Emblema della Repubblica
Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Servizi e ricerca nel sito

Ti trovi in: Home : Governo : Consiglio dei Ministri : Provvedimenti

DECRETO-LEGGE: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO

Consiglio dei Ministri: 20/01/2012
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 20 del 25/01/2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare

disposizioni per fronteggiare e superare in modo risolutivo le

criticita' del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti

prodotti negli impianti di trattamento, trito vagliatura e

imballaggio (STIR) della regione Campania e di assicurare nel

frattempo il costante e il corretto funzionamento dei citati impianti

STIR, mediante la realizzazione di impianti di digestione anaerobica

della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di

pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati

motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti;

Considerata la necessita' ed urgenza di subordinare l'entrata in

regime del divieto della commercializzazione di sacchi non

biodegradabili per l'asporto delle merci all'adozione ad un

provvedimento che definisca le caratteristiche tecniche dei sacchi,

preveda specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione,

stabilisca puntuali modalita' di informazione dei consumatori, al

fine di superare dubbi interpretativi e difficolta' operative insorti

e consentire pertanto il pieno adeguamento ai criteri fissati dalla

normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello

comunitario;

Considerata altresi' la necessita' ed urgenza di offrire maggiori

certezze agli operatori chiamati a fare applicazione della disciplina

contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per

garantire omogeneita' di posizioni in ambito applicativo e piena

applicazione alla normativa europea, chiarendo in particolare che nel

piu' ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo deve intendersi

ricompresa la matrice ambientale «materiale da riporto»;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle

riunioni del 13 e del 20 gennaio 2012 ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e

delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania

1. Il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 maggio

2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio

2008, n. 123, e' sostituito dal seguente:

«1-bis. Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai

processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma

1, e' autorizzata la realizzazione di impianti di digestione

anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree

di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di

comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti,

acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2

dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.».

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n.

196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n.

1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la parola: «dodici» e' sostituita dalla

seguente: «ventiquattro»;

b) al secondo periodo:

1) dopo le parole: «All'individuazione» sono inserite le

seguenti: «ed espropriazione»;

2) la parola: «delle» e' sostituita dalla seguente: «di»;

3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico» sono inserite le

seguenti: «, nonche' alla conseguente attivazione ed allo svolgimento

di tutte le attivita' finalizzate a tali compiti,»;

4) dopo le parole: «carriera prefettizia» sono inserite le

seguenti: «anche esercitando in via sostitutiva le funzioni

attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti

urbanistici vigenti, nonche' operando con i poteri e potendosi

avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18,

del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le

procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente

comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario»;

c) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «La procedura

per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per

l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui alla

presente disposizione e' coordinata nell'ambito del procedimento di

VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione

integrata.»;

d) al settimo periodo, le parole: «A tale fine, i commissari

predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di cui

al presente comma».

3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30

dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 2010, n. 26, e' differito al 31 dicembre 2013.

4. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le risorse del

Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma

attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra

ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009. Le

risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione.

Art. 2

Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto

merci nel rispetto dell'ambiente

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma

21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto

di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, e' prorogato

fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente

alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci

conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo

certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli di

spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per

l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per

l'asporto destinati agli altri usi. Con decreto di natura non

regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico,

sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo

il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012,

sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei

sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro

commercializzazione e, in ogni caso, le modalita' di informazione ai

consumatori. In conformita' al principio «chi inquina paga» sancito

dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee e

degli altri principi di cui all'articolo 3-ter del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la

commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli di cui

al primo periodo puo' essere consentita alle condizioni stabilite con

decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro

dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri. A decorrere dal 31 luglio

2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi al presente

comma e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del

pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al

quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantita'

ingenti di sacchi per l' asporto oppure un valore della merce

superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni

sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo

restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli

ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13

della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle

violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia

amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima

legge n. 689 del 1981 e' presentato alla Camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale e'

stata accertata la violazione.

Art. 3

Materiali di riporto

1. Considerata la necessita' di favorire, nel rispetto

dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del

Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli

contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185,

commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche

alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV

del predetto decreto legislativo.

2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre

2010, n. 205, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il

medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici

materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,

possono essere considerati sottoprodotti.».

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.