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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 23 dicembre 2002, n. 314, concernente l'individuazione degli Uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Consiglio dei Ministri: 15/06/2012
Proponenti: Interno
Status: Pubblicato in G.U. n. 215 del 14/09/2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988,

n. 400;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il

riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della

legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante

ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a

norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002,

n. 314, e successive modificazioni, recante l'individuazione degli

uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,

n. 398, recante il regolamento sulla organizzazione degli uffici

centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno,

ed in particolare l'articolo 6 concernente l'organizzazione del

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della

difesa civile;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 maggio

2008 recanti, rispettivamente, il recepimento dell'accordo sindacale

integrativo per il personale direttivo e dirigente e il recepimento

dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e

non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicati

nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19

luglio 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ritenuto di dover rendere piu' evidenti i compiti e le funzioni

delle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, in

relazione al riordino di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.

139;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 16 aprile 2010;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 10 maggio 2010,

del 7 aprile 2011 e del 27 ottobre 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 15 giugno 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il

Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche e integrazioni all'articolo 2 del decreto del Presidente

della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo le parole: "Corpo

nazionale" sono aggiunte le seguenti: ", che assume la denominazione

di direttore regionale o interregionale".

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia ai sensi

dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 23

dicembre 2002, n. 314 recante: Regolamento concernente

l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' pubblicato nella

Gazz. Uff. 14 febbraio 2003, n. 37.

Note alle premesse

- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra

l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di

promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di

legge ed i regolamenti.

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, commi 2

e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina

dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri) :

«Articolo 17 (Regolamenti)

(Omissis)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il

Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni

parlamentari competenti in materia, che si pronunciano

entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i

regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per

le quali le leggi della Repubblica, autorizzando

l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,

determinano le norme generali regolatrici della materia e

dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto

dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(omissis)

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici

dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai

sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente

d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con

il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei

criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con

i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che

tali uffici hanno esclusive competenze di supporto

dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo

e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale

generale, centrali e periferici, mediante diversificazione

tra strutture con funzioni finali e con funzioni

strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e

secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni

funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica

dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza

delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non

regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'

dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali

generali. > > .

- Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante:

"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai

compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma

dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229." e'

pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2006, n. 80, S.O.

- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,

recante: Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30

settembre 2004, n. 252, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25

ottobre 2005, n. 249, S.O.

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:

"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche." e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.

106, Supplemento ordinario.

- Per i riferimenti al decreto del Presidente della

Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, si veda la nota al

titolo.

- Il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante:

"Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali

di livello dirigenziale generale del Ministero

dell'interno.", pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre

2001, n. 258, e' il seguente:

«Art.6. Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso

pubblico e della difesa civile.

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso

pubblico e della difesa civile svolge le funzioni e i

compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

a) soccorso pubblico;

b) prevenzione incendi e altre attivita' assegnate al

Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle vigenti

normative;

c) difesa civile;

d) politiche ed ordinanze di protezione civile.

2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso

pubblico e della difesa civile e' articolato nelle seguenti

direzioni centrali e uffici:

a) Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso

tecnico;

b) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza

tecnica;

c) Direzione centrale per la difesa civile e le

politiche di protezione civile;

d) Direzione centrale per la formazione;

e) Direzione centrale per le risorse umane;

f) Direzione centrale per le risorse finanziarie;

g) Direzione centrale per gli affari generali;

h) Direzione centrale per le risorse logistiche e

strumentali;

i) Ufficio centrale ispettivo.

3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso

pubblico e della difesa civile e' diretto da un Capo

dipartimento e ad esso e' assegnato un vice capo

dipartimento che espleta le funzioni vicarie e al quale

compete, oltre alle funzioni previste dalla normativa

vigente per la posizione di Ispettore generale capo del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il coordinamento

delle Direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d), f)

ed h) del comma 2. Ad un altro vice capo dipartimento e'

affidata la responsabilita' della Direzione centrale per la

difesa civile e le politiche di protezione civile. Il Capo

del dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in

volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.

4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere

a), b), d) ed h), sono preposti dirigenti generali del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'articolo 2, del citato

decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002,

n. 314, come modificato dal presente decreto:

«Articolo 2 (Direzioni regionali ed interregionali dei

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa

civile.)

1. Sono istituite le direzioni regionali ed

interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico

e della difesa civile, a cui e' preposto un dirigente

generale del Corpo nazionale, che assume la denominazione

di direttore regionale o interregionale.

