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DECRETO-LEGGE: Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico. di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonchè misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario.

Consiglio dei Ministri: 15/06/2012
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 148 del 27/06/2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47 e 117, secondo comma, lettera e), della

Costituzione;

Vista la dichiarazione dei capi di Stato o di governo dell'Unione

europea del 26 ottobre 2011 sulle misure di rafforzamento del settore

bancario;

Visti in particolare i paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato alla

predetta dichiarazione, nei quali si esprime la decisione di

rafforzare la base patrimoniale delle banche entro il 30 giugno 2012;

Visto l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea che permette la concessione di

aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2008/C-270/02

concernente l'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato

alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto

dell'attuale crisi finanziaria mondiale;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2009/C-10/03

concernente la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel

contesto della crisi finanziaria;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2009/C-195/04 sul

ripristino della redditivita' e la valutazione delle misure di

ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale

crisi in conformita' alle norme sugli aiuti di Stato;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02

relativa all'applicazione dal 1° gennaio 2012 delle norme in materia

di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto

della crisi finanziaria;

Considerato che nella Comunicazione 2011/C-356/02, da ultimo

citata, la Commissione europea ha ritenuto che le condizioni per

l'approvazione degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 107,

paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea continuino a sussistere anche dopo la fine del 2011;

Vista la raccomandazione della European Banking Authority - EBA

dell'8 dicembre 2011, con la quale, in esercizio dei poteri conferiti

all'EBA dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.

1093/2010 del 24 novembre 2010, e in particolare dagli articoli 16,

comma 1, 21, comma 2, lettera b), e 31, e in attuazione della

predetta dichiarazione dei capi di Stato e di governo, si richiedeva

alle autorita' nazionali di vigilanza di assicurare che 71 banche

europee rafforzassero la loro posizione patrimoniale costituendo un

buffer di capitale eccezionale e temporaneo a fronte dell'esposizione

verso emittenti sovrani risultante al 30 settembre 2011, tale da

portare, entro la fine di giugno 2012, il Core Tier 1 ratio delle

banche medesime al 9%;

Considerato che al fine di raggiungere gli obiettivi di

rafforzamento prefissati, l'ammontare di risorse patrimoniali

richiesto a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. era stimato

dall'EBA in euro 3.267.000.000;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire entro

il 30 giugno 2012 il supporto pubblico alle misure di rafforzamento

patrimoniale, in conformita' di quanto previsto nella predetta

dichiarazione dei capi di Stato e di governo del 26 ottobre 2011;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di

procedere a una razionalizzazione e a un riassetto delle

partecipazioni detenute dallo Stato, di procedere alla valorizzazione

e dismissione del patrimonio pubblico al fine di conseguire la

riduzione del debito pubblico e liberare risorse economiche a favore

degli Enti territoriali, nonche' di conseguire risparmi mediante la

razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle

riunioni del 15 e del 26 giugno 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Capo I

Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio

pubblico, e misure di razionalizzazione dell'amministrazione

economico-finanziaria

Art. 1

Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello

Stato

1. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale

nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, e' attribuito

a Cassa Depositi e Prestiti Societa' per azioni (CDP S.p.A.) il

diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie

detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A.

I diritti di opzione possono essere esercitati anche disgiuntamente

entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

2. Entro 10 giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione, CDP

S.p.A. provvede al pagamento al Ministero dell'economia e delle

finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 percento del valore

del patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio,

consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna societa' per

le quali ha esercitato l'opzione di cui al comma 1. Conseguentemente

si provvede ai relativi adempimenti connessi al trasferimento delle

partecipazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato

ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, e' determinato il valore definitivo di

trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A.

4. I corrispettivi provvisorio e definitivo derivanti dalle

operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al

presente decreto, al netto degli oneri inerenti alle medesime, sono

versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati

al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinati al

pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi

possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei

residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la

reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono

essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo

35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla

determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate

nel presente comma.

5. Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a

svolgere le attivita' loro gia' affidate sulla base di provvedimenti

normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del

presente decreto-legge. La Simest S.p.A., nella gestione degli

interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del

sistema produttivo, continua ad osservare le convenzioni con il

Ministero dello sviluppo economico gia' sottoscritte o che verranno

sottoscritte in base alla normativa di riferimento.

6. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria

detenuta dallo Stato in Sace, e' abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18,

del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Alla data di

trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in

Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7, e l'articolo

3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100.

7. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326 e' aggiunto il seguente periodo «I decreti

ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo

preventivo della Corte dei Conti».

