IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 6 luglio 2012
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, recante
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Considerato che il territorio della regione Umbria e' interessato
da un lungo periodo di siccita', causato dalla carenza di
precipitazioni che hanno provocato una gravissima e diffusa emergenza
idrica;
Considerato, altresi', che il lago Trasimeno e l'invaso di
Montedoglio, a seguito di detta carenza di precipitazioni, hanno
registrato una consistente contrazione di risorse idriche;
Considerato che il perdurare della situazione di siccita' e della
conseguente emergenza idrica compromettono la vita sociale, economica
e produttiva nonche' comportano un grave pregiudizio per la sanita' e
l'igiene pubblica;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita' ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre
in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave
situazione derivante dalla crisi idrica mediante il ricorso a mezzi e
poteri straordinari;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio
1992, n. 225, cosi' come modificato dal decreto-legge 15 maggio 2012,
n. 59, per la dichiarazione dello stato di emergenza;
Viste le richieste del Presidente della regione Umbria dell'8
maggio e del 25 giugno 2012;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e' dichiarato,
fino al sessantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo
stato di emergenza in relazione alla grave crisi idrica nel
territorio della regione Umbria.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze - emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile - acquisita
l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, volte alla realizzazione degli interventi provvisionali
strettamente necessari alle prime necessita' delle popolazioni
colpite dalla crisi idrica.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Umbria,
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. c), del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, provvede, in via ordinaria, a
coordinare gli interventi conseguenti alla crisi idrica finalizzati
al superamento della situazione emergenziale in atto.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.