Art. 1
(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale, secondo i principi e i criteri direttivi indicati nella presente legge.
CAPO I
Disposizioni generali rivolte all’equità e alla razionalità del sistema
Art. 2
(Revisione del catasto degli immobili)
1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1 il Governo è delegato ad attuare una revisione del catasto dei fabbricati attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando in particolare per le unità immobiliari urbane censite al catasto fabbricati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere procedure di collaborazione con i Comuni nel cui territorio sono collocati gli immobili;
b) definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;
c) operare con riferimento ai rispettivi valori medi ordinari espressi dal mercato nel triennio antecedente l’anno di entrata in vigore del decreto legislativo;
d) rideterminare le definizioni delle destinazioni d’uso catastali ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;
e) determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i seguenti parametri:
1) per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria mediante un processo estimativo che:
1.1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superfice dell’unità immobiliare;
1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale;
1.3) qualora i valori non possono essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la metodologia di cui al successivo n. 2;
2) per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale mediante un processo estimativo che:
2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l’applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici, per ciascuna destinazione catastale speciale;
2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, e il criterio reddituale per gli immobili per i quali la redditività costituisce l’aspetto prevalente;
f) determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che:
1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati sul mercato delle locazioni;
2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, mediante l’applicazione ai valori patrimoniali di specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l’anno di entrata in vigore del decreto legislativo;
g) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione dei parametri utilizzati per la definizione del valore patrimoniale e della rendita.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è delegato, altresì, ad emanare norme dirette a:
a) ridefinire le competenze e la composizione delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, assicurando la presenza in esse di rappresentanti dell’Agenzia del Territorio, di professionisti e docenti qualificati in materia di economia ed estimo urbano e rurale, esperti di statistica ed econometria, nonché di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e amministrativa e a commissioni tributarie anche al fine di prevedere procedure pregiudiziali di definizione delle controversie;
b) assicurare la collaborazione tra l’Agenzia del territorio ed i Comuni;
c) prevedere la possibilità per l’Agenzia del Territorio di impiegare, mediante apposite convenzioni, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini professionali;
d) garantire, a livello nazionale da parte dell’Agenzia del Territorio, l'uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza rispetto ai dati di mercato dei valori e dei redditi nei rispettivi ambiti territoriali;
e) utilizzare, in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, adeguati strumenti di comunicazione anche collettiva per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all’albo pretorio;
f) procedere alla ricognizione, riordino, variazione e abrogazione delle norme che attualmente regolano il sistema catastale dei fabbricati;
g) individuare l’anno fiscale dal quale sono applicate le nuove rendite e valori patrimoniali;
h) prevedere, contestualmente alla efficacia impositiva dei nuovi valori la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale medio con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per le attività previste dallo stesso articolo dovranno prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalità già esistenti nell’ambito delle amministrazioni pubbliche.
Art. 3
(Stima e monitoraggio dell’evasione)
1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1 il Governo è delegato ad introdurre norme dirette a:
a) definire una metodologia di rilevazione dell’evasione, riferita a tutti i principali tributi, basata sul confronto tra i dati di contabilità nazionale e quelli acquisiti dall’anagrafe tributaria, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti, stabili nel tempo, cui garantire una adeguata pubblicizzazione.
b) prevedere che i risultati siano calcolati e pubblicati a cadenza annuale;
c) istituire presso l’Istituto nazionale di statistica-ISTAT una commissione senza diritto a gettoni di presenza, rimborsi o compensi, composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal predetto Istituto, dal Ministero delle economia e delle finanze, nonché da altri Ministeri ovvero amministrazioni interessate.
2. Il Governo redige annualmente, all’interno della procedura di bilancio, un rapporto sulla strategia seguita e sui risultati conseguiti sul fronte delle misure di contrasto all’evasione.
Art. 4
(Monitoraggio e riordino dell’erosione fiscale)
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, il Governo redige altresì annualmente, all’interno della procedura di bilancio, un rapporto sulle spese fiscali, intendendo per tali qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell’imponibile o dell’imposta, regime di favore, sulla base di metodi e criteri stabili nel tempo, che consentano anche un confronto con i programmi di spesa, eventualmente prevedendo la costituzione di una commissione composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalle altre Amministrazioni interessate, senza diritto a gettoni di presenza, rimborsi o compensi.
2. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1 il Governo è delegato ad introdurre norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell’ambiente. Con gli stessi decreti legislativi il Governo è altresì delegato a procedere, in funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate con l’attuazione del presente articolo, alla razionalizzazione e stabilizzazione dell’istituto del 5 per mille.
