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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante modifiche al DPR 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di variazione dell'intestatario della carta di circolazione, intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di targhe dei rimorchi.

Consiglio dei Ministri: 25/05/2012
Proponenti: Infrastrutture e Trasporti
Status: Pubblicato in G.U. n. 273 del 22/11/2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni, recante il nuovo Codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di

esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada;

Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, ed in particolare,

l'articolo 11, comma 2, lettera b), che ha modificato la disciplina

di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del

1992, in materia di targhe dei rimorchi degli autoveicoli;

Visto, altresi', il comma 7 del citato articolo 11 della legge 29

luglio 2010, n. 120, che prevede l'emanazione di norme regolamentari

per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive

modificazioni;

Visto l'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio

2010, n. 120, che ha introdotto il comma 4-bis all'articolo 94 del

decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di carta di

circolazione e di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli

e rimorchi;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 30 agosto 2011 e

del 24 novembre 2011;

Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicita' ed economicita'

della normazione, ricondurre ad un unico atto normativo l'attuazione

delle disposizioni di cui ai citati articoli 11, comma 7, e 12, comma

1, lettera a), della legge n. 120 del 2010, incidenti entrambe sulla

medesima materia del decreto del Presidente della Repubblica n. 495

del 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 25 maggio 2012;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre

1992, n. 495, in materia di carta di circolazione

1. Dopo l'articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica

16 dicembre 1992, n. 495, e' inserito il seguente:

«Art. 247-bis.

Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e

intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario

della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e

rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione

societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto

giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza

della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico

registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente

ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi

informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione.

Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle

generalita' della persona fisica intestataria della carta di

circolazione.

2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli

interessati:

a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad

altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai

rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea

disponibilita', per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di

comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in

custodia giudiziale; sulla carta di circolazione e' annotato il

nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto,

ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono

esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i

componenti del nucleo familiare, purche' conviventi;

b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui

agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta,

nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e

rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto

archivio e' annotato il nominativo del locatario e la scadenza del

relativo contratto;

c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli

destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando

la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei

Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza

conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di

circolazione, intestata a nome del locatore, e' annotato il Corpo di

polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo

contratto;

d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli,

motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci,

mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore

responsabile della circolazione del veicolo;

e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta

di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in

disponibilita' di soggetto diverso dall'intestatario per periodi

superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali

che, in conformita' alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque

determinino tale disponibilita'.».

--------------------------------------------------------------------------------

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23

agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve

pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono

essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti

legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei

decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi

quelli relativi a materie riservate alla competenza

regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di

leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si

tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle

amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate

dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni

parlamentari competenti in materia, che si pronunciano

entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i

regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per

le quali le leggi della Repubblica, autorizzando

l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,

determinano le norme generali regolatrici della materia e

dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto

dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di

autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

materie di competenza di piu' Ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti

ministeriali ed interministeriali, che devono recare la

denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere

del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla

registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici

dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai

sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente

d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con

il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei

criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione

con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che

tali uffici hanno esclusive competenze di supporto

dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo

e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello

dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante

diversificazione tra strutture con funzioni finali e con

funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni

omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le

duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica

dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della

consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non

regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'

dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali

generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1

del presente articolo, si provvede al periodico riordino

delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione

di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e

all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la

loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo

o sono comunque obsolete.».

- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

18 maggio 1992, n. 114, S.O.

- Il regolamento 16 dicembre 1992 (Regolamento di

esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)

e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.

303, S.O.

- Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 della

legge 29 luglio 2010, n. 120:

«Art. 11 (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196

del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di

rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, di

targa personale, di targa dei rimorchi e di solidarieta'

nel pagamento delle sanzioni). - In vigore dal 13 agosto

2010.

1. Il comma 2 dell'art. 94 del decreto legislativo n.

285 del 1992 e' sostituito dal seguente:

"2. L'ufficio competente del Dipartimento per i

trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e

statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il

termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al

rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto

dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei

trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di

persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente

procede all'aggiornamento della carta di circolazione".

