IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nella riunione del 26 giugno 2012
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, recante
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 giugno 2011, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 maggio
2012, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita'
atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 nel
territorio della provincia di Messina;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita' ed estensione
richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato che, ad oggi, a seguito delle difficolta' incontrate
per il reperimento delle risorse necessarie per il contrasto
dell'emergenza in rassegna, non e' stato possibile adottare la
conseguente ordinanza;
Ravvisata la necessita' di prevedere una proroga dello stato di
emergenza al fine di avviare i necessari interventi di carattere
straordinario ed urgente finalizzati alla rimozione delle situazioni
di pericolo ed al ripristino dei luoghi interessati dai suddetti
eventi;
Considerato che si sono resi disponibili 15 milioni di euro da
porre a carico del Fondo della protezione civile, cosi' come
incrementato ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che
ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-bis,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di
emergenza;
Vista la nota del 7 maggio 2012 con cui il Presidente della regione
Siciliana, in prossimita' dell'adozione del decreto-legge 15 maggio
2012, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile», ha chiesto una proroga dello stato di emergenza;
Considerato che l'art. 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, consente di
prorogare lo stato di emergenza, di regola, per non piu' di quaranta
giorni;
Considerato che per lo stato d'emergenza in questione si rende
necessario un maggior lasso temporale per assicurare l'espletamento
degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime
necessita';
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e' prorogato
per sessanta giorni lo stato di emergenza in relazione alle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio
e marzo 2011 nel territorio della provincia di Messina.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.