CAPO II
Contrasto all’evasione e all’elusione e revisione del rapporto tra fisco e contribuente
Art. 5
(Disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fiscale)
1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di introdurre il principio generale di divieto dell’abuso del diritto, esteso ai tributi non armonizzati, in applicazione dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;
b) garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine:
1) considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell’operazione abusiva;
2) escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l’operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali; stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell’operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e consistono in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda del contribuente;
c) prevedere l’inopponibilità all’amministrazione fiscale degli strumenti giuridici di cui alla lettera a) e il conseguente potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio di imposta;
d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare il disegno abusivo e le modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati nonché la loro non conformità ad una normale logica di mercato gravando, invece, sul contribuente l’onere di allegare la esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti;
e) prevedere, a pena di nullità, nella motivazione dell’accertamento fiscale una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva;
f) prevedere, specifiche regole procedimentali, che garantiscano un efficace contraddittorio con l’amministrazione fiscale e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento ed in ogni stato e grado del giudizio tributario;
g) prevedere che in caso di ricorso, le sanzioni e gli interessi sono riscuotibili dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
Art. 6
(Gestione del rischio fiscale, governance aziendale e tutoraggio)
1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad introdurre norme che prevedono forme di comunicazione e cooperazione rafforzata tra le imprese e l’amministrazione finanziaria, nonché, anche, per i soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni.
2. Nella introduzione delle norme di cui al comma 1, il Governo può, altresì, prevedere incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti, riduzione delle eventuali sanzioni.
3. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad introdurre disposizioni per revisionare ed ampliare il così detto ‘tutoraggio’ al fine di garantire una migliore assistenza ai contribuenti, in particolare quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per l’assolvimento degli adempimenti, la predisposizione delle dichiarazioni e il calcolo delle imposte.
4. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad introdurre disposizioni per la revisione della disciplina degli interpelli, per garantirne una maggiore omogeneità anche ai fini di una migliore tutela giurisdizionale ed una maggiore tempestività nella redazione dei pareri.
Art. 7
(Semplificazione)
1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1 il Governo provvede, inoltre, alla:
a) revisione sistematica dei regimi fiscali e loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue;
b) revisione degli adempimenti con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni, o risultino di scarsa utilità per l’Amministrazione finanziaria ai fini dell’attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità;
c) revisione, nell’ottica della semplificazione, delle funzioni dei sostituti d’imposta e di dichiarazione, dei Centri di assistenza fiscale e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell’utilizzo dell’informatica.
Art. 8
(Revisione del sistema sanzionatorio)
1. Revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa; individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti; possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi, o di applicare sanzioni amministrative anziché penali.
2. Definizione della portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale effettuato entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza.
Art. 9
(Rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo)
1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad introdurre norme per il rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzamento dell’utilizzo da parte dell’Amministrazione finanziaria di controlli mirati, utilizzando in modo appropriato e completo gli elementi contenuti nelle banche dati e prevedendo, laddove possibile, sinergie con altre autorità pubbliche nell’ottica di migliorare l’efficacia delle metodologie di controllo.
b) previsione dell’obbligo di garantire l’assoluta riservatezza nell’attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell’accertamento; effettiva osservanza, nel corso dell’attività di controllo, del principio di ridurre al minimo gli ostacoli al normale svolgimento dell’attività economica del contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di proporzionalità; rafforzamento del contraddittorio nella fase di indagine e subordinazione dei successivi atti di accertamento e liquidazione all’esaurimento del contraddittorio procedimentale.
c) potenziamento e razionalizzazione della tracciabilità dei pagamenti prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità;
d) potenziamento dell’utilizzo della fatturazione elettronica.
Art. 10
(Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali)
1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad introdurre norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, nonché per l’efficientamento dei poteri di riscossione delle entrate degli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di misure acceleratorie della definizione delle controversie di competenza delle commissioni tributarie, prevedendo a tal fine procedure pregiudiziali di definizione delle liti di modesta entità;
b) estensione della conciliazione giudiziale alla fase di appello e al giudizio di revocazione;
c) miglioramento dell’efficienza delle commissioni tributarie attraverso una ridistribuzione territoriale del personale giudicante;
d) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurare, in particolare, certezza, efficienza ed efficacia dei loro poteri di riscossione, competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione di tali poteri, nonché forme di garanzia quanto alla trasparenza, effettività e tempestività dell’acquisizione da parte degli enti locali delle entrate riscosse.
