Emblema della Repubblica
Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Servizi e ricerca nel sito

Ti trovi in: Home : Governo : Consiglio dei Ministri : Provvedimenti

DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2011/17/UE che abroga talune direttive in materia di metrologia

Consiglio dei Ministri: 13/04/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 99 del 28/04/2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE,

71/347/CEE, 71/349/ CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/ CEE,

76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare,

l'articolo 9, commi 1 e 6, e l'articolo 24, comma 1;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare,

gli articoli 1 e 2;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni,

recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo

normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli

obblighi comunitari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 3 febbraio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 13 aprile 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari

esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Abrogazione delle norme attuative delle direttive abrogate

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, il

decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867, di

attuazione della direttiva 71/349/CEE relativa alla stazzatura delle

cisterne di natanti, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in

vigore del presente decreto.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed

all'articolo 3, sono abrogati a decorrere dal 1° dicembre 2015 i

seguenti decreti:

a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 799,

di attuazione della direttiva 71/347/CEE relativa alle misurazioni

del peso ettolitrico dei cereali;

b) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854,

di attuazione della direttiva 75/33/CEE relativa ai contatori di

acqua fredda, per la parte che non e' gia' abrogata dall'articolo 21,

comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

c) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.

874, di attuazione della direttiva 76/765/CEE relativa agli

alcolometri e densimetri per alcole;

d) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.

875, di attuazione della direttiva 76/766/CEE relativa alle tavole

alcolometriche;

e) decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche

comunitarie 12 settembre 1988, n. 435, di attuazione della direttiva

86/217/CEE relativa ai manometri per pneumatici degli autoveicoli,

con conseguente cessazione a decorrere dal 1° dicembre 2015 degli

effetti di conferimento di forza di legge alla medesima direttiva ai

sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ed

all'articolo 3, sono abrogati a decorrere dal 1° dicembre 2015 i

seguenti decreti legislativi:

a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 800,

di attuazione della direttiva 71/317/CEE relativa ai pesi

parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai pesi

cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi;

b) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 801,

di attuazione della direttiva 74/148/CEE relativa ai pesi da 1 mg a

50 kg di precisione superiore alla precisione media.

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

europee (GUCE).

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio

della funzione legislativa non puo' essere delegato al

Governo se non con determinazione di principi e criteri

direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti

definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

regolamenti.

La direttiva 2011/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18

marzo 2011, n. L. 71.

Il testo degli articoli 9 e 24 della legge 15 dicembre

2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'

europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recitano:

"Art. 9. Delega al Governo per l'attuazione delle

direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per

l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in

materia di servizi di comunicazione elettronica,

2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di

energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla

metrologia

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del

Ministro per le politiche europee e del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari

esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia,

uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alle

direttive 2009/127/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva

2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di

pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della

direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai

diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di

comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE

relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela

della vita privata nel settore delle comunicazioni

elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla

cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili

dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori,

2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25

novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE

che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i

servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa

all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle

risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e

2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i

servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010,

concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre

risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante

l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai

prodotti (rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive

71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE,

76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative

alla metrologia.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recanti le

norme di attuazione delle direttive 2009/136/CE e

2009/140/CE sono adottati attraverso l'adeguamento e

l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di

comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati

personali e di tutela della vita privata nel settore delle

comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e

apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche

mediante le opportune modifiche al codice delle

comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo

1° agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione

dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n.

269.

3. All'art. 15 del testo unico dei servizi di media

audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31

luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il

comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8,

gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro

raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento

della popolazione nazionale possono diffondere un solo

programma di fornitori di servizi di media audiovisivi

autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli

integrati, anche con i soggetti di cui all'art. 2, comma 1,

lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi

di media audiovisivi nazionali, cosi' come definiti

precedentemente, puo' essere trasmesso dagli stessi

operatori locali a condizione che per la stessa capacita'

trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che

hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze

utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'art. 1

della legge 13 dicembre 2010, n. 220».

