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DETERMINAZIONE dei criteri per il riordino delle province, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto - legge 6 luglio 2012, n.95.

Consiglio dei Ministri: 20/07/2012
Proponenti: Interno
Status: Pubblicato in G.U. n. 171 del 24/07/2012

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

nella riunione del 20 luglio 2012

Visto l'articolo 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto

1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina

dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei Ministri»;

Visto l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» il quale dispone

che tutte le province delle Regioni a statuto ordinario esistenti

alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge sono oggetto

di riordino sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai

commi 2 e 3;

Visto l'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del

2012, il quale stabilisce che il Consiglio dei Ministri determina il

riordino delle province sulla base di requisiti minimi da

individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione

residente in ciascuna provincia;

Considerata la necessita' di dare attuazione all'articolo 17 del

citato decreto-legge n. 95 del 2012 anche al fine di contribuire al

conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli

obblighi europei e necessari al raggiungimento del pareggio di

bilancio e considerata altresi' la necessita' di favorire il

conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

Ritenuto pertanto che, ai fini dell'adozione della deliberazione

del piano di riordino delle province, e' necessario determinare i

relativi criteri, da individuarsi nella dimensione territoriale e

nella popolazione residente in ciascuna provincia;

Sulla proposta dei Ministri dell'interno e per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze;

Delibera:

Art. 1

Criteri per il riordino delle province

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», tutte le

Province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di

adozione della presente delibera sono oggetto di riordino sulla base

dei seguenti requisiti minimi:

a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento

chilometri quadrati;

b) popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila

abitanti.

2. Le nuove province risultanti dalla procedura di riordino devono

possedere entrambi i requisiti di cui al comma 1, ferme restando le

deroghe previste dall'articolo 17, comma 2, terzo e quarto periodo

del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

3. La proposta di riordino delle province tiene conto delle

eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni

provinciali esistenti alla data di adozione della presente delibera,

fermo restando che il riordino deve essere deliberato sulla base dei

dati di dimensione territoriale e di popolazione di cui al comma 1

come esistenti alla medesima data di adozione della presente

delibera.

4. Il riordino di cui all'articolo 17, comma 1, del citato

decreto-legge n. 95 del 2012 non puo' comportare l'accorpamento di

una o piu' province esistenti alla data di adozione della presente

delibera con le province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova,

Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria che, ai sensi

dell'articolo 18, comma 1, del medesimo decreto-legge e con le

modalita' e i tempi ivi indicati, sono soppresse con contestuale

istituzione delle relative Citta' metropolitane.

5. Le iniziative di riordino delle province stabiliscono le

denominazioni delle province esistenti in esito al riordino di cui al

comma 1.

6. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di

comune capoluogo delle singole province il comune gia' capoluogo

delle province oggetto di riordino con maggior popolazione residente.

Art. 2

Ulteriori adempimenti

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del citato decreto-legge n.

95 del 2012, la presente deliberazione e' trasmessa al Consiglio

delle autonomie locali di ogni Regione a statuto ordinario o, in

mancanza, all'organo regionale di raccordo tra Regione ed enti

locali, per la deliberazione di competenza.

La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.