricoltura, istituito dall'art. 1, comma
1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' altresi'
destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle
imprese giovanili nel settore della pesca.».
- Il Regolamento (CE) n. 1005/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 29 ottobre 2008, n. L 286.
- Il Regolamento (CE) n. 1224/2009 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 343.
- Il Regolamento (CE) n. 404/2011 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 aprile 2011, n. L 112.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 28, comma 1, della citata legge n.
96 del 2010, cosi' recita:
«Art. 28 (Delega al Governo per il riassetto della
normativa in materia di pesca e acquacoltura). - 1. Il
Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri
e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n.
1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, dei nuovi
orientamenti in materia di aiuti di Stato nonche' del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29
settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non
dichiarata e non regolamentata, e' delegato ad adottare,
entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, uno o piu' decreti legislativi per
il riassetto, il riordino, il coordinamento e
l'integrazione della normativa nazionale in materia di
pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico
testo normativo, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) favorire il ricambio generazionale e la
valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di
pesca e acquacoltura, anche attraverso la concentrazione
dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in
materia di concorrenza;
b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa
in materia di pesca e di acquacoltura;
c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e
dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative
dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della
multifunzionalita' dell'azienda di pesca e di acquacoltura
anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;
d) armonizzare e razionalizzare la normativa in
materia di controlli e di frodi nel settore ittico e
dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i
consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;
e) individuare idonee misure tecniche di
conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo
sviluppo sostenibile del settore della pesca e
dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse
biologiche del mare;
f) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca
illegale, non dichiarata e non regolamentata;
g) assicurare la coerenza della pesca non
professionale con le disposizioni comunitarie in materia di
pesca.».
- Per i riferimenti al Regolamento (CE) n. 1198/2006,
si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al Regolamento (CE) n. 1005/2008,
si veda nelle note alle premesse.