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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante modifiche al DPR 16 dicembre 1992, n. 495, concernente l'esecuzione e l'attuazione del nuovo Codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.

Consiglio dei Ministri: 25/05/2012
Proponenti: Infrastrutture e Trasporti
Status: Pubblicato in G.U. n. 203 del 31/08/2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.

503;

Vista la raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione

europea del 4 giugno 1998;

Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto l'articolo 58 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n. 495;

Visto l'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n.

400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 gennaio 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 25 maggio 2012;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 381 del decreto del Presidente della

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16

dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo la parola: «Strutture» e' inserita una

virgola e la parola: «contrassegno»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la circolazione

e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con

capacita' di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il

comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico

accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa nota mediante

l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di

parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla

raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4

giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno e' strettamente

personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su

tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso

deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo,

in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione

delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il

segnale di: "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.»;

c) al comma 3:

1) le parole: «dall'ufficio medico-legale dell'Unita' Sanitaria

Locale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio medico-legale

dell'Azienda Sanitaria Locale»;

2) dopo le parole: «capacita' di deambulazione» sono inserite

le seguenti: «impedita o»;

3) gli ultimi due periodi sono soppressi;

d) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Trascorso tale periodo e' consentita l'emissione di un nuovo

contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione

medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria

Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona

invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.»;

e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nei casi in cui

ricorrono particolari condizioni di invalidita' della persona

interessata, il comune puo', con propria ordinanza, assegnare a

titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita

segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per

disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale

agevolazione, se l'interessato non ha disponibilita' di uno spazio di

sosta privato accessibile, nonche' fruibile, puo' essere concessa

nelle zone ad alta densita' di traffico, dietro specifica richiesta

da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili".

Il comune puo' inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree

destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero

di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di

contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11,

comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,

n. 503, e prevedere, altresi', la gratuita' della sosta per gli

invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino gia' occupati o

indisponibili gli stalli a loro riservati.»;

f) al comma 6, le parole: «Ministro dei lavori pubblici sentito

il Ministro della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della

salute».

Avvertenze:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

europee (GUCE)

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 2, del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

«2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e' autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del

regolamento per l'esecuzione del presente codice alle

direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in

materia. Analogamente il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti e' autorizzato ad adeguare con propri decreti

le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui

all'art. 44.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio

1996, n. 503 recante: Regolamento recante norme per

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli

edifici, spazi e servizi pubblici, e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1996, n. 227, S.O;

La raccomandazione n. 98/76/CE del Consiglio

dell'Unione europea del 4 giugno 1998, recante:

Raccomandazione del Consiglio su un contrassegno di

parcheggio per disabili, e' pubblicata nella G.U.C.E. 12

giugno 1998, n. L 167.

- Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri

storici.

1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la

circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone

invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a

traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli,

contengono i soli dati indispensabili ad individuare

l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di

diciture dalle quali puo' essere individuata la persona

fisica interessata.

2. Per fini di cui al comma 1, le generalita' e

l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati

sui contrassegni con modalita' che non consentono la loro

diretta visibilita' se non in caso di richiesta di

esibizione o di necessita' di accertamento.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche

in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di

esposizione sui veicoli di copia del libretto di

circolazione o di altro documento.

4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante

impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai

centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano,

altresi', ad applicarsi le disposizioni del decreto del

Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.».

- Si riporta il testo dell'art. 58 della legge 29

luglio 2010, n. 120:

«Art. 58. (Modifiche all'art. 74 del codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente

contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)

1. All'art. 74 del codice in materia di protezione dei

dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai

quali puo' desumersi la speciale natura dell'autorizzazione

per effetto della sola visione del contrassegno» sono

sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali puo'

essere individuata la persona fisica interessata»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Per fini di cui al comma 1, le generalita' e

l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati

sui contrassegni con modalita' che non consentono la loro

diretta visibilita' se non in caso di richiesta di

esibizione o di necessita' di accertamento».".