8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando quanto previsto

dal comma 1, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente

disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentare le necessarie

preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque

per l'emissione da parte di Autorita' pubbliche, istituzioni, enti o

altre autorita' di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini

per il rilascio dei relativi pareri e nulla-osta ovvero per

l'emissione dei relativi atti da parte delle Autorita' pubbliche

competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanze.

Capo I

Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio

pubblico, e misure di razionalizzazione dell'amministrazione

economico-finanziaria

Art. 2

Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici

1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, fra le parole «dell'economia e» e

«finanze» e' inserita la seguente «delle»; dopo le parole «capitale

sociale pari» sostituire le parole «a 2 milioni» con le parole «ad

almeno un milione e comunque non superiore a 2 milioni»; dopo le

parole «immobiliari chiusi promossi» aggiungere le seguenti «o

partecipati»; dopo le parole «in forma consorziata» aggiungere «o

associata»; dopo le parole «ai sensi» eliminare le parole

«dell'articolo 31»;

2) al terzo periodo, dopo le parole «Il capitale» inserire le

seguenti «della societa' di gestione del risparmio di cui al primo

periodo del presente comma»; dopo le parole «il Ministero

dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti «, fatto salvo

quanto previsto dal successivo comma 8-bis».

3) al quinto periodo, dopo la parola «investono», inserire la

seguente «, anche,»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole «immobiliare promossi»

aggiungere le seguenti «o partecipati»; dopo le parole «in forma

consorziata» aggiungere «o associata»; dopo le parole «ai sensi»

eliminare le parole «dell'articolo 31»; dopo le parole «del fondo

medesimo,» inserire le seguenti «ovvero trasferiti,»; dopo la parola

«diritti» inserire le seguenti «reali immobiliari,»;

2) al secondo periodo dopo le parole «tali apporti» inserire le

seguenti «o trasferimenti»;

3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente «Possono

presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo

le modalita' di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole «nel fondo di cui al comma 1»

sono sostituite dalle seguenti «nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e

8-quater»; le parole «ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e

17 marzo 1995, n. 175,» sono sostituite dalle seguenti «al decreto

legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

2) al secondo periodo: la parola «suddetti» e' eliminata e dopo

la parola «fondi», sono aggiunte le seguenti «di cui al comma 1. Il

venti per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo e'

destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle

quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater»;

3) all'ultimo periodo le parole «al comma 1» sono sostituite

dalle seguenti «ai commi 1, 8-ter e 8-quater»;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo la parola «conferimento» aggiungere

le seguenti «o trasferimento», le parole «di cui al comma 2» sono

sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater»;

2) al secondo periodo, eliminare le parole «di cui al comma 2»;

3) al quarto periodo dopo la parola «apporto» inserire le

seguenti «o il trasferimento»; le parole «di cui al comma 2» sono

sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater»;

sostituire le parole «all'espletamento» con le seguenti «al

completamento»; tra le parole «delle procedure» e «di valorizzazione

e di regolarizzazione» inserire la parola «amministrative»;

4) al quinto periodo, dopo le parole «non sia completata,»

inserire le seguenti «secondo le valutazioni effettuate dalla

relativa societa' di gestione del risparmio,», dopo le parole «i

soggetti apportanti», eliminare le seguenti «di cui al comma 1»;

5) dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente «A seguito

dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli Enti

territoriali e' riconosciuto, in favore di questi ultimi, un

ammontare pari almeno al 75% del valore di apporto dei beni in quote

del fondo; compatibilmente con la pianificazione

economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla societa' di gestione

del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore e'

corrisposta in denaro.»

e) al comma 7, dopo le parole «Agli apporti» aggiungere «e ai

trasferimenti»;

f) al comma 8-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole «gestione del risparmio» la

parola «del» e' sostituita dalle parole «costituita dal»;

2) al secondo periodo e' eliminata la parola «predetta»; dopo

le parole «societa' di gestione del risparmio», sono inserite le

seguenti «di cui al comma 1»;

3) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti «Con apposita

convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la

societa' di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del demanio. Per

le attivita' svolte ai sensi del presente articolo dall'Agenzia del

demanio, quest'ultima utilizza parte delle risorse appostate sul

capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo capoverso

del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono

utilizzate dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o

l'eventuale costituzione della societa' di gestione del risparmio o

delle societa', per il collocamento delle quote del fondo o delle

azioni della societa', nonche' per tutte le attivita', anche

propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente comma»;

g) dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:

«8-ter Allo scopo di conseguire la riduzione del debito

pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la

societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con

le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre

2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre

2001, n. 410, la costituzione di uno o piu' fondi comuni

d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di

proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali,

nonche' diritti reali immobiliari.

Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero

dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio

dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei

titoli di Stato, e destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a

tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo

speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e

al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto

capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo

stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si

provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le

finalita' indicate nel presente comma.

Le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo

Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali

fondi di immobili di proprieta'. Possono altresi' essere trasferiti o

conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili, suscettibili di

trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del

decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia

del demanio e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei

competenti organi degli Enti interessati, della volonta' di

valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del

Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4 del

citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 disciplinano,

altresi', le modalita' di concertazione con le competenti strutture

tecniche dei diversi livelli di Governo territoriale interessati,

nonche' l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi,

nel rispetto della ripartizione e per le finalita' previste

dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85

limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera e) sopra

richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari.

Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i

soggetti di cui al comma 2 con le modalita' ivi previste, ovvero con

apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui

all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga

all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni

immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le

destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di

trasformazione urbana. La totalita' delle risorse rinvenienti dalla

valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprieta' delle

Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente

comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in

assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente,

a spese di investimento.

8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 8-ter, il

Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la societa' di

gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresi', con le

modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001,

n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,

n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare a cui

sono apportati o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di

proprieta' dello Stato non piu' utilizzati dal Ministero della difesa

per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'

diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del Ministero della

difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro 60

giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono

individuati tutti i beni di proprieta' statale assegnati al medesimo

Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita' istituzionali.

L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la

classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. A decorrere

dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati

decreti, l'Agenzia del demanio avvia le procedure di regolarizzazione

e valorizzazione previste dal presente articolo ovvero dall'articolo

33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, limitatamente ai

beni suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono

attribuite le risorse rinvenienti dalla cessione delle quote dei

fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura

del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione

del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura

ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,

su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono assegnate una parte

delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del

25 per cento delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle

procedure di cui al presente comma; le risorse rinvenienti dalla

cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del debito

dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte

eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse

derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e

delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per

essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e

destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i

corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per

reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo

speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale,

ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito

dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio

2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,

n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla

determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate

nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del

Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma,

non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilita'

dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo

le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli

obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti

decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai

fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna

dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da

effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far

data dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale dei relativi decreti individuativi.

8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con

provvedimenti dell'Agenzia del demanio e' disposto d'ufficio, laddove

necessario, sulla base di elaborati planimetrici in possesso,

l'accatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di

proprieta' dello Stato, ivi compresi quelli in uso

all'Amministrazione della difesa. A seguito dell'emanazione dei

predetti provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle

conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In caso di dismissione

degli immobili di proprieta' dello Stato, eventuali regolarizzazioni

catastali possono essere eseguite, anche successivamente agli atti o

ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte le

attivita' rese in favore delle Amministrazioni dall'Agenzia del

demanio ai sensi del presente articolo e del successivo articolo

33-bis, sono svolte da quest'ultima a titolo oneroso sulla base di

specifiche convezioni con le parti interessate.

2. Sono abrogati:

a) l'articolo 3, comma 6, l'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter e

l'articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n.

183 le parole: «, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi

gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai

sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti

pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1,

comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

c) l'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

d) i periodi dal secondo al quinto dell'articolo 2, comma

196-bis, della legge n. 191 del 2009 sono abrogati.

Capo I

Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio

pubblico, e misure di razionalizzazione dell'amministrazione

economico-finanziaria

Art. 3

Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e

dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo

sviluppo del settore ippico

1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del

territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle

dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli

adempimenti di cui al comma 4.

2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla

normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti

risorse umane finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti

giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita

alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale,

rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la

denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli», e dalla

Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente

periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse

dalle modalita' di determinazione delle dotazioni da assegnare alla

medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23

dicembre 2005, n. 266.

3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro

dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, sono trasferite le risorse umane strumentali e finanziarie

degli enti incorporati. Fino all'adozione dei predetti decreti, per

garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente

incorporato, l'Agenzia incorporante puo' delegare uno o piu'

dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria

amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e

riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente

incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei

decreti medesimi.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, i bilanci di chiusura degli enti

incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di

cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo

interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente

medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e

delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma

1 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad

essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della

deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta

giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle

Agenzie incorporanti sono rinnovati entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante

dal presente articolo.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto le dotazioni organiche delle Agenzie

incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari

alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli

enti incorporati. Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle

Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono

l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento

economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e

continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in

cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto

per il personale dell'amministrazione incorporante, e' attribuito per

la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi

miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti

subentrano nella titolarita' del rapporto fino alla naturale

scadenza.