2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono

istituite nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata,

Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,

Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,

Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria. Per le regioni

Veneto e Trentino-Alto Adige e' istituita la direzione

interregionale di cui al comma 1, ferme restando le

competenze esclusive delle province autonome di Trento e di

Bolzano.

3. Gli ispettorati regionali ed interregionali

istituiti presso le regioni di cui al comma 2 sono

soppressi.».

Art. 2

Modifiche e integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, le parole: «e coordinamento»

sono sostituite dalle seguenti: «, coordinamento e controllo» e dopo

le parole: «difesa civile» sono aggiunte le seguenti: «, di seguito

denominato: "Dipartimento"».

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e' sostituito dal seguente:

«3. Alle direzioni regionali e interregionali, fermi restando i

compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del

Dipartimento, sono attribuiti, oltre ai compiti gia' previsti dalla

normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i

compiti di seguito indicati:

a) pianificazione e coordinamento delle attivita' di soccorso

pubblico, anche in ambito aeroportuale e portuale, di prevenzione

incendi, di difesa civile e di protezione civile per gli aspetti di

competenza previsti dalle disposizioni vigenti;

b) coordinamento generale, mediante le sale operative regionali,

dell'attivita' operativa per la gestione di interventi complessi che

necessitano dell'integrazione di risorse umane, logistiche e

strumentali di piu' comandi provinciali ovvero dell'attivazione dei

nuclei specialistici al di fuori dei relativi ambiti provinciali di

servizio. Nell'esercizio del coordinamento, le Direzioni regionali e

interregionali assicurano l'efficienza del dispositivo di soccorso

pubblico, anche mediante l'invio, previa comunicazione al

Dipartimento, di personale, mezzi e attrezzature disponibili presso i

comandi provinciali ad altri comandi provinciali della regione, in

relazione alle specifiche esigenze operative;

c) organizzazione, gestione e coordinamento operativo della

colonna mobile regionale in raccordo con il Dipartimento;

d) coordinamento delle componenti specialistiche e specializzate

del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza, anche

ai fini del raccordo con il Dipartimento;

e) gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale,

con specifico riferimento:

1) alla gestione funzionale delle componenti specialistiche e

specializzate del Corpo nazionale, dipendenti dai comandi provinciali

della regione;

2) alla ripartizione del personale discontinuo, destinato dal

Dipartimento, tra i comandi provinciali della regione, che provvedono

ai richiami in relazione alle risorse assegnate;

3) ai trasferimenti temporanei del personale in ambito

regionale, per motivi di servizio o familiari, d'intesa con i comandi

provinciali e previo assenso del Dipartimento. I trasferimenti hanno

durata non superiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola

volta, fatta salva la facolta' di revoca da parte del Dipartimento;

4) all'autorizzazione all'invio in missione del personale in

ambito regionale per esigenze di servizio, fino ad un massimo di tre

giorni, prorogabile per una sola volta;

5) alla gestione dei servizi di assistenza previdenziale e

contributiva del personale in ambito regionale;

f) gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali,

con specifico riferimento:

1) alla temporanea dislocazione, in caso di necessita', di

mezzi, attrezzature e beni strumentali nell'ambito dei comandi

provinciali della regione, d'intesa con i comandi provinciali

interessati e previa comunicazione al Dipartimento, che, in ragione

di sopravvenute disponibilita', puo' ordinarne la riallocazione;

2) all'espletamento, su delega del Dipartimento, delle

procedure contrattuali per l'acquisto di beni e la fornitura di

servizi riguardanti piu' comandi provinciali della regione;

3) alla gestione dei servizi amministrativi per la liquidazione

delle competenze accessorie del personale assegnato in ambito

regionale;

4) alla gestione, in ambito regionale, di servizi tecnici,

logistici, informatici e di manutenzione, individuati dal

Dipartimento, nell'ambito delle risorse assegnate;

5) al rinnovo delle patenti di guida per automezzi e natanti

targati VF;

g) monitoraggio dell'attivita' di prevenzione incendi, fermo

restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del

decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

h) coordinamento e raccordo dei comandi provinciali nella

individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari;

i) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende

in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di

lavoro, previsti dall'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81;

1) pianificazione e coordinamento, in attuazione delle

direttive del Dipartimento, dell'attivita', che esercita anche

attraverso i poli didattici territoriali, di formazione, da

effettuarsi in ambito regionale, e di addestramento, da svolgersi in

sede provinciale;

m) impulso all'attivita' di mappatura dei rischi, nonche'

predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento

di soccorso pubblico;

n) preparazione e direzione operativa di esercitazioni di difesa

civile e protezione civile di carattere regionale;

o) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali

di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la

rete di rilevamento della radioattivita' ambientale;

p) coordinamento dell' attivita' di vigilanza svolta dai comandi

provinciali in materia di sicurezza antincendi sui luoghi di lavoro;

q) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal

Dipartimento.».

