IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istitutivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'articolo 16 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la Tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessita', al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima adeguando le relative strutture alle effettive necessita' marittime ed alle esigenze locali, di modificare le circoscrizioni territoriali ricadenti nelle direzioni marittime di Roma, Bari, Napoli, Ancona, Catania e sostituire la Tabella relativa alla direzione marittima di Cagliari;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell' adunanza del 27 settembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Uffici marittimi periferici
1. La capitaneria di porto di Civitavecchia e' elevata a direzione marittima, assumendo la denominazione di direzione marittima di Civitavecchia e conseguentemente la direzione marittima di Roma assume il rango di capitaneria di porto e la denominazione di capitaneria di porto di Roma.
2. L'ufficio circondariale marittimo di Barletta e' elevato a capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di porto di Barletta.
3. L'ufficio locale marittimo di Capri e' elevato ad ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Capri.
4. L'ufficio locale marittimo di Ponza e' elevato ad ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Ponza.
5. L'ufficio locale marittimo di Porto S. Giorgio e' elevato ad ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Porto S. Giorgio.
6. L'ufficio locale marittimo di S. Agata di Militello e' elevato ad ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio circondariale marittimo di S. Agata di Militello.
7. E' istituita la delegazione di spiaggia di Ostia.
8. I limiti delle circoscrizioni territoriali delle autorita' marittime di cui al presente articolo sono individuati nella Tabella A, allegata al presente regolamento, la quale, vistata dal Ministro proponente, ne forma parte integrante ed abroga e sostituisce le corrispondenti tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime, relative alle direzioni marittime di Roma, Bari, Napoli, Ancona e Catania, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni.
Art. 2
Circoscrizione territoriale marittima di Cagliari
1. La Tabella relativa alla circoscrizione territoriale marittima della direzione marittima di Cagliari allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni, e' sostituita dalla Tabella B allegata al presente regolamento di cui forma parte integrante.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.