2. All'art. 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono

personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a

piu' di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso

di trasferimento di proprieta', costituzione di usufrutto,

stipulazione di locazione con facolta' di acquisto,

esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla

circolazione";

b) al comma 4, le parole: "I rimorchi e" sono

soppresse;

c) al comma 15, le parole: "Alle violazioni di cui al

comma 12" sono sostituite dalle seguenti: "Alle violazioni

di cui ai commi 11 e 12".

3. Al comma 1 dell'art. 103 del decreto legislativo n.

285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ", la carta di

circolazione e le targhe" sono sostituite dalle seguenti:

"e la carta di circolazione";

b) al secondo periodo, le parole: "e delle targhe"

sono soppresse.

4. Al comma 1 dell'art. 196 del decreto legislativo n.

285 del 1992, dopo le parole: "il proprietario del veicolo"

sono inserite le seguenti: "ovvero del rimorchio, nel caso

di complesso di veicoli".

5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'art. 17,

comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive

modificazioni, sentite le competenti Commissioni

parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita'

di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100,

comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992,

come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3

del presente articolo, anche con riferimento alle procedure

di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei

veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e

226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e

nel Pubblico registro automobilistico (PRA).

6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis,

e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da

ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del

presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese

successivo alla data di entrata in vigore del regolamento

di cui al comma 5.

7. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, provvede a

modificare il regolamento nel senso di prevedere la

disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma

4 dell'art. 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992,

come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del

presente articolo, con particolare riferimento alla

definizione delle caratteristiche costruttive,

dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita'

delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da

renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione

posteriori degli autoveicoli.

8. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 100 del

decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo

modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo,

si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore

delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e

comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. E'

fatta salva la possibilita' di immatricolare nuovamente i

rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al

periodo precedente.

9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente

articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori

oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12 (Introduzione dell'art. 94-bis e modifiche agli

articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992,

in materia di divieto di intestazione fittizia dei

veicoli). - In vigore dal 13 agosto 2010.

1. All'art. 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 93, comma

2, gli atti, ancorche' diversi da quelli di cui al comma 1

del presente articolo, da cui derivi una variazione

dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che

comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo

superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso

dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento

sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi

informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla

carta di circolazione, nonche' della registrazione

nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera

b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la

sanzione prevista dal comma 3";

b) al comma 5, le parole: "previste nel comma 4" sono

sostituite dalle seguenti: "previste nei commi 4 e 4-bis".

2. Dopo l'art. 94 del decreto legislativo n. 285 del

1992 e' inserito il seguente:

"Art. 94-bis (Divieto di intestazione fittizia dei

veicoli). - 1. La carta di circolazione di cui all'art. 93,

il certificato di proprieta' di cui al medesimo articolo e

il certificato di circolazione di cui all'art. 97 non

possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di

intestazione o cointestazione simulate o che eludano o

pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della

circolazione di un veicolo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque

richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui

al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo

comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La

sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a

chi abbia la materiale disponibilita' del veicolo al quale

si riferisce l'operazione, nonche' al soggetto proprietario

dissimulato.

3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i

documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di

cui al medesimo comma e' soggetto alla cancellazione

d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225,

comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di

circolazione dopo la cancellazione, si applicano le

sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'art. 93. La

cancellazione e' disposta su richiesta degli organi di

polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui

al comma 2 dopo che l'accertamento e' divenuto definitivo.

4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri

della giustizia e dell'interno, sono dettate le

disposizioni applicative della disciplina recata dai commi

1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di

quelle situazioni che, in relazione alla tutela della

finalita' di cui al comma 1 o per l'elevato numero dei

veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica

che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma

1".

3. All'art. 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione

si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7

dell'art. 93"».

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 247 del decreto del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:

«Art. 247 (Art. 94 Cod. Str.) (Comunicazioni degli

uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.). - 1. Gli uffici

provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.

comunicano agli uffici provinciali del P.R.A. i dati di

identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il

trasferimento di residenza e di proprieta' ed i dati

anagrafici di chi si e' rispettivamente dichiarato

intestatario o nuovo intestatario, nei tempi di cui

all'art. 245, commi 1 e 3, e con le modalita' di cui al

comma 2 dello stesso articolo.

2. Gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli

uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni relative

ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di

proprieta' nei tempi di cui all'art. 245, commi 1 e 3, e

con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso articolo.

3. L'ufficio centrale operativo della Direzione

generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di

circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati

alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di

pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla

nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del

locatario del veicolo cui si riferisce la carta di

circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla

carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono

trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale

della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico

secondo i tracciati record prescritti dalla stessa

Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di

residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di

registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di

anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di

residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa

consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei

versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1°

dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di

circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente

dichiarato che il soggetto trasferito non e' proprietario o

locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o

rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso

pagamento.

4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento

della carta di circolazione provvedono gli uffici

provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che

provvedono, altresi', al rinnovo della carta di

circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di

distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli

articoli 95 e 102 del codice.».

- Si riporta il testo degli articoli 225 e 226 del

citato decreto legislativo n. 285 del 1992:

«Art. 225 (Istituzione di archivi ed anagrafe

nazionali). - 1. Ai fini della sicurezza stradale e per

rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo

stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei

relativi mutamenti, sono istituiti:

a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti un archivio nazionale delle strade;

b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri

un archivio nazionale dei veicoli;

c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri

una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che

include anche incidenti e violazioni.

Art. 226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe

nazionale). - 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti e' istituito l'archivio nazionale delle

strade, che comprende tutte le strade distinte per

categorie, come indicato nell'art. 2.

2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono

essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e

giuridico della strada, al traffico veicolare, agli

incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte

dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art.

54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa

stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa

stabiliti nell'art. 10, comma 8.

3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti

proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere

all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza

stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e

giuridico delle singole strade, allo stato di

percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi

d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'

i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e

attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che

e' tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i

dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di

cui al comma 10.

4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale

delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che

eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potra'

avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese

negli elenchi delle strade non percorribili, che

annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale

sulla base dei dati trasmessi dalle societa'

concessionarie, per le autostrade in concessione,

dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle

regioni, per la rimanente viabilita'. Il regolamento

determina i criteri e le modalita' per la formazione, la

trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli

elenchi.

5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'

istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i

dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1,

lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).

6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono

essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di

costruzione e di identificazione, all'emanazione della

carta di circolazione e del certificato di proprieta', a

tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del

veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato

coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del

Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne

abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai

dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine

agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a

totale carico del richiedente e vengono stabiliti con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. L'archivio e' completamente informatizzato; e'

popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento

per i trasporti terrestri, dal P.R.A., dagli organi addetti

all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui

all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono

tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi

di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i

trasporti terrestri.

8. Nel regolamento sono specificate le sezioni

componenti l'archivio nazionale dei veicoli.

9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite

nel regolamento.

10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'

istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

ai fini della sicurezza stradale.

11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per

ogni conducente, i dati relativi al procedimento di

rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti

successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di

sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle

violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6

giugno 1974, n. 298, che comportano l'applicazione delle

sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida

di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del

punteggio di cui all'art. 126-bis agli incidenti che si

siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni

comminate.

12. L'anagrafe nazionale e' completamente

informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati

raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle

prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei

servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle

compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i

dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento,

al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.

13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti

norme saranno altresi' specificati i contenuti, le

modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli

archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.».

- Si riporta il testo dell'art. 246 del citato decreto

del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992:

«Art. 246 (Art. 93 Cod. Str.) (Caratteristiche dei

veicoli destinati a servizio di polizia stradale). - 1. I

veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di

polizia stradale, ai sensi dell'art. 93, comma 11, del

codice, oltre che rispondere alle norme del codice e del

presente regolamento per quanto riguarda le caratteristiche

tecniche stabilite per la categoria di appartenenza, devono

possedere altresi' i requisiti fissati dall'art. 227, comma

2, in relazione al punto F, lettera g) dell'appendice V al

presente titolo.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo'

stabilire che ai veicoli di cui al comma 1 venga rilasciata

una speciale targa di immatricolazione, anche in deroga ai

criteri fissati nel comma 1, lettere a) e c),

dell'appendice XII al presente titolo, al fine

dell'indicazione che detti veicoli sono destinati

esclusivamente al servizio di polizia stradale.».