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato

decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002,

n. 314, come modificato dal presente decreto:

«Articolo 3 (Funzioni e compiti delle direzioni

regionali ed interregionali)

1. Le direzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono

uffici di livello dirigenziale generale e svolgono in sede

locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti

allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione

incendi ed altri compiti assegnati dalla normativa vigente,

nonche' i compiti operativi e tecnici del Corpo nazionale

in materia di protezione e di difesa civile.

2. I compiti di organizzazione, indirizzo,

coordinamento e controllo in relazione alle funzioni di cui

al comma 1 spettano al Dipartimento dei vigili del fuoco

del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito

denominato "Dipartimento".

3. Alle direzioni regionali e interregionali, fermi

restando i compiti di organizzazione, indirizzo,

coordinamento e controllo del Dipartimento, sono

attribuiti, oltre ai compiti gia' previsti dalla normativa

vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i

compiti di seguito indicati:

a) pianificazione e coordinamento delle attivita' di

soccorso pubblico, anche in ambito aeroportuale e portuale,

di prevenzione incendi, di difesa civile e di protezione

civile per gli aspetti di competenza previsti dalle

disposizioni vigenti;

b) coordinamento generale, mediante le sale operative

regionali, dell'attivita' operativa per la gestione di

interventi complessi che necessitano dell'integrazione di

risorse umane, logistiche e strumentali di piu' comandi

provinciali ovvero dell'attivazione dei nuclei

specialistici al di fuori dei relativi ambiti provinciali

di servizio. Nell'esercizio del coordinamento, le Direzioni

regionali e interregionali assicurano l'efficienza del

dispositivo di soccorso pubblico, anche mediante l'invio,

previa comunicazione al Dipartimento, di personale, mezzi e

attrezzature disponibili presso i comandi provinciali ad

altri comandi provinciali della regione, in relazione alle

specifiche esigenze operative;

c) organizzazione, gestione e coordinamento operativo

della colonna mobile regionale in raccordo con il

Dipartimento;

d) coordinamento delle componenti specialistiche e

specializzate del Corpo nazionale che operano nel

territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il

Dipartimento;

e) gestione delle risorse umane assegnate in ambito

regionale, con specifico riferimento:

1) alla gestione funzionale delle componenti

specialistiche e specializzate del Corpo nazionale,

dipendenti dai comandi provinciali della regione;

2) alla ripartizione del personale discontinuo,

destinato dal Dipartimento, tra i comandi provinciali della

regione, che provvedono ai richiami in relazione alle

risorse assegnate;

3) ai trasferimenti temporanei del personale in ambito

regionale, per motivi di servizio o familiari, d'intesa con

i comandi provinciali e previo assenso del Dipartimento. I

trasferimenti hanno durata non superiore a sessanta giorni,

prorogabile per una sola volta, fatta salva la facolta' di

revoca da parte del Dipartimento;

4) all'autorizzazione all'invio in missione del

personale in ambito regionale per esigenze di servizio,

fino ad un massimo di tre giorni, prorogabile per una sola

volta;

5) alla gestione dei servizi di assistenza

previdenziale e contributiva del personale in ambito

regionale;

f) gestione delle risorse finanziarie, logistiche e

strumentali, con specifico riferimento:

1) alla temporanea dislocazione, in caso di necessita',

di mezzi, attrezzature e beni strumentali nell'ambito dei

comandi provinciali della regione, d'intesa con i comandi

provinciali interessati e previa comunicazione al

Dipartimento, che, in ragione di sopravvenute

disponibilita', puo' ordinarne la riallocazione;

2) all'espletamento, su delega del Dipartimento, delle

procedure contrattuali per l'acquisto di beni e la

fornitura di servizi riguardanti piu' comandi provinciali

della regione;

3) alla gestione dei servizi amministrativi per la

liquidazione delle competenze accessorie del personale

assegnato in ambito regionale;

4) alla gestione, in ambito regionale, di servizi

tecnici, logistici, informatici e di manutenzione,

individuati dal Dipartimento, nell'ambito delle risorse

assegnate;