7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni

facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni

amministrative individuate mediante le ordinarie misure di

definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette

misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima

fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di

vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti

dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,

per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni

riconducibili all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio;

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di

vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti

dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,

per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni

riconducibili all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei

Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti gia'

devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni,

non onerose, con la Guardia di finanza e con l'agenzia delle entrate.

Al fine di garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo

agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del

processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai

predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni

competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia'

a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti

amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del

territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si

intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed

all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui

bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono

riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie

incorporanti. Al fine di garantire la continuita' nella prosecuzione

dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile

delle risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza

dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, proseguono in

capo alle equivalenti strutture degli Uffici incorporati.

9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-Assi e' soppressa a

decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3

i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso

termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite

tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI

dalla normativa vigente, nonche' le relative risorse umane,

finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici

attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di

liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei

predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in

capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo

svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi

comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti

correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino

alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i

commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai

fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, e' approvata la tabella di

corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta

comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente

normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi pubblici

espletati dall'Assi e dall'Unire. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni

organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di

prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle

risorse trasferite ai sensi del secondo periodo del presente comma,

ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni

dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei

monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive

modificazioni, e' rideterminato l'assetto organizzativo del predetto

Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del

presente comma.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, al decreto legislativo n. 300 del

1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «l'agenzia del

territorio», sono sostituite dalle seguenti: «e dei monopoli»;

b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente

periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui

all'articolo 64.»;

c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole:

«delle dogane», sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»; nel

medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'agenzia

svolge, inoltre, le funzioni gia' di competenza dall'Amministrazione

autonoma dei Monopoli di Stato.»;

d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del territorio», sono

sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni dell'agenzia delle

entrate»;

2) al comma 1, le parole «del territorio e'» sono sostituite

dalle seguenti: «delle entrate e', inoltre»;

3) al comma 3-bis, sono soppresse le parole: «del territorio»;

4) il comma 4 e' abrogato;

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo I

Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio

pubblico, e misure di razionalizzazione dell'amministrazione

economico-finanziaria

Art. 4

Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del

Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della

riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 1 del

decreto-legge n. 138 del 2011, e le agenzie fiscali provvedono, anche

con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del

decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione

degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non

generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:

1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli

risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del

decreto-legge n. 138 del 2011;

2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale

dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia

non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di

livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia

non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la

funzionalita' del nuovo assetto operativo conseguente alla riduzione

dell'organico dirigenziale, possono essere previste posizioni

organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non

superiore ai posti dirigenziali coperti alla data dei entrata in

vigore del presente decreto ed effettivamente soppressi, da affidare

a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di

esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali

posizioni e' disposta secondo criteri di valorizzazione delle

capacita' e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al

personale che ricopre tali posizioni e' attribuita un'indennita' di

posizione graduata secondo il livello di responsabilita' ricoperto,

in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quella

corrisposta al dirigente di seconda fascia di livello retributivo

piu' basso; la valutazione annuale positiva dell'incarico svolto

comporta una retribuzione di risultato non superiore al venti per

cento della retribuzione di posizione. All'onere connesso al

conferimento delle posizioni organizzative di cui al presente punto

si provvede con il risparmio di spesa conseguente alla riduzione

delle posizioni dirigenziali di cui al primo periodo, detratta una

quota non inferiore al venti per cento. Nei confronti delle

amministrazioni di cui al presente punto 2) non si applica l'articolo

17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale

non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al

10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di

organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione,

per il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138

del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 3 del presente decreto.

2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto

a quanto previsto dal predetto comma entro il 31 ottobre 2012 e'

fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere

ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi

contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le

dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari

ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di

conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6,

del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni

organiche relative al personale amministrativo di livello non

dirigenziale operante presso le segreterie delle commissioni

tributarie ed ai giudici tributari. Gli otto posti di livello

dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo

istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze sono

trasformati in posti di livello dirigenziale non generale. La

riduzione dei posti di livello dirigenziale generale di cui al

presente comma concorre, per la quota di competenza del Dipartimento

della Ragioneria Generale dello Stato, alla riduzione prevista dal

comma 1. I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data

di entrata in vigore del presente decreto-legge conservano l'incarico

dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono

fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei

posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al

fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, la

riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non

generali non ha effetto sul numero degli incarichi conferibili ai

sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del

2011.

