Art.1
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze – Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.
Art.2
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 dell’Accordo stesso.
Art.3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.