4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono

adottati, altresi', nel rispetto dei seguenti principi e

criteri direttivi specifici:

a) garanzia di accesso al mercato con criteri di

obiettivita', trasparenza, non discriminazione e

proporzionalita';

b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il

4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto

1955, n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi

dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;

c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello

spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in

linea con i principi di neutralita' tecnologica e dei

servizi, nel rispetto degli accordi internazionali

pertinenti, nonche' nel prioritario rispetto di obiettivi

d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico,

pubblica sicurezza e difesa;

d) possibilita' di introdurre, in relazione alle

ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e

non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle

direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di

reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate

per servizi di comunicazione elettronica, ove cio' sia

necessario, al fine di evitare interferenze dannose;

proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici

riesaminando periodicamente la necessita' e la

proporzionalita' delle misure adottate; assicurare la

qualita' tecnica del servizio; assicurare la massima

condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso

efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse

generale;

e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di

sicurezza ed integrita' delle reti;

f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli

utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani,

dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari,

anche per cio' che concerne le apparecchiature terminali;

g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza

dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione

elettronica, in tema di prezzi, qualita', tempi e

condizioni di offerta dei servizi, anche con l'obiettivo di

facilitare la loro confrontabilita' da parte dell'utente e

l'eventuale cambio di fornitore;

h) ridefinizione del ruolo dell'Autorita' per le

garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune

modificazioni della legge 14 novembre 1995, n. 481, con

riferimento alla disciplina dell'incompatibilita'

sopravvenuta ovvero della durata dell'incompatibilita'

successiva alla cessazione dell'incarico di componente e di

Presidente dell'Autorita' medesima, allineandolo alle

previsioni delle altre Autorita' europee di

regolamentazione;

i) rafforzamento delle prescrizioni in tema di

sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonche' di

protezione dei dati personali e delle informazioni gia'

archiviate nell'apparecchiatura terminale, fornendo

all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le

modalita' di espressione del proprio consenso, in

particolare mediante le opzioni dei programmi per la

navigazione nella rete internet o altre applicazioni;

l) individuazione, per i rispettivi profili di

competenza, del Garante per la protezione dei dati

personali e della Direzione nazionale antimafia quali

autorita' nazionali ai fini dell'art. 15, paragrafo 1-ter,

della citata direttiva 2002/58/CE;

m) adozione di misure volte a promuovere investimenti

efficienti e innovazione nelle infrastrutture di

comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni

che attribuiscano all'autorita' di regolazione la facolta'

di disporre la condivisione o la coubicazione delle

infrastrutture civili, e previsione che, a tale fine, siano

adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti

sostenuti dalle imprese;

n) previsione di procedure tempestive, non

discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del

diritto di installazione di infrastrutture al fine di

promuovere un efficiente livello di concorrenza;

o) revisione delle procedure di analisi dei mercati

per i servizi di comunicazione elettronica, nel

perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro

regolamentare di settore dell'Unione europea e nel rispetto

delle specificita' delle condizioni di tali mercati;

p) promozione di un efficiente livello di concorrenza

infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva

concorrenza nei servizi al dettaglio;

q) definizione del riparto di attribuzioni tra

Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per

la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle

funzioni previste dalle direttive di cui al comma 2, nel

rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei

compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva

la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei

ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di

comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni

e le attivita' culturali;

r) revisione delle sanzioni e degli illeciti gia'

previsti nelle materie di cui al comma 2 del presente

articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui

al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al

citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28

marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto

dei principi e criteri generali di cui alla lettera c) del

comma 1 dell'art. 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96,

prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione

delle norme introdotte dall'art. 2 della citata direttiva

2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema

sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al citato

decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante

depenalizzazione;

s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni

incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.

5. All'art. 33, comma 1, lettera d-ter), quarto

periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «in

favore dell'ente gestore» sono sostituite dalle seguenti:

«in favore del titolare dell'archivio».

6. Dall'esercizio della presente delega non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono

all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della

presente delega con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente."

"Art. 24. Disposizioni finali

1. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente

legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e

2 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti

legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei deputati

e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del

parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari,

secondo le procedure di cui all'art. 1 della medesima

legge.