4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle

assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di cui al presente

articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento,

dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di

diploma di laurea.

5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze

e delle Agenzie fiscali e' effettuata, in base alle disposizioni dei

rispettivi ordinamenti, con l'osservanza, in particolare, dei

seguenti principi:

a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini

dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione

centrale, l'articolazione delle strutture organizzative in uffici

territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli

stessi. Gli uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo

prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000

abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore

a 30 unita', ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;

b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali

che svolgono compiti analoghi sono accorpate;

c) con riferimento alle strutture che operano a livello

territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le competenze sono

riviste in modo tale che, di norma:

1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale

non hanno mai competenza infraregionale;

2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non

generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in

cui gli uffici abbiano sede in comuni citta' metropolitane;

3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

la direzione della giustizia tributaria e la direzione comunicazione

istituzionale della fiscalita' sono trasferite, con il relativo

assetto organizzativo e gli attuali titolari, al dipartimento

dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. La

direzione comunicazione istituzionale della fiscalita' assume la

denominazione di direzione comunicazione istituzionale e svolge i

propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali del

Ministero. Il dipartimento delle finanze, direzione legislazione

tributaria, esercita le competenze in materia di normativa,

monitoraggio e analisi del contenzioso tributario; il predetto

dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in materia

di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie

e alla normativa fiscale.

7. Le attivita' in materia informatica a supporto delle

amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.a. ai

sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di

scissione, alla Sogei S.p.a., che svolgera' tali attivita' attraverso

una specifica divisione interna che assicuri la prosecuzione delle

attivita' secondo il precedente modello di relazione con il

Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di

scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.a. le

attivita' oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei

S.p.a.

8. Le attivita' di realizzazione del Programma di razionalizzazione

degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement

continuano ad essere svolte dalla Consip s.p.a., che svolge i

predetti compiti anche per la Sogei s.p.a.

9. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei s.p.a.

e dalla Consip S.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di

pubblicazione del presente decreto, senza applicazione dell'articolo

2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica sino alla

data dell'assemblea da convocare, entro 30 giorni, per il rinnovo

degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e delle finanze,

nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i

nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre

membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione

economico-finanziaria e il terzo con funzioni di presidente e

amministratore delegato.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei

propri diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione

delle necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche

statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle suddette

societa'.

Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore

bancario

Art. 5

Emissione di strumenti finanziari

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento

patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della

European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il Ministero

dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero»), su

specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di

seguito l'«Emittente») e subordinatamente al verificarsi delle

condizioni di cui agli articoli 6, comma 1, 7 e 8,:

a) provvede a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2012, anche in

deroga alle norme di contabilita' di Stato, strumenti finanziari (di

seguito i «Nuovi Strumenti Finanziari»), computabili nel patrimonio

di vigilanza (Core Tier 1) come definito dalla Raccomandazione EBA

dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi.

b) provvede altresi' a sottoscrivere, entro il medesimo termine,

Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore di euro

unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione degli

strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal

Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste

dall'articolo 6, comma 2.

Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore

bancario

Art. 6

Condizioni di sottoscrizione

1. Il Ministero non puo' sottoscrivere alcun Nuovo Strumento

Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel rispetto delle

condizioni indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 25 febbraio 2009 e del relativo prospetto, al riscatto degli

strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal

Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2 ed alla accettazione preventiva di quanto previsto dal

comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente e' compensato con l'importo

dovuto dal Ministero per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti

Finanziari.

2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari, la

remunerazione degli strumenti finanziari gia' emessi dall'Emittente e

sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il periodo

decorrente dal 1° gennaio 2012 fino alla data di riscatto, e'

calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi

Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 9 e del decreto

ministeriale di cui all'articolo 11. La remunerazione e' corrisposta

alla prima data di pagamento degli interessi prevista per i Nuovi

Strumenti Finanziari.

Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore

bancario

Art. 7

Conformita' con la disciplina degli aiuti di Stato

1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e' consentita

solo a seguito dell'acquisizione della decisione della Commissione

europea sulla compatibilita' delle misure previste nel presente

decreto-legge con il quadro normativo dell'Unione europea in materia

di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel

contesto della crisi finanziaria.

2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da

parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attivita' in modo

da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi.

3. L'Emittente e' tenuto a presentare un piano di ristrutturazione

(il «Piano») conforme alle disposizioni europee in materia di aiuti

di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, anche per quanto attiene alle strategie

commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione degli

utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e

le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla

Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della Comunicazione

della Commissione europea 2001/C-356/02.