5) al rinnovo delle patenti di guida per automezzi e

natanti targati VF;

g) monitoraggio dell'attivita' di prevenzione incendi,

fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1,

lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29

luglio 1982, n. 577;

h) coordinamento e raccordo dei comandi provinciali

nella individuazione di nuovi presidi permanenti e

volontari;

i) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle

aziende in materia di miglioramento della sicurezza

antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dall'articolo

46, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) pianificazione e coordinamento, in attuazione delle

direttive del Dipartimento, dell'attivita', che esercita

anche attraverso i poli didattici territoriali, di

formazione, da effettuarsi in ambito regionale, e di

addestramento, da svolgersi in sede provinciale;

m) impulso all'attivita' di mappatura dei rischi,

nonche' predisposizione e gestione dei piani

interprovinciali di intervento di soccorso pubblico;

n) preparazione e direzione operativa di esercitazioni

di difesa civile e protezione civile di carattere

regionale;

o) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti

regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo

nazionale, compresa la rete di rilevamento della

radioattivita' ambientale;

p) coordinamento dell' attivita' di vigilanza svolta

dai comandi provinciali in materia di sicurezza antincendi

sui luoghi di lavoro;

q) svolgimento di ogni altro compito espressamente

delegato dal Dipartimento.».

Art. 3

Introduzione dell'articolo 3-bis nel decreto del Presidente della

Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314

1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23

dicembre 2002, n. 314, e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis. (Funzioni e compiti dei direttori regionali e

interregionali). - 1. Fermi restando i compiti di organizzazione,

indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento e le competenze

dei comandanti provinciali, i direttori regionali e interregionali,

pianificano, coordinano e controllano, in posizione di

sovraordinazione, le attivita' dei comandi provinciali e ne attuano

il raccordo con il Dipartimento.

2. Ai direttori regionali e interregionali sono attribuite le

seguenti funzioni:

a) proposta al Dipartimento di obiettivi da assegnare ai comandanti

provinciali, e partecipazione al processo di rilevazione dei

risultati dell'azione amministrativa a livello territoriale;

b) attribuzione ai comandanti provinciali, previa autorizzazione

del Capo del Dipartimento, di incarichi e responsabilita' di

specifici progetti e assegnazione, qualora necessario, delle relative

risorse;

c) programmazione, nell'ambito del territorio di competenza, delle

presenze dei dirigenti in servizio presso le strutture periferiche

del Corpo nazionale;

d) adozione di provvedimenti relativi alle spese per il

funzionamento della direzione regionale o interregionale e per

l'acquisto di beni e la fornitura di servizi;

e) proposta al Dipartimento di assegnazione ai comandi provinciali,

nell'ambito del territorio di competenza, di mezzi, attrezzature e

beni strumentali;

f) rappresentanza del Dipartimento in sede regionale nelle

relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale, ivi compresa la

presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa

decentrata, a norma degli articoli 38 e 84 del decreto legislativo 13

ottobre 2005, n. 217;

g) formulazione di proposte e di pareri al Dipartimento in ordine a

materie riguardanti i servizi d'istituto;

h) definizione a livello regionale, previo assenso del

Dipartimento, di accordi di programma, protocolli di intesa,

convenzioni e procedure operative con regioni ed enti locali in

materia di soccorso pubblico e protezione civile, di formazione nel

settore della sicurezza antincendio e in altri ambiti di competenza

del Corpo nazionale.

3. Il direttore regionale e interregionale in caso di assenza o

impedimento e' sostituito dal comandante provinciale del capoluogo di

regione.».

Art. 4

Integrazione all'articolo 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23

dicembre 2002, n. 314, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del presente regolamento operano nel

rispetto dei procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo 13

ottobre 2005, n. 217.».

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato

decreto del Presidente della Repubblica n.314 del 2002,

come modificato dal presente decreto:

«Art.4. Disposizioni transitorie e finali.

1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno di

natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, sono

individuati gli uffici delle direzioni regionali e

interregionali con la definizione dei relativi compiti.

2. (abrogato)

3. Le assunzioni da effettuare in attuazione del piano

annuale per il 2002, di cui all'articolo 19, comma 4, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, tengono conto delle unita'

di personale utilizzate ai fini della rideterminazione

della pianta organica di cui al presente regolamento.

3-bis. Le disposizioni del presente regolamento operano

nel rispetto dei procedimenti negoziali di cui al decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n.217.

4. L'attuazione del presente regolamento non comporta

maggiori oneri a carico dello Stato.».

Art. 5

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 19 luglio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Cancellieri, Ministro dell'interno

Patroni Griffi, Ministro della

pubblica amministrazione e la

semplificazione

Grilli, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2012

Registro n. 6, Interno, foglio n. 232