2. Il decreto legislativo di cui all'art. 7 e' adottato

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,

sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come

legge dello Stato.".

Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno

2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'

europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi'

recita:

"Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di

direttive comunitarie)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine

di recepimento indicato in ciascuna delle direttive

elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi

recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle

medesime direttive. Per le direttive elencate negli

allegati A e B, il cui termine di recepimento sia gia'

scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di

entrata in vigore della presente legge, il Governo e'

delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A

e B, che non prevedono un termine di recepimento, il

Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro

dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto

dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del

Ministro per le politiche europee e del Ministro con

competenza istituzionale prevalente per la materia, di

concerto con i Ministri degli affari esteri, della

giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri

Ministri interessati in relazione all'oggetto della

direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti

attuazione delle direttive elencate nell' allegato B,

nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,

quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate

nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli

altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati

e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia

espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i

decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora

il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui

al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai

commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la

scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o

successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta

giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti

attuazione delle direttive che comportino conseguenze

finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui

all' art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.

196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle

Commissioni parlamentari competenti per i profili

finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle

condizioni formulate con riferimento all'esigenza di

garantire il rispetto dell' art. 81, quarto comma, della

Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati

dei necessari elementi integrativi di informazione, per i

pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti

per i profili finanziari, che devono essere espressi entro

venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in

vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma

1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati

dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la

procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni

integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai

sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal

comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive

elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'

art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie

di competenza legislativa delle regioni e delle province

autonome, si applicano alle condizioni e secondo le

procedure di cui all' art. 11, comma 8, della legge 4

febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in

cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino

esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una

relazione che da' conto dei motivi addotti a

giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza

istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le

politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la

Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo

stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni

e delle province autonome nelle materie di loro competenza,

secondo modalita' di individuazione delle stesse da

definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri

parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali

contenute negli schemi di decreti legislativi recanti

attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,

ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali

modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato

della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di

ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di

nuovo parere."

"Art. 2. (Principi e criteri direttivi generali della

delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi

stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in

aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i

decreti legislativi di cui all' art. 1 sono informati ai

seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate

provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le

ordinarie strutture amministrative, secondo il principio

della massima semplificazione dei procedimenti e delle

modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e

dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le

discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla

normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti

modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i

procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa

ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali

vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle

disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono

previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni

alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,

nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000

euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via

alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni

ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente

protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda

alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a

pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena

dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le

infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.

Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e

dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni

alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto

legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa

competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa

del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non

superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che

ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli

indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti

minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella

presente lettera sono determinate nella loro entita',

tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva

dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in

astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,

comprese quelle che impongono particolari doveri di

prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio

patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole

ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli

agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente

lettera sono previste sanzioni identiche a quelle

eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per

violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle

infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle

materie di cui all' art. 117, quarto comma, della

Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate

dalle regioni;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e

che non riguardano l'attivita' ordinaria delle

amministrazioni statali o regionali possono essere previste

nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per

dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti

per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle

direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla

copertura delle minori entrate eventualmente derivanti

dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia

possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle

competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo

di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16 aprile 1987,

n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano

precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto

legislativo si procede, se la modificazione non comporta

ampliamento della materia regolata, apportando le

corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto

legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si

tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive

comunitarie comunque intervenute fino al momento

dell'esercizio della delega;

g) nella predisposizione dei decreti legislativi,

relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si

tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme

previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla

legislazione vigente, con particolare riferimento alla

normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la

cui revisione e' assicurato il coinvolgimento delle parti

sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali

specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto

dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse

parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;

h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze

tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le

competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti

legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme

di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',

differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le

competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,

le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi

decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e

l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara

individuazione dei soggetti responsabili;

i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di

recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo

le direttive che riguardano le stesse materie o che

comunque comportano modifiche degli stessi atti

normativi.".

La legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla

partecipazione dell'Italia al processo normativo

dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli

obblighi comunitari) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

15 febbraio 2005, n. 37.

Art. 2

Disposizioni transitorie

1. Le verifiche prime CE effettuate e i certificati di stazzatura

CE rilasciati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 23

agosto 1982, n. 867, rimangono validi.

2. Rimangono validi le approvazioni CE del modello e i certificati

di approvazione CE del modello rilasciati fino al 30 novembre 2015 a

norma dei seguenti decreti:

a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 799;

b) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854;

c) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.

874;

d) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.

875;

e) decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche

comunitarie 12 settembre 1988, n. 435.

3. I pesi conformi al decreto del Presidente della Repubblica 12

agosto 1982, n. 800, e i pesi conformi al decreto del Presidente

della Repubblica 12 agosto 1982, n. 801, possono essere soggetti ad

una verifica prima CE, ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del

decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e

successive modificazioni, fino al 30 novembre 2025.

Note all'art. 2:

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto

1982, n. 867 (Attuazione della direttiva CEE n. 71/349

relativa alla stazzatura delle cisterne di natanti) e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1982, n.

321, S.O.

Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto

1982, n. 799 (Attuazione della direttiva CEE n. 71/347

relativa alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali)

e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1982, n.

302, S.O.

Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto

1982, n. 854 (Attuazione della direttiva CEE n. 75/33

relativa ai contatori di acqua fredda) e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1982, n. 319, S.O.

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre

1982, n. 874 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/765

relativa agli alcolometri e densimetri per alcole) e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1982, n.

328.

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre

1982, n. 875 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/766

relativa alle tavole alcolometri che) e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1982, n. 328.

Il decreto del Ministro per il coordinamento delle

politiche comunitarie del 12 settembre 1988 n. 435

(Attuazione della direttiva n. 86/217/CEE relativa ai

manometri per pneumatici degli autoveicoli) e' pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1988, n. 241.

Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto

1982, n. 800 (Attuazione della direttiva CEE n. 71/317

relativa ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a

50 chilogrammi ed ai pesi cilindrici di precisione media da

1 grammo a 10 chilogrammi) e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 3 novembre 1982, n. 302, S.O.

Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto

1982, n. 801 (Attuazione della direttiva CEE n. 74/148

relativa ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore

alla precisione media) e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 3 novembre 1982, n. 302, S.O.

Il testo degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del

Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798

(Attuazione della direttiva CEE n. 71/316 relativa alle

disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi

di controllo metrologico), pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 3 novembre 1982, n. 302, S.O., cosi' recita:

"Art. 11. La verificazione prima CEE e' il controllo

e la conferma della conformita' di uno strumento nuovo o

rimesso a nuovo con il modello approvato e con le

disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti di

attuazione della direttiva particolari ad esso applicabili.

2. L'esecuzione della verificazione prima CEE e'

attestata dal relativo marchio.

3. La verificazione prima CEE, nei casi contemplati dai

provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ed

in conformita' alle modalita' previste, puo' anche non

essere effettuata all'unita', e cioe' non su ognuno degli

strumenti presentati per la verificazione predetta."

"Art. 12. La verificazione prima CEE degli strumenti e

dei dispositivi e' effettuata dagli uffici provinciali

metrici, secondo le modalita' e alle condizioni stabilite

dal presente decreto, dall'annesso allegato II e dai

provvedimenti di attuazione delle direttive particolari

emanate per le rispettive categorie di appartenenza.

Qualora le attrezzature di controllo degli uffici

metrici non consentano la verificazione prima CEE degli

strumenti di una determinata categoria, la sua esecuzione

puo' essere delegata sia ad enti ed istituti pubblici, o

loro aziende, sia ai fabbricanti che abbiano idonea

attrezzatura ed offrano adeguate garanzie del settore

metrologico.

Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle

condizioni fissate nel decreto stesso e sono notificate

agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunita'

europee ."