CAPO III
Revisione della tassazione in funzione della crescita,
dell’internazionalizzazione delle imprese commerciali e della tutela dell’ambiente
Art. 11
(Unificazione dell’imposizione sui redditi da impresa e da lavoro autonomo
e previsione di regimi forfettari per i contribuenti di minori dimensioni)
1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo è autorizzato ad introdurre norme per la ridefinizione dell’imposizione sui redditi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) assimilazione dell’imposizione su tutti i redditi d’impresa commerciale o di lavoro autonomo, compresi quelli prodotti in forma associata, dagli attuali soggetti passivi dell’IRPEF e dell’IRES, assoggettandoli a un’imposta unica, in particolare, prevedendo la deducibilità dalla base imponibile della predetta imposta unica delle somme prelevate dall’artista o professionista o dai soci o associati ovvero dall’imprenditore o dai soci, e la concorrenza delle predette somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF dell’artista o del professionista e dei soci o associati e dell’imprenditore o dei soci;
b) istituzione per i contribuenti di minori dimensioni, di regimi che prevedano il pagamento a forfait di un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché a tendenziale invarianza dell’importo complessivo dovuto, coordinandoli con analoghi regimi vigenti;
c) possibilità di prevedere forme di opzionalità.
Art. 12
(Razionalizzazione della determinazione del reddito d’impresa e della produzione netta)
1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad introdurre norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni derivanti dagli organismi internazionali e dalla Unione Europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste in altri ordinamenti;
b) revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento all’individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all’estero e di quelle insediate in Italia di soggetti non residenti, al regime di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all’estero;
c) revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici.
Art. 13
(Razionalizzazione dell’IVA e di altre imposte indirette)
1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad introdurre norme per il recepimento della direttiva 2006/112/CE, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;
b) attuazione del regime del gruppo IVA previsto dall’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE.
2. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad introdurre norme per la revisione delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote;
b) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari.
Art. 14
(Fiscalità ambientale)
1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile e la green economy, nonché della proposta di direttiva del Consiglio COM (2011) 169 recante modifica della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, il Governo, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1 è delegato ad introdurre nuove forme di fiscalità, finalizzate a preservare e garantire l’equilibrio ambientale (incentives and green taxes) e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio, adottando, in coerenza con le previsioni della predetta proposta di direttiva, il principio dell’esclusione dalla carbon tax dei settori regolati dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, e prevedendo che il gettito riveniente dall’introduzione della carbon tax sia destinato prioritariamente al finanziamento del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e degli interventi volti alla tutela dell’ambiente, in particolare alla diffusione delle tecnologie a basso contenuto di carbonio. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dal presente articolo sarà coordinata con la data di recepimento, nei Paesi membri, della disciplina armonizzata stabilita in materia a livello europeo.
Art. 15
(Giochi pubblici)
1. Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1 il Governo è delegato ad attuare il riordino delle vigenti disposizioni in materia di giochi pubblici, in applicazione dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) raccolta sistematica ed organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi;
b) adeguamento di tali disposizioni ai più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti a livello europeo;
c) coordinamento formale delle disposizioni raccolte ed abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali;
d) riordino della disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, nonché della disciplina relativa alle corse ippiche.
2. Con decreti legislativi ai sensi del comma 1 il Governo è inoltre delegato a:
a) introdurre specifiche disposizioni volte a prevenire, curare e recuperare i fenomeni di ludopatia, sulla base di linee di indirizzo tecnico-scientifiche e con la realizzazione di progetti specifici, finanziati con il gettito di idonee sanzioni, nonché vincolando a tale scopo una specifica quota del fondo sanitario nazionale, da ripartirsi con delibera del CIPE in attuazione dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.662, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
b) contrastare forme di pubblicità del gioco non conforme a quello considerato lecito a legislazione vigente e comunque vietare su ogni mezzo di comunicazione forme di pubblicità ingannevole ovvero che non indichino, anche sui documenti rappresentativi, l’alea della vincita;
c) tutelare opportunamente i minori dalla pubblicità dei giochi e garantire comunque, anche contrastando diverse forme di attrazione, il rispetto del divieto di partecipazione a giochi con vincite di denaro, disciplinando altresì opportunamente l’ubicazione dei locali adibiti a giochi sul territorio.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 16
(Procedura)
1. Gli schemi dei decreti di cui all’articolo 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Il termine è prorogato di dieci giorni, su espressa richiesta delle Commissioni stesse alle rispettive Camere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o il numero dei decreti legislativi. Qualora sia stata chiesta la proroga e limitatamente alle materia per cui essa sia concessa, i termini per l’esercizio della delega sono prorogati di dieci giorni. Trascorso il termine previsto per l’emissione del parere o quello eventualmente prorogato, il parere s’intende espresso favorevolmente.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al presente articolo.
3. Nella emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo assicura la introduzione delle nuove norme mediante la modifica o integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.
4. Entro il medesimo termine di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l’abrogazione delle norme incompatibili.
Art. 17
(Oneri finanziari)
1. Dai decreti delegati di attuazione della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri, anche in termini di minor gettito, per la finanza pubblica.