IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante il nuovo Codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada;
Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, ed in particolare,
l'articolo 11, comma 2, lettera b), che ha modificato la disciplina
di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di targhe dei rimorchi degli autoveicoli;
Visto, altresi', il comma 7 del citato articolo 11 della legge 29
luglio 2010, n. 120, che prevede l'emanazione di norme regolamentari
per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio
2010, n. 120, che ha introdotto il comma 4-bis all'articolo 94 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di carta di
circolazione e di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 30 agosto 2011 e
del 24 novembre 2011;
Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicita' ed economicita'
della normazione, ricondurre ad un unico atto normativo l'attuazione
delle disposizioni di cui ai citati articoli 11, comma 7, e 12, comma
1, lettera a), della legge n. 120 del 2010, incidenti entrambe sulla
medesima materia del decreto del Presidente della Repubblica n. 495
del 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, in materia di carta di circolazione
1. Dopo l'articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e' inserito il seguente:
«Art. 247-bis.
Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e
intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario
della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e
rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione
societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto
giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza
della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico
registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione.
Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle
generalita' della persona fisica intestataria della carta di
circolazione.
2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli
interessati:
a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad
altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai
rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea
disponibilita', per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di
comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in
custodia giudiziale; sulla carta di circolazione e' annotato il
nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto,
ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono
esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i
componenti del nucleo familiare, purche' conviventi;
b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta,
nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto
archivio e' annotato il nominativo del locatario e la scadenza del
relativo contratto;
c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli
destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando
la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei
Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza
conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di
circolazione, intestata a nome del locatore, e' annotato il Corpo di
polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo
contratto;
d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci,
mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore
responsabile della circolazione del veicolo;
e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta
di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in
disponibilita' di soggetto diverso dall'intestatario per periodi
superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali
che, in conformita' alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque
determinino tale disponibilita'.».
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, S.O.
- Il regolamento 16 dicembre 1992 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
303, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 della
legge 29 luglio 2010, n. 120:
«Art. 11 (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196
del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di
rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, di
targa personale, di targa dei rimorchi e di solidarieta'
nel pagamento delle sanzioni). - In vigore dal 13 agosto
2010.
1. Il comma 2 dell'art. 94 del decreto legislativo n.
285 del 1992 e' sostituito dal seguente:
"2. L'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il
termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al
rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto
dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei
trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di
persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente
procede all'aggiornamento della carta di circolazione".
2. All'art. 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a
piu' di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso
di trasferimento di proprieta', costituzione di usufrutto,
stipulazione di locazione con facolta' di acquisto,
esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla
circolazione";
b) al comma 4, le parole: "I rimorchi e" sono
soppresse;
c) al comma 15, le parole: "Alle violazioni di cui al
comma 12" sono sostituite dalle seguenti: "Alle violazioni
di cui ai commi 11 e 12".
3. Al comma 1 dell'art. 103 del decreto legislativo n.
285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ", la carta di
circolazione e le targhe" sono sostituite dalle seguenti:
"e la carta di circolazione";
b) al secondo periodo, le parole: "e delle targhe"
sono soppresse.
4. Al comma 1 dell'art. 196 del decreto legislativo n.
285 del 1992, dopo le parole: "il proprietario del veicolo"
sono inserite le seguenti: "ovvero del rimorchio, nel caso
di complesso di veicoli".
5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita'
di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100,
comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3
del presente articolo, anche con riferimento alle procedure
di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei
veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e
226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
nel Pubblico registro automobilistico (PRA).
6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis,
e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da
ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del
presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese
successivo alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 5.
7. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede a
modificare il regolamento nel senso di prevedere la
disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma
4 dell'art. 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del
presente articolo, con particolare riferimento alla
definizione delle caratteristiche costruttive,
dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita'
delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da
renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione
posteriori degli autoveicoli.
8. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 100 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo
modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo,
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore
delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e
comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. E'
fatta salva la possibilita' di immatricolare nuovamente i
rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al
periodo precedente.
9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 12 (Introduzione dell'art. 94-bis e modifiche agli
articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di divieto di intestazione fittizia dei
veicoli). - In vigore dal 13 agosto 2010.
1. All'art. 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 93, comma
2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al comma 1
del presente articolo, da cui derivi una variazione
dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che
comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo
superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso
dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla
carta di circolazione, nonche' della registrazione
nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera
b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la
sanzione prevista dal comma 3";
b) al comma 5, le parole: "previste nel comma 4" sono
sostituite dalle seguenti: "previste nei commi 4 e 4-bis".
2. Dopo l'art. 94 del decreto legislativo n. 285 del
1992 e' inserito il seguente:
"Art. 94-bis (Divieto di intestazione fittizia dei
veicoli). - 1. La carta di circolazione di cui all'art. 93,
il certificato di proprieta' di cui al medesimo articolo e
il certificato di circolazione di cui all'art. 97 non
possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di
intestazione o cointestazione simulate o che eludano o
pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della
circolazione di un veicolo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui
al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo
comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La
sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a
chi abbia la materiale disponibilita' del veicolo al quale
si riferisce l'operazione, nonche' al soggetto proprietario
dissimulato.