4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di

ristrutturazione, l'Emittente non puo' acquisire, direttamente o

indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari

finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo

che l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e sia

compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una perdita di

esercizio non sono corrisposti interessi sugli altri strumenti

finanziari subordinati il cui contratto preveda la facolta' per la

banca emittente di non corrispondere la remunerazione in caso di

andamenti negativi della gestione.

Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore

bancario

Art. 8

Procedura

1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti Finanziari,

trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia, almeno trenta giorni

prima dalla data di sottoscrizione prevista, una richiesta che

include:

a) la delibera del consiglio di amministrazione;

b) l'importo della sottoscrizione richiesta;

c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario

emesso;

d) la data di sottoscrizione prevista;

e) il Piano di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente

comma, la Banca d'Italia valuta:

a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla

conformita' del Piano alla normativa europea in materia di aiuti di

Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 7 e dalle disposizioni

di vigilanza;

b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica

dell'Emittente;

c) il profilo di rischio dell'Emittente;

d) le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari, la loro

conformita' al presente decreto-legge e al decreto previsto

dall'articolo 11, la loro computabilita' nel patrimonio di vigilanza;

e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del

conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 1.

3. La Banca d'Italia puo' chiedere all'Emittente chiarimenti,

integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di

cui al comma 2 e' sospeso. Le valutazioni di cui al comma 2 sono

comunicate all'Emittente e al Ministero.

4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del

Ministero e' effettuata, per l'ammontare di cui al comma 2, lettera

e), comunicato dalla Banca d'Italia, sulla base della positiva

valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2.

5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari dopo il

perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

di cui all'articolo 10.

6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e' approvata

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore

bancario

Art. 9

Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari

1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti indicati

nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni

ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della facolta' di

conversione e' sospensivamente condizionato alla deliberazione in

ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine le deliberazioni

previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443,

secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse

maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale

dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

2. E' prevista a favore dell'Emittente la facolta' di rimborso o

riscatto, a condizione che l'esercizio della facolta' di rimborso o

riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle

condizioni finanziarie e di solvibilita' dell'Emittente e del

relativo gruppo bancario.

3. Il pagamento degli interessi sui Nuovi Strumenti Finanziari

dipende dalla disponibilita' di utili distribuibili ai sensi

dell'articolo 2433 del codice civile. La delibera con la quale

l'assemblea decide sulla destinazione degli utili e' vincolata al

rispetto delle condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti

Finanziari.

4. Se gli interessi non sono corrisposti, per assenza o incapienza

degli utili distribuibili, l'Emittente assegna al Ministero azioni

ordinarie di nuova emissione per una quota del patrimonio netto

corrispondente all'importo della cedola non corrisposta. Il relativo

aumento di capitale, o, comunque, l'emissione delle azioni e la

conseguente modifica nello statuto dell'indicazione del numero di

azioni ordinarie sono deliberati dal consiglio di amministrazione.

5. All'assunzione di partecipazioni azionarie nell'Emittente da

parte del Ministero conseguente alla sottoscrizione dei Nuovi

Strumenti Finanziari non si applicano:

a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo II del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1,

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da

disposizioni legislative o statutarie.

6. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente delibera in

merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

7. Con il decreto di cui all'articolo 11 sono specificate le

caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari individuate dal

presente decreto-legge e definite le ulteriori caratteristiche degli

stessi.

Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore

bancario

Art. 10

Risorse finanziarie

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate

le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi

Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscrivere in apposito

capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, sono individuate mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione

vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione

delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi,

assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle

poste correttive e compensative delle entrate, comprese le

regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli

enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario

delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle

risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui

redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri

stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di

disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui

conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti

pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle

Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i flussi

finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi

cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle

relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al

predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione

tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, e'

trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni

competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono

espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il

Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate

con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle

Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi

integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle

Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro

dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i

termini per l'espressione dei pareri, il decreto puo' essere comunque

adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio

sono comunicati alla Corte dei conti.

Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore

bancario

Art. 11

Disposizioni di attuazione

1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da

adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del

presente decreto-legge ed il prospetto dei Nuovi Strumenti

Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione, i casi di

riscatto, rimborso e conversione nonche' ogni altro elemento

necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione

dei Nuovi Strumenti Finanziari.

2. Il Ministero delle economia e delle finanze riesamina le misure

previste dal presente decreto secondo quanto previsto dalle

Comunicazioni della Commissione europea.

Capo II

Misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore

bancario

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.