"Art. 13. In sede di verificazione prima CEE, si

controlla:

a) se lo strumento appartiene ad una categoria

esonerata dall'approvazione CEE del modello e, in caso

affermativo, se esso e' conforme alle prescrizioni di

realizzazione tecnica e di funzionamento fissate nei

provvedimenti di attuazione delle direttive particolari

relative a detto strumento;

b) se lo strumento e' stato oggetto di

un'approvazione CEE del modello e, in caso affermativo, se

esso e' conforme al modello approvato ed ai provvedimenti

di attuazione delle direttive particolari relative a questo

strumento, in vigore al momento del rilascio di tale

approvazione CEE del modello.

2. L'esame effettuato in sede di verificazione prima

CEE e' diretto in particolare in conformita' dei

provvedimenti di attuazione delle direttive particolari, al

controllo:

a) delle qualita' metrologiche;

b) del funzionamento entro gli errori massimi

tollerati;

c) della costruzione, che deve garantire che le

proprieta' metrologiche non rischiano di diminuire

notevolmente nell'uso normale dello strumento;

d) dell'esistenza delle indicazioni segnaletiche

regolamentari e delle targhette di punzonatura o dello

spazio che consenta l'apposizione dei marchi di verifica

CEE.

3. Ove i controlli effettuati in occasione della

verificazione prima CEE conformemente alle disposizioni del

presente decreto e dei provvedimenti di attuazione delle

direttive particolari diano esito positivo, sullo strumento

verificato vengono apposti, secondo i casi, i marchi di

verificazione parziale o definitiva CEE, di cui

all'allegato II sotto la responsabilita' dell'ispettore

metrico, o dell'ente o istituto pubblico delegato di cui

all'Articolo 12, comma secondo.".

Art. 3

Aggiornamento

1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni transitorie

di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 e della decorrenza delle

abrogazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, derivanti da

aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/17/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, anche in esito alla

procedura di cui all'articolo 4 della medesima direttiva, si provvede

con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi

dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Note all'art. 3:

Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 11 del

2005, cosi' recita;

"Art. 11. Attuazione in via regolamentare e

amministrativa.

1. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma,

della Costituzione, gia' disciplinate con legge, ma non

coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono

essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la

legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in

allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle

direttive per l'attuazione delle quali chiede

l'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera d).

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai

sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto

1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del

Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le

politiche comunitarie e del Ministro con competenza

istituzionale prevalente per la materia, di concerto con

gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento

e' acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve

esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Sugli schemi di regolamento e' altresi' acquisito, se cosi'

dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti

organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento

sono trasmessi con apposite relazioni cui e' allegato il

parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro

quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti

termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di

detti pareri.

3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle

seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle

disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

a) individuazione della responsabilita' e delle

funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del

principio di sussidiarieta';

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi

gia' operanti nel settore e secondo modalita' che

assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerita';

c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive

in conformita' alle peculiarita' socio-economiche nazionali

e locali e alla normativa di settore;

d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto

dei principi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge

15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche

delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria

intervenute sino al momento della loro adozione.

5. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma,

della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da

regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive

modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le

direttive possono essere attuate con regolamento

ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto

amministrativo generale da parte del Ministro con

competenza prevalente per la materia, di concerto con gli

altri Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono

attuate le successive modifiche e integrazioni delle

direttive.

6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte

in ordine alle modalita' della loro attuazione, la legge

comunitaria o altra legge dello Stato detta i principi e

criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le

disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o

amministrative o individuare le autorita' pubbliche cui

affidare le funzioni amministrative inerenti

all'applicazione della nuova disciplina.

7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi

dell'art. 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle

direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture

amministrative;

b) la previsione di nuove spese o minori entrate.

8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto

comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al

presente articolo possono essere adottati nelle materie di

competenza legislativa delle regioni e delle province

autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei

suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In

tale caso, gli atti normativi statali adottati si

applicano, per le regioni e le province autonome nelle

quali non sia ancora in vigore la propria normativa di

attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine

stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa

comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di

entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna

regione e provincia autonoma e recano l'esplicita

indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato

e del carattere cedevole delle disposizioni in essi

contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al

preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano.".

Art. 4

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto

legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli

adempimenti conseguenti con le risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.