3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i
documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di
cui al medesimo comma e' soggetto alla cancellazione
d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225,
comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di
circolazione dopo la cancellazione, si applicano le
sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'art. 93. La
cancellazione e' disposta su richiesta degli organi di
polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui
al comma 2 dopo che l'accertamento e' divenuto definitivo.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
della giustizia e dell'interno, sono dettate le
disposizioni applicative della disciplina recata dai commi
1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di
quelle situazioni che, in relazione alla tutela della
finalita' di cui al comma 1 o per l'elevato numero dei
veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica
che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma
1".
3. All'art. 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione
si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7
dell'art. 93"».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 247 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
«Art. 247 (Art. 94 Cod. Str.) (Comunicazioni degli
uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.). - 1. Gli uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
comunicano agli uffici provinciali del P.R.A. i dati di
identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il
trasferimento di residenza e di proprieta' ed i dati
anagrafici di chi si e' rispettivamente dichiarato
intestatario o nuovo intestatario, nei tempi di cui
all'art. 245, commi 1 e 3, e con le modalita' di cui al
comma 2 dello stesso articolo.
2. Gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli
uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni relative
ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di
proprieta' nei tempi di cui all'art. 245, commi 1 e 3, e
con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso articolo.
3. L'ufficio centrale operativo della Direzione
generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di
circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati
alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di
pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla
nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del
locatario del veicolo cui si riferisce la carta di
circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla
carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono
trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico
secondo i tracciati record prescritti dalla stessa
Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di
residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di
registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di
anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di
residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa
consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei
versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1°
dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di
circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente
dichiarato che il soggetto trasferito non e' proprietario o
locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o
rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso
pagamento.
4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento
della carta di circolazione provvedono gli uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che
provvedono, altresi', al rinnovo della carta di
circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di
distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli
articoli 95 e 102 del codice.».
- Si riporta il testo degli articoli 225 e 226 del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992:
«Art. 225 (Istituzione di archivi ed anagrafe
nazionali). - 1. Ai fini della sicurezza stradale e per
rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo
stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei
relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un archivio nazionale delle strade;
b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che
include anche incidenti e violazioni.
Art. 226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe
nazionale). - 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' istituito l'archivio nazionale delle
strade, che comprende tutte le strade distinte per
categorie, come indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono
essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico della strada, al traffico veicolare, agli
incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte
dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art.
54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti
proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico delle singole strade, allo stato di
percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi
d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e
attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che
e' tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i
dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di
cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale
delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potra'
avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese
negli elenchi delle strade non percorribili, che
annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale
sulla base dei dati trasmessi dalle societa'
concessionarie, per le autostrade in concessione,
dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle
regioni, per la rimanente viabilita'. Il regolamento
determina i criteri e le modalita' per la formazione, la
trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli
elenchi.
5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i
dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1,
lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono
essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di
costruzione e di identificazione, all'emanazione della
carta di circolazione e del certificato di proprieta', a
tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del
veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato
coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne
abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai
dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine
agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a
totale carico del richiedente e vengono stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. L'archivio e' completamente informatizzato; e'
popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento
per i trasporti terrestri, dal P.R.A., dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui
all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi
di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i
trasporti terrestri.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni
componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite
nel regolamento.
10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
ogni conducente, i dati relativi al procedimento di
rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti
successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di
sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle
violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6
giugno 1974, n. 298, che comportano l'applicazione delle
sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida
di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del
punteggio di cui all'art. 126-bis agli incidenti che si
siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni
comminate.
12. L'anagrafe nazionale e' completamente
informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati
raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle
prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle
compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento,
al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti
norme saranno altresi' specificati i contenuti, le
modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli
archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 246 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992:
«Art. 246 (Art. 93 Cod. Str.) (Caratteristiche dei
veicoli destinati a servizio di polizia stradale). - 1. I
veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di
polizia stradale, ai sensi dell'art. 93, comma 11, del
codice, oltre che rispondere alle norme del codice e del
presente regolamento per quanto riguarda le caratteristiche
tecniche stabilite per la categoria di appartenenza, devono
possedere altresi' i requisiti fissati dall'art. 227, comma
2, in relazione al punto F, lettera g) dell'appendice V al
presente titolo.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
stabilire che ai veicoli di cui al comma 1 venga rilasciata
una speciale targa di immatricolazione, anche in deroga ai
criteri fissati nel comma 1, lettere a) e c),
dell'appendice XII al presente titolo, al fine
dell'indicazione che detti veicoli sono destinati
esclusivamente al servizio di polizia stradale.».