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre

1992, n. 495, recante: Regolamento di esecuzione e di

attuazione del nuovo codice della strada, e' pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23

agosto 1988, n. 400:

«Art. 17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere

del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta

giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti

per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti

legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei

decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi

quelli relativi a materie riservate alla competenza

regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di

leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si

tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle

amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate

dalla legge;

e) (abrogata)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il

Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni

parlamentari competenti in materia, che si pronunciano

entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i

regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per

le quali le leggi della Repubblica, autorizzando

l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,

determinano le norme generali regolatrici della materia e

dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto

dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di

autorita' sottordinate al ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

materie di competenza di piu' ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti

ministeriali ed interministeriali, che devono recare la

denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere

del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla

registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici

dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai

sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente

d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con

il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei

criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione

con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che

tali uffici hanno esclusive competenze di supporto

dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo

e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello

dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante

diversificazione tra strutture con funzioni finali e con

funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni

omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le

duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica

dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della

consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non

regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'

dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali

generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1

del presente articolo, si provvede al periodico riordino

delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione

di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e

all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la

loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo

o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 381 del citato decreto

del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,

come modificato dal presente decreto:

«Art. 381. (Art. 188 Cod. Str.) Strutture,

contrassegno e segnaletica per la mobilita' delle persone

invalide.

1. Ai fini di cui all'art. 188, comma 1, del codice,

gli enti proprietari della strada devono allestire e

mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per

consentire ed agevolare la mobilita' delle persone

invalide.

2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a

servizio delle persone invalide con capacita' di

deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune

rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo

specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa

nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato:

"contrassegno per parcheggio per disabili" conforme al

modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del

Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla

figura V.4. Il contrassegno e' strettamente personale, non

e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto

il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo

stesso deve essere esposto, in originale, nella parte

anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile

per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al

comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di

"simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.

3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma

2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del

comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto

la propria responsabilita' i dati personali e gli elementi

oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la

certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale

dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale

risulta che nella visita medica e' stato espressamente

accertato che la persona per la quale viene chiesta

l'autorizzazione ha effettiva capacita' di deambulazione

impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha

validita' 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione

del certificato del medico curante che confermi il

persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo

al rilascio.

4 . Per le persone invalide a tempo determinato in

conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche,

l'autorizzazione puo' essere rilasciata a tempo determinato

con le stesse modalita' di cui al comma 3. In tal caso, la

relativa certificazione medica deve specificare il

presumibile periodo di durata della invalidita'. Anche le

autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate cosi'

come previsto dal comma 3. Trascorso tale periodo e'

consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo

determinato, previa ulteriore certificazione medica

rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda

Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le

condizioni della persona invalida danno diritto

all'ulteriore rilascio.

5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di

invalidita' della persona interessata, il comune puo', con

propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato

spazio di sosta individuato da apposita segnaletica

indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per

disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig.II.

79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha

disponibilita' di uno spazio di sosta privato accessibile

nonche' fruibile, puo' essere concessa nelle zone ad alta

densita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte

del detentore del "contrassegno di parcheggio per

disabili". Il comune puo' inoltre stabilire, anche

nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento

gestite in concessione, un numero di posti destinati alla

sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno

superiore al limite minimo previsto dall'art. 11, comma 5,

del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,

n. 503, e prevedere altresi' la gratuita' della sosta per

gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino

gia' occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

6. Gli schemi delle strutture e le modalita' di

segnalamento delle stesse, nonche' le modalita' di

apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro

utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1,

sono determinati con apposito disciplinare tecnico,

approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

sentito il Ministro della salute.

Art. 2

Modifiche ai Titoli II e V del decreto del Presidente della

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. La sostituzione del «contrassegno invalidi» con il nuovo

«contrassegno di parcheggio per disabili», conforme al modello

previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del

4 giugno 1998, deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata in

vigore del presente regolamento, salvo che le amministrazioni

comunali non decidano tempi piu' contenuti. I Comuni garantiscono,

comunque, in tale periodo il rinnovo dei «contrassegni invalidi» gia'

rilasciati con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili».

2. Nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano

la loro validita' le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni

invalidi» gia' rilasciati.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente

regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di cui

all'articolo 2 deve essere adattata alle intervenute modifiche. In

caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilita'

devono essere conformi alle norme del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 